Common use of Miscellanea Clause in Contracts

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: Convenzione, Convenzione Mise Abi CDP

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione 27.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Gestore e il Titolare in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la trasposizione manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI accordi particolari con il Titolare questi dovranno essere formulati per iscritto e CDP in merito costituiranno addendum al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoContratto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre 27.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Titolare difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Gestore. L'eventuale inerzia del Gestore nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzadiritto o clausola del Contratto, di amministrazione non costituisce rinuncia a tali diritti o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Particlausole. 13.5 Tutti 27.3 A meno di espressa diversa indicazione nel 27.4 Fatta eccezione per i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte casi specificatamente previsti in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente ConvenzioneContratto, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviateche il Titolare intenda inviare 14 relativamente al Contratto, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner/Cliente Enterprise. 27.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 27.6 Il Titolare prende atto ed accetta che il Gestore potranno comunicare a soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’oggetto, la durata, la denominazione del Titolare) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. 27.7 È fatto divieto al Titolare di cedere il Contratto a terzi.

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Sources: Servizi Di Posta Elettronica Certificata, Contratto Kefapec

Miscellanea. 13.1 7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, fermo restando, a scopo di chiarezza, che la Prima Convenzione, la Seconda Convenzione, la Terza Convenzione e la Quarta Convenzione e i contratti di finanziamento stipulati nell’ambito delle stesse continueranno ad essere validi ed efficaci secondo quanto ivi previsto. 13.2 7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 7.3 Le Parti promuovono le necessarie iniziative affinché, con riferimento ai Crediti Ponderazione Zero derivanti dall’erogazione di Finanziamenti Esportazione, i relativi garanti accettino preventivamente la cessione a CDP di tali Crediti dagli stessi garantiti. 7.4 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgsD.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 7.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, resteranno a carico della Parte parte che li ha sostenuti. 13.6 7.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: Convenzione, Convention

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito relazione al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 accordo in merito. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 . Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 196 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Codice e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, privacy) laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione Convenzione, dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dai Contratti di Finanziamento) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 . A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, inviate ai seguenti indirizzi e numeriindirizzi: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma TelefaxPEC: 06/6767457 ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇ PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità ovvero presso il diverso indirizzo, compreso nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano che i Contratti di Finanziamento ed i Contratti di Finanziamento Beneficiario dovranno essere conclusi utilizzando esclusivamente gli schemi di contratti allegati alla presente Convenzione, rispettivamente sub Allegato (1) per il Contratto di Finanziamento e sub Allegato (2) per il Contratto di Finanziamento Beneficiario. Qualsiasi modifica di tali modelli contrattuali dovrà essere espressamente pattuita ed accettata per iscritto dalle Parti. Resta inteso tra le Parti che le disposizioni della presente Convenzione troveranno applicazione anche in relazione ai Finanziamenti ed ai Finanziamenti Beneficiario erogati in virtù della disciplina anche futura, primaria e di attuazione, tempo per tempo vigente. Agli Allegati alla presente Convenzione e/o al Contratto di Finanziamento Quadro e/o al Contratto di Finanziamento Beneficiario, CDP potrà apportare, d’intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti. Considerata la natura e lo scopo dei Finanziamenti Beneficiario, le somme concesse ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari si intendono vincolate alla destinazione di cui alla Normativa Applicabile e, pertanto, non potranno in alcun modo essere destinate ad alcuna finalità diversa da quelle consentite dalla Normativa Applicabile. Le Parti si riservano di valutare l’impatto di eventuali modifiche della Normativa Applicabile sulla tempistica e sulle modalità di attuazione della Convenzione.

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Sources: Convenzione

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce 13.1. Il Contratto esaurisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI disciplina dei diritti e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna degli obblighi delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte 13.2. Ogni modificazione del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità. 13.3. Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante P.E.C. o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 13.4. Il Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l’unico Contratto esistente tra EI e il Cliente in relazione alla nomina dei propri consulenti alle materie in esso trattate e, comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. 13.5. Ciascuna Parte non risponde per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni risultanti dal Contratto qualora ciò sia dovuto a carico causa di forza maggiore (qualsiasi avvenimento eccezionale che vada oltre il ragionevole controllo della Parte interessata). La presente clausola lascia impregiudicato l’obbligo della Parte di usare ogni ragionevole sforzo per evitare o eliminare gli effetti della forza maggiore, e di continuare la prestazione dovuta in base al Contratto con la massima speditezza al cessare dell’impedimento. La Parte che li ha sostenutiinvoca la forza maggiore deve darne immediata notizia all’altra. Il presente comma non riguarda gli obblighi di pagamento. 13.6 A pena di inefficacia13.6. Qualora una o più clausole del Contratto dovessero per qualunque motivo essere ritenute nulle, invalide o inefficaci, il Contratto resterà comunque valido ed efficace, e le clausole colpite da nullità, invalidità o inefficacia saranno considerate come eliminate dal Contratto, salvo quanto diversamente disposto nella che ciò alteri in maniera sostanziale l’originaria volontà delle Parti, nel qual caso le Parti stesse possono risolvere il Contratto nei termini e con le modalità previste nel precedente punto 4.2. 13.7. EI si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente ConvenzioneContratto, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviatequalora ricorra un giustificato motivo. In tal caso, anche EI comunicherà tempestivamente a mezzo telefaxe-mail al Cliente siffatte modifiche. Dal momento del ricevimento di tale notizia, ai seguenti indirizzi il Cliente dissenziente avrà il diritto di recedere dal presente Contratto nei termini e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio con le modalità previste nel precedente punto 4.2. In difetto di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇tempestivo recesso, le predette modifiche saranno da considerarsi tacitamente accettate e come tali efficaci. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇_ _ _ _ _ _ _ _ _ [ ] [ ]

