Common use of Modalità della collaborazione Clause in Contracts

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature e strumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro Tra

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneodell’Istituto, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneodell’Istituto; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature locali e strumentazionestrumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università l’Istituto di TriesteCultura Pantheon Design & Technology, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo Istituto per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”contabilità. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro Tra

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, Quadro compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche scientifiche, divulgative e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, divulgative, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione compreso l’utilizzo dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature locali e strumentazionestrumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e delle prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a ai suoi principi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca divulgazione di cui al presente atto, atto dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti Parti, quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: web.units.it

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della del presente Convenzione QuadroAccordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolocollaborazione. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della del presente ConvenzioneAccordo. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla al presente ConvenzioneAccordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature locali e strumentazionestrumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La Il presente Convenzione Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della del presente Convenzione quadro Accordo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della del presente Convenzione QuadroAccordo. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione Tra

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della del presente Convenzione QuadroAccordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della del presente ConvenzioneAccordo. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla al presente ConvenzioneAccordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature e strumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La Il presente Convenzione Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della del presente Convenzione quadro Accordo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature locali e strumentazionestrumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro Tra

Modalità della collaborazione. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative SMACT potrà proporre all’Università lo svolgimento di entrambe attività di ricerca, anche commissionate da terze parti; le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere saranno regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature locali e strumentazionestrumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, i compensi da corrispondere all’Università per le attività svolte ed incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione Ogni Accordo Attuativo conterrà altresì l'indicazione del personale docente e ricercatore e degli eventuali studenti, laureandi e dottorandi dell’Università e dei partecipanti a impegnati sullo specifico Programma di Ricerca, nonché le attività ad essi affidate e l’impegno orario richiesto. Ogni accordo prevedrà inoltre il tempo e le modalità d’impiego dei laboratori/locali di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina SMACT e dei laboratori/locali dell’Università da parte di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.itali soggetti. La presente Convenzione partecipazione al Programma di Ricerca non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità farà in alcun modo sorgere in capo alle Parti obblighi di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti alcuna natura previdenziale e/o accordi attuativiretributiva o assimilabile a lavoro subordinato, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a prestazione professionale, occasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti dei soggetti ospitati. Gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento di attività didattica e di ricerca saranno stabiliti nell’Accordo Attuativo, nel rispetto, per quanto previsto dal Regolamento riguarda l’Università, delle normative che regolano la didattica universitaria e le collaborazioni nell’attività di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”ricerca. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 10 della presente Convenzione Quadro. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro Tra