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Sources: Software Maintenance Agreement

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione 27.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Gestore e il Cliente Partner in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la trasposizione manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI accordi particolari con il Cliente Partner questi dovranno essere formulati per iscritto e CDP in merito costituiranno addendum al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoContratto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre 27.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Cliente Partner difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Gestore. L'eventuale inerzia del Gestore nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzadiritto o clausola del Contratto, di amministrazione non costituisce rinuncia a tali diritti o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Particlausole. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 27.3 A pena meno di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzioneespressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente Partner relative alla al presente Convenzione rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal Gestore indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Cliente Partner nel Modulo d’ordine e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente Partner compreso l'indirizzo e-mail indicato nel Modulo d’ordine non comunicate al Gestore con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 27.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente Partner intenda inviare relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviateinviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner. 27.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, anche totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 27.6 Il Cliente Partner prende atto ed accetta che il Gestore potranno comunicare a mezzo telefaxsoggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’oggetto, ai seguenti indirizzi e numeri:la durata, la denominazione del Cliente Partner) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio 27.7 E’ fatto divieto al Cliente Partner di Segreteria Generale (ii) se cedere il Contratto a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇terzi.

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Sources: Order Form

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale 20.1 Nel caso in cui Culligan non faccia valere alcuna delle disposizioni previste dalle presenti condizioni generali ovvero qualsiasi diritto dalle stesse derivante, ciò non potrà interpretarsi nel senso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordouna rinuncia a tale disposizione o diritto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto 20.2 Il Cliente non potrà cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il contratto stipulato con Culligan ovvero alcuno dei diritti o obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di specifica negoziazione in ogni sua clausolaCulligan. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni 20.3 Culligan prende atto e riconosce esatto e valido qualsivoglia documento tecnico, prospetto, progetto, istruzione, direttiva o indicazione che siano stati trasmessi o comunicati dal Cliente a Culligan al fine di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione ottenere la consegna dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre Prodotti e/o obbligare la loro installazione. 20.4 Ogni prestazione non espressamente prevista dal contratto stipulato con Culligan deve considerarsi esclusa. In particolare, devono considerarsi interamente a carico del Cliente le prestazioni di direzione e coordinamento in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzacantiere; movimentazione, trasporto e custodia dei Prodotti; il rilascio, da parte delle autorità competenti, di amministrazione licenze, autorizzazioni, nulla osta o di direzione di ciascuna delle Parti dichiarazioni similari aventi ad oggetto la vendita, l’uso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria la conservazione dei Prodotti; studio, progettazione tecnica ed individuazione dei luoghi in cui devono essere consegnati o installati i Prodotti, nonché studio e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione valutazione dell’idoneità dei Prodotti rispetto ai luoghi in cui i medesimi devono essere installati o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Partiai risultati attesi dal Cliente. 13.5 Tutti i costi20.5 Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. ▇, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇. ▇) ▇.▇▇▇. ▇▇/▇▇▇▇ (▇▇▇▇ “Codice del consumo”), troveranno applicazione, secondo il seguente ordine di priorità, il Codice del consumo, le presenti condizioni generali e, in via residuale, il codice civile. Al ricorrere di queste ipotesi, le Parti si danno atto e convengono che: (i) il Cliente potrà recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dall’avvenuta consegna dei Prodotti, salvo che si tratti di beni personalizzati o di beni che dopo la consegna risultino, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; (ii) il Cliente, in aggiunta alle previsioni relative alla garanzia di cui alle presenti condizioni generali, potrà beneficiare della garanzia legale di conformità di cui agli art. 128 e s.s. del Codice di consumo.

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Sources: Condizioni Generali

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale 11.1. Ascom ha il diritto di tutte le intese intervenute tra Ministerorisolvere in qualsiasi momento l’Accordo, ABI ai sensi e CDP in merito al suo oggetto per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con una semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata se il Cliente si rende inadempiente anche di una sola delle obbligazioni previste ai precedenti Articoli 5.1. e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo10. 13.2 Le Parti dichiarano che la 11.2. In caso di inadempimento o ritardo da parte del compratore nel pagamento di anche una sola fattura, l’Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ed Ascom rientrerà nel possesso del Prodotto oggetto del presente Convenzione è stata oggetto Accordo, trattenendo a titolo di specifica negoziazione in ogni sua clausolaindennizzo quanto già percepito, salvo il risarcimento del maggior danno subito. 13.3 11.3. L'Accordo non può essere modificato se non per iscritto. 11.4. L'Accordo non potrà essere ceduto o trasferito a terzi (escluse le affiliate) senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte (non irragionevolmente negato). Ascom ha il diritto di nominare subappaltatori per eseguire i propri compiti. 11.5. Il fatto che singole disposizioni dell’Accordo non siano valide non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla a sostituire le disposizioni non valide con nuove disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto. Il presente Convenzione nel rispetto Accordo non è stipulato a beneficio di, né alcuna delle sue disposizioni può essere fatta valere da, persone diverse dalle Parti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presente Accordo e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabilidai loro rispettivi successori e cessionari autorizzati. 13.4 Le 11.6. Il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o risarcimento da parte di una delle Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”)non costituirà una rinuncia ad esso, disponibili sui rispettivi siti internetné qualsiasi esercizio parziale precluderà qualsiasi ulteriore esercizio dello stesso, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti qualche altro diritto, potere o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Partirisarcimento. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti 11.7. Qualsiasi avviso e altra comunicazione da ciascuna effettuare ai sensi dell’Accordo o in connessione con esso dovrà essere in forma scritta ed essere indirizzata all'altra Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuticome stabilito nell’Accordo. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: Condizioni Generali Di Contratto

Miscellanea. 13.1 La 10.1 Qualsiasi modifica al presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoParti. 13.2 Le 10.2 L’eventuale tolleranza di una delle Parti dichiarano che la ai comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Convenzione è stata oggetto contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di specifica negoziazione in ogni sua clausolaesigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 13.3 10.3 Le Parti si impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di propria competenza) a richiedere espressamente ai propri dipendenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocumento al prestigio di S.S.C.N., e della Regione in generale e ad adempiere adottare nei confronti degli inadempienti le opportune iniziative, salvo quelle di competenza specifica della parte danneggiata. 10.4 Il presente atto non determina e non dà luogo ad alcuna associazione, joint venture o rapporto di dipendenza tra le Parti ed in nessun caso una delle Parti può essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra Parte. Ciascuna Parte conserva pertanto la propria identità di contraente autonomo e si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra Parte. 10.5 Il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso ed approvato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiarano di aver pienamente compreso il significato. Non trova quindi applicazione la normativa relativa alle obbligazioni clausole, anche vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 10.6 Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Convenzione contratto, è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di L’Aquila. 10.7 Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del DGPR n. 2016/679 ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. 10.8 Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 10.9 Le Parti dichiarano parti si impegnano in ogni caso a: - considerare tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni - in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto - ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico, come strettamente privati e riservati e di aver preso visione esclusiva proprietà - materiale ed intellettuale – della parte che ha fornito tali dati, documenti, materiali ed informazioni; - adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei rispettivi codici etici predetti dati, documenti, materiali e modelli organizzativi informazioni; 10.10 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto 10.11 Sono da ritenersi a carico di S.S.C.N. le spese contrattuali eventualmente necessarie (rispettivamente imposta di bollo, eventuale imposta di registro). Le sottoscritte società, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del DGPR n. 2016/679, rilasciano il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili proprio consenso alla pubblicazione dei dati sui rispettivi siti internetufficiali e su tutto il materiale divulgativo, nel quadro delle proprie attività istituzionali. 10.12 La Regione Abruzzo ha informato la S.S.N.C che intende sottoscrivere la versione definitiva della presente convenzione con la società Abruzzo Sviluppo, società di scopo intermante posseduta e controllata dalla Regione, al riguardo resta inteso che la Regione garantirà espressamente per la società Abruzzo Sviluppo con riferimento a tutte le attività qui previste, ivi compresi i pagamenti del corrispettivo di cui all’allegato D) Si allegano i seguenti documenti: Allegato A) Marchi S.S.C.N. Allegato B) Concessione diritti promo-pubblicitari Allegato C) Marchio Regione Abruzzo Allegato D) Corrispettivo e modalità di pagamento Allegato E) Backdrop Diritti Promo-pubblicitari per le stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023- 2024, 2024-2025, 2025-2026 S.S.C.N. si obbliga a concedere e a mettere a disposizione della Regione Abruzzo per ciascuna stagione sportiva durante la vigenza del presente accordo, i mezzi di comunicazione pubblicitaria e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Partipubbliche relazioni di seguito indicati, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modoanche al fine di consentire la promozione dei marchi e segni distintivi della Regione Abruzzo nei termini e alle condizioni infra specificati: (i) le persone che rivestono funzioni 1. Partite interne di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria Campionato e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇Tim Cup

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Sources: Convention

Miscellanea. 13.1 1. Ogni Contratto sarà vincolate a andrà a vantaggio dei rispettivi successori e autorizzati aventi causa delle parti. L’Acquire nte non potrà cedere in tutto o in parte un Contratto senza l’accordo scritto del Fornitore. 2. La presente Convenzione costituisce mancata contestazione di eventuali inadempimenti o la trasposizione integrale mancata applicazione di qualsivoglia pattuizione dei Contratti in qualsiasi tempo, non costituirà in alcun modo un limite o una rinuncia ad alcuno dei diritti riconosciuti alle parti per ottenere l’esatto adempimento del Contratto. L’eventuale rinuncia all’esercizio di un diritto a fronte di un inadempimento in un determinato tempo non costit uirà rinuncia all’esercizio del medesimo o di altri diritti per il futuro. 3. Nel caso in cui un articolo, paragrafo, proposizione o pattuizione di qualsiasi Contratto dovesse essere dichiarata, illecita, invalida, inefficace, tale illiceità, invalidità o inefficacia, non arrecherà pregiudizio alla liceità, validità o efficacia dei Contra tti nel loro complesso o degli altri articoli, paragrafi, proposizioni o pattuizioni che non siano state dichiarate tali se i termini e le condizioni essenziali in capo a ciascuna parte rimangono valide, vincolanti ed efficaci. 4. I Contratti, di cui le presenti Condizioni Generali formano parte integrante, contengono tutte le intese intervenute dichiarazioni, garanzie e pattuizioni tra Ministerole parti e devono intendersi quali dichiarazioni finali della loro volontà, ABI nonostante qualsivoglia diversa dichiarazione, condo tta, o affermazione di ciascuna parte. I Contratti potranno essere emendati o modificati solo tramite accordo scritto tra le parti. Data ___/___/___ ...................................... ..................................... (il Fornitore) Ai sensi e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni per gli effetti di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni agli artt.1341 e 1342 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice Civile sono specificamente approvati i seguenti Articoli: 1.5 (Codice in materia Ordini di protezione dei dati personaliAcquisto), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi 2 (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”Prezzi), disponibili sui rispettivi siti internet3 (Termini di pagamento, con particolare ma non esclusivo riferimento ai Paragrafi 3.1, 3.2 e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti3.4), a tale riguardo4 (Consegna, si impegnano reciprocamentecon particolare ma non esclusivo riferimento al Paragrafo 4.2 ), a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: 6 (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti Rischio per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione salute e sicurezza), 7 (Garanzia, con particolare ma non esclusivo riferimento al Paragrafo 7.5 ), 8 (Garanzia per l’implementazione difettosità dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena prodotti), 9 (Forza maggiore), 10 (Patto di inefficaciariservatezza), e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: 11 (iLegge applicabile – Controversie – Foro competente). ...................................... ..................................... (il Fornitore) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇l’Acquirente)

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Miscellanea. 13.1 La 10.1. Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Venditore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria che coinvolga il Compratore. Il Compratore acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Venditore possa cedere ad un terzo il Contratto. Il Venditore dichiara che la stipulazione del presente Convenzione Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Compratore, dei suoi soci e degli amministratori di questi. 10.2. Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce la trasposizione integrale acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito detrimento all’esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia. 10.3. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al suo oggetto e presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna. 10.4. Il Contratto supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordointesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all’oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l’invalidità o l’inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. 13.2 10.5. Qualunque comunicazione richiesta dalla legge o dal Contratto al Compratore s’intenderà efficacemente effettuata solo nel caso in cui avvenga tramite lettera raccomandata a/r (indirizzata presso la sede sociale del Venditore) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. del Venditore. 10.6. Entro 3 giorni dal momento in cui entrambi i seguenti eventi si sono verificati, (i) accettazione dell’Ordine e (ii) sottoscrizione delle Condizioni di Vendita, il Compratore si obbliga a far sì che venga apposta data certa tanto sulle Condizioni di Vendita che sull’Ordine. Qualora l’Ordine sia stato accettato verbalmente, il Compratore si obbliga a riprodurne il contenuto su sopporto cartaceo o informatico di modo che anche sull’Ordine venga apposta data certa. 10.7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito «Regolamento»), ove applicabile, il Compratore dichiara aver ricevuto dal Venditore l’informativa privacy prevista all’art. 13 del Regolamento e, ove necessario, di aver prestato il consenso al relativo trattamento. Ai sensi del Regolamento indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le Parti dichiarano che la che, nell’ambito dell’esecuzione del presente Convenzione è stata oggetto Contratto, le stesse agiranno, per quanto di specifica negoziazione propria competenza, in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere conformità al citato Regolamento, nonché alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle applicabili disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice normative in materia di protezione dei dati personali), personali e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (rispettivamente il Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle PartiGarante”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione 27.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Gestore e il Titolare in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la trasposizione manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI accordi particolari con il Titolare questi dovranno essere formulati per iscritto e CDP in merito costituiranno addendum al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoContratto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre 27.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Titolare difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Gestore. L'eventuale inerzia del Gestore nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzadiritto o clausola del Contratto, di amministrazione non costituisce rinuncia a tali diritti o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Particlausole. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 27.3 A pena meno di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzioneespressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Titolare relative alla al presente Convenzione rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal Gestore indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Titolare nel Modulo d’ordine e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Titolare compreso l'indirizzo e-mail indicato nel Modulo d’ordine non comunicate al Gestore con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 27.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Titolare intenda inviare relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviateinviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner. 27.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, anche totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 27.6 Il Titolare prende atto ed accetta che il Gestore potranno comunicare a mezzo telefaxsoggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’oggetto, ai seguenti indirizzi e numeri:la durata, la denominazione del Titolare) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio 27.7 E’ fatto divieto al Titolare di Segreteria Generale (ii) se cedere il Contratto a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇terzi.

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Sources: Servizi Di Posta Elettronica Certificata

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute ▇▇.▇.▇▇ Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” Trust Italia e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”)Cliente/Partner in ordine ai servizi oggetto del presente accordo. Nessuna modifica, disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a se non porre in specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con il Cliente/Partner questi dovranno essere alcun comportamento diretto ad indurre formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto. ▇▇.▇.▇▇ nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Cliente/Partner difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Trust Italia. L'eventuale inerzia di Trust Italia nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole. 18.3.A meno di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati espressa diversa indicazione nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente ConvenzioneContratto, tutte le comunicazioni al Cliente/Partner relative alla al presente Convenzione rapporto contrattuale potranno essere effettuate da Trust Italia indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Cliente/Partner nel Modulo d’ordine e/o in fase di registrazione sul Sito e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente/Partner compreso l'indirizzo email eventualmente indicato nel Modulo d’ordine non comunicate ad Trust Italia con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 18.4.Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente/Partner intenda inviare ad Trust Italia relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, inviate ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ recapiti indicati sul Sito alla pagina ▇▇▇▇. ▇ ://▇▇▇.▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇.▇▇▇▇. 18.5.L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. ▇▇.▇.▇▇ Partner prende atto ed accetta che Trust Italia potrà comunicare a soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi.

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Sources: Condizioni Generali Di Contratto

Miscellanea. 13.1 La 22.1. Le Parti agiscono in qualità di contraenti indipendenti per tutti gli scopi previsti dai presenti Termini. Nulla di quanto contenuto nel presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale documento potrà essere inteso a considerare una delle parti come agente, rappresentante, dipendente o partner dell'altra parte o entrambe le parti come partner di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordojoint venture per qualsiasi scopo. 13.2 22.2. La cessazione di un' Ordine ovvero di uno o più diritti e/o obblighi delle Parti, per qualsiasi motivo, non pregiudica le altre disposizioni d i cui ai presenti Termini, che continuano ad avere effetto tra le Parti medesime anche dopo tale cessazione. 22.3. La regola che, in caso di ambiguità, il contratto è interpretato contro la parte responsabile della redazione del contratto, non trova applicazione nell'interpretazione dei presenti Termini e Condizioni. 22.4. Per tutta la durata di un'Ordine e, successivamente, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, nessuna delle parti potrà chiede assumere o mantenere come utilizzare come consulente o come fornitore un dipendente e/o ex dipendente dell'altra Parte coinvolto nella fornitura dei Servizi e/o nell'attuazione o nell'esecuzione dei presenti Termini e Condizioni. 22.5. NTT ha il diritto di impiegare terze parti e/o subappaltatori e/ o subcontraenti per la fornitura dei beni e/o dei servizi e/o di parte degli stessi. In tal caso, NTT rimane responsabile della corretta esecuzione del subappalto della fornitura dei beni e/o dell’ esecuzione dei servizi. 22.6. Ciascun Ordine che incorpora i presenti Termini e Condizioni costituisce un accordo separato tra le Parti e rappresenta l'intero accordo tra le Parti per quanto riguarda l'oggetto dell‘ Ordine. Nessuna Parte sarà vincolata da termini, dichiarazioni, garanzie, promesse o simili espliciti o impliciti non specificati nei presenti Termini. 22.7. La rinuncia, l' acquiescenza e/o la proroga di un termine o l'abbandono di una delle Parti ad uno dei suoi diritti non saranno vincolanti per quella parte, a meno che tale rinuncia, acquiescenza indulgenza, proroga del termine o abbandono non sia in forma scritta e firmata dal rappresentante debitamente autorizzato della Parte che rinuncia. Se una disposizione dei presenti Termini e Condizioni è ritenuta invalida, illegittima o inapplicabile da un organo giurisdizionale competente, tale disposizione non invalida le restanti disposizioni. 22.8. Nessuna delle parti è responsabile nei confronti dell'altra per il mancato adempimento o per qualsiasi ritardo nell'adempimento di uno degli obblighi che le incombono a norma dei presenti Termini e Condizioni, nella misura in cui tale ritardo o inadempimento è causato da un evento o da una circostanza che sfugge al ragionevole controllo di tale parte e che per sua natura non poteva essere ragionevolmente previsto da tale parte o, se poteva essere previsto, era inevitabile. A maggior chiarimento, nessuna delle Parti è responsabile nei confronti dell'altra per il mancato adempimento o per qualsiasi ritardo nell'adempimento di uno degli obblighi che le incombono in virtù de i presenti Termini e Condizioni a causa di un evento di forza maggiore ("Evento di Forza Maggiore") che comprende, tra l'altro, scioperi nazionali, terrorismo, sabotaggio, rivoluzione, insurrezione, attacco, sommossa, blocco, embargo, boicottaggio, esercizio del potere militare, inondazioni, epidemia e/o crisi sanitaria, interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta ad atti od omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione o di elettricità e a qualsiasi altro evento o circostanza che sfugga al ragionevole controllo di una parte, ai sensi dell'art. 1256 del Codice civile italiano. In caso di Evento di Forza Maggiore, la parte interessata che non è in grado di adempiere ai propri obblighi ne informa immediatamente per iscritto l'altra parte. In tal caso, l'obbligo della parte interessata si considera sospeso e riprende dal momento in cui l'Evento di Forza Maggiore cesserà. Se l'Evento di Forza Maggiore dura più di 30 ( trenta) giorni, ciascuna Parte ha il diritto di recedere dall'ordinanza con preavviso scritto all'altra Parte, fatti salvi gli obblighi reciproci relativi alle attività già svolte. 22.9. I tempi di consegna stimati sono approssimativi e non riflettono i ritardi associati all'inserimento dell'ordine, alle modifiche dell'ordine o ai tempi di transito. Per una stima aggiornata al momento dell'ordine, l’Utente potrà contattare il Sales Account Manager NTT. Gli ordini acquistati via eStore saranno consegnati direttamente all’indirizzo italiano dell’utente registrato, come fornito a NTT. Nel caso in cui l'indirizzo italiano sia un data center, saranno richiesti costi logistici aggiuntivi e informazioni per programmare e completare la consegna. 22.10. Le Parti dichiarano che indicano come loro indirizzi designati per la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausolanotificazione e la comunicazione tutti gli avvisi e le procedure legali relativi a qualsiasi questione relativa ai presenti Termini, gli indirizzi riportati nell‘Ordine. 13.3 22.11. Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi all'adempimento dei loro obblighi ai sensi d ei presenti Termini e Condizioni, compreso, tra l'altro, il D.Lgs. n. 231/2001 e le disposizioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice legge in materia di protezione dei dati personalianticorruzione ("leggi anticorruzione"), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente 22.12. Resta espressamente inteso che se il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti Cliente viola gli obblighi di cui al precedente punto; art. 20.9, NTT avrà diritto al risarcimento dei danni subiti. NTT si riserva anche il diritto di risolvere l’ accordo di cui ai presenti Termini ai sensi e in applicazione dell'art. 1456 del Codice civile italiano, se del caso a sua sola discrezione. Data ________________________ Società (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇"Cliente"):

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Sources: Termini E Condizioni

Miscellanea. 13.1 La 16.1. Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Convenzione Contratto, non costituisce la trasposizione integrale acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di pregiudizio all’esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia. 16.2. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e l’Ordine prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporsi successivamente, da parte dell’Acquirente – in esecuzione e, più in generale, nell’ambito del presente Contratto – e le presenti Condizioni Generali, queste ultime prevarranno incondizionatamente. Le Parti concordano altresì che le presenti Condizioni Generali di contratto avranno validità e saranno, pertanto, efficaci per tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP future successive forniture aventi il medesimo oggetto contrattuale. Tale previsione si intende naturalmente estesa a tutte le società facenti parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in merito al suo oggetto e Italia in qualità di parte acquirente. 16.3. Il Contratto supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le intesa in materia intervenuta tra le Parti dichiarano stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto sarà efficace a meno che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, essi dovranno essere interpretati nel rispetto delle disposizioni del d. lgsintenzioni originarie delle Parti ed in un senso tale da consentire loro di rimanere validi, anche se con validità ridotta rispetto all’oggetto iniziale, o comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. 30 giugno 2003La nullità, n. 196 (Codice l’invalidità o l’inefficacia di uno o più articoli non renderanno in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabiliogni caso invalido il Contratto. 13.4 Le Parti dichiarano 16.4. L’Acquirente dichiara di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, dare esecuzione al presente Contratto e di conoscerne integralmente adottare le soluzioni fornite dal Venditore nel pieno rispetto della legislazione vigente - anche nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dall’Acquirente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 16.5. L’Acquirente non potrà utilizzare il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/nome del Venditore o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o il nome di una sua unità organizzativa dotata delle sue organizzazioni in alcun materiale promozionale, comunicato pubblicitario, annuncio pubblico, spot o altra forma di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Partipubblicità riguardante il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: General Terms and Conditions of Sale

Miscellanea. 13.1 La 15.1. Il presente Convenzione Contratto costituisce la trasposizione integrale di tutte l’intero accordo tra le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito Parti relativamente al suo oggetto e supera ed annulla e sostituisce integralmente ogni altro eventuale precedente accordoaccordo relativo al medesimo oggetto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto 15.2. Nulla di specifica negoziazione in ogni sua clausolaquanto qui indicato creerà tra Soisy e il Partner alcun tipo di associazione, società o “joint venture”. 13.3 15.3. La rinuncia di una delle Parti a seguito di una violazione o di inadempimento di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto compiuta da una delle Parti non potrà essere considerata come rinuncia generale per la violazione commessa dall’altra Parte della stessa disposizione o di altra disposizione. Il mancato o il ritardato esercizio di un diritto o facoltà, che una Parte ha o potrebbe avere, non sarà considerato come una rinuncia a favore dell’altra Parte che abbia commesso una violazione o si sia resa inadempiente. 15.4. Fermo restando quanto previsto all’articolo-paragrafo 16, qualsiasi modifica al Contratto sarà efficace solo se concordata per iscritto da entrambe le Parti. 15.5. Qualora una disposizione del Contratto sia dichiarata invalida o inefficace da un organo giurisdizionale competente, l’invalidità o l’inefficacia di tale disposizione non avrà effetti sulle altre disposizioni. Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto a sostituire le disposizioni invalide con delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni valide ed integrazioni, laddove applicabiliefficaci che siano le più prossime possibili all’intento economico perseguito dalle Parti con le disposizioni originarie. 13.4 Le Parti dichiarano 15.6. Ciascuna parte dichiara e garantisce all’altra di aver preso visione dei rispettivi codici etici essere debitamente autorizzata alla sottoscrizione del Contratto, di non essere alla data odierna in stato di insolvenza, soggetta a procedure fallimentari, di concordato preventivo, ovvero ad altre procedure concorsuali e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico che alla data odierna non sono state presentate istanze per l’apertura di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, siffatte procedure e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Partiavere ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria licenze e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti permessi necessari per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione del Contratto e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte di ciascuna e che li ha sostenutila sottoscrizione del Contratto non viola esclusive già riconosciute a terzi. 13.6 A pena 15.7. Il Partner non potrà cedere il presente Contratto per nessun motivo, senza il preventivo consenso scritto di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇Soisy.

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Sources: Payment Services Agreement

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale 9.1 Le presenti condizioni generali di vendita, integrate dalla CONFERMA D’ORDINE relativa ad ogni singola fornitura dei PRODOTTI, costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei PRODOTTI e non potranno essere modificate, nè integrate, se non in forza del consenso delle parti formalizzato per iscritto. 9.2 L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le intese intervenute tra Ministeroparti provvederanno a sostituire, ABI e CDP se ed in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoquanto possibile, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto 9.3 Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di specifica negoziazione vendita, anche se redatte in ogni sua clausolapiù lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione. 13.3 9.4 Il VENDITORE avrà la facoltà di riprodurre le presenti condizioni generali di vendita sugli ordini, sulle fatture e/o sui documenti di trasporto relativi ai PRODOTTI. 9.5 Qualora il VENDITORE ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto. 9.6 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni parti dichiarano di cui alla presente Convenzione avere discusso ed esaminato in modo esaustivo le clausole delle presenti condizioni generali di vendita come rese pubbliche nel rispetto delle disposizioni sito del d. lgsVENDITORE (ivi incluse, a titolo esemplificativo le clausole n 1.1, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. 30 giugno 20032.5, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali3.2, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.1, 7.2, 8.3, 8.4, 9.3, 9.5 9.6), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici conseguentemente ne approvano l’integrale contenuto anche ai sensi e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti per gli effetti di cui al precedente punto; agli artt. 1341 e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti1342 del codice civile italiano. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Miscellanea. 13.1 La 18.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Aruba Pec e il Partner in ordine ai servizi oggetto del presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale accordo. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI accordi particolari con il Partner questi dovranno essere formulati per iscritto e CDP in merito costituiranno addendum al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoContratto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre 18.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Partner difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Aruba Pec. L'eventuale inerzia di Aruba Pec nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzadiritto o clausola del Contratto, di amministrazione non costituisce rinuncia a tali diritti o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Particlausole. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 18.3 A pena meno di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzioneespressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Partner relative alla al presente Convenzione rapporto contrattuale potranno essere effettuate da Aruba Pec indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Partner nel Modulo d’ordine e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Partner compreso l'indirizzo e- mail indicato nel Modulo d’ordine non comunicate ad Aruba Pec con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 18.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Partner intenda inviare ad Aruba Pec relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviateinviate ai recapiti indicati sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/. 18.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, anche totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 18.6 Il Partner prende atto ed accetta che Aruba Pec potrà comunicare a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio 18.7 Il Partner si impegna a non cedere il Contratto a terzi senza la previa autorizzazione scritta di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ . 18.8 I rapporti tra ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ed il Partner non possono essere intesi come rapporti di mandato, rappresentanza, collaborazione o associazione, società o altri contratti simili o equivalenti. 18.9 Le Parti si impegnano a sottoscrivere ogni ulteriore atto, a compiere ogni ulteriore adempimento ed a provvedere ad ogni adempimento che l’altra Parte possa ragionevolmente richiedere ai fini di dare completa e corretta esecuzione al presente Contratto.

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Sources: Partner Agreement

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione 27.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Gestore e il Cliente Partner in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la trasposizione manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI accordi particolari con il Cliente Partner questi dovranno essere formulati per iscritto e CDP in merito costituiranno addendum al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoContratto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre 27.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Cliente Partner difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Gestore. L'eventuale inerzia del Gestore nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzadiritto o clausola del Contratto, di amministrazione non costituisce rinuncia a tali diritti o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Particlausole. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 27.3 A pena meno di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzioneespressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente Partner relative alla al presente Convenzione rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal Gestore indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Cliente Partner nel Modulo d’ordine e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente Partner compreso l'indirizzo e‐mail indicato nel Modulo d’ordine non comunicate al Gestore con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 27.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente Partner intenda inviare relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviateinviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner. 27.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, anche totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 27.6 Il Cliente Partner prende atto ed accetta che il Gestore potranno comunicare a mezzo telefaxsoggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’oggetto, ai seguenti indirizzi e numeri:la durata, la denominazione del Cliente Partner) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio 27.7 E’ fatto divieto al Cliente Partner di Segreteria Generale (ii) se cedere il Contratto a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇terzi.

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Sources: Servizi Di Posta Elettronica Certificata

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale 9.1 Le presenti condizioni generali di vendita, integrate dalla CONFERMA D’ORDINE relativa ad ogni singola fornitura dei PRODOTTI, costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei PRODOTTI e non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle parti formalizzato per iscritto. 9.2 L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le intese intervenute tra Ministeroparti provvederanno a sostituire, ABI e CDP se ed in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoquanto possibile, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto 9.3 Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di specifica negoziazione vendita, anche se redatte in ogni sua clausolapiù lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni 9.4 Il VENDITORE avrà la facoltà di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia riprodurre le presenti condizioni generali di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre vendita sulle fatture e/o obbligare in qualsiasi modo:sui documenti di trasporto relativi ai PRODOTTI. (i) le persone che rivestono funzioni 9.5 Qualora il VENDITORE ometta di rappresentanza, di amministrazione intraprendere un’azione giudiziale o di direzione esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di ciascuna vendita, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto. 9.6 Le parti dichiarano di avere discusso ed esaminato in modo esaustivo le clausole delle Parti o presenti condizioni generali di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria vendita come rese pubbliche nel sito del VENDITORE e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti conseguentemente ne approvano l’integrale contenuto anche ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto; agli artt. 1341 e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti1342 del codice civile italiano. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Miscellanea. 13.1 La 11.1 Con la sottoscrizione del presente Convenzione costituisce Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto, ovvero renda più agevole la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordogestione dei rapporti dallo stesso derivanti. 13.2 11.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del d. lgsD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)) ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, e successive modificazioni ed integrazionil’integrazione, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”)la modifica, disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenutola rettifica o la cancellazione. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti previsioni di cui al precedente punto; presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e (iii) i collaboratori su base continuativa consenso di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti cui al succitato Decreto Legislativo. 11.3 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere formalizzata tramite atto scritto e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle firmato da entrambe le Parti. 13.5 Tutti i costi11.4 Il presente Accordo, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto alla registrazione in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di ______. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che li ha sostenutiavrà interesse a richiederla. 13.6 A pena 11.5 Il Policlinico non può trasferire a terzi diritti ed obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza previo consenso di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella ______. 11.6 può cedere e/o trasferire i diritti di cui al presente Convenzione, Accordo ad un suo successore o ad una società appartenente allo stesso gruppo a condizioni che il cessionario accetti tutte le comunicazioni relative alla condizioni ed obbligazioni del presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇Accordo.

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Sources: Research and Development

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute 16.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ed il Cliente Partner in ordine allo stesso oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con il Cliente Partner questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto. 16.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente Partner difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Aruba Pec . L'eventuale inerzia di Aruba Pec nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole. 16.3 A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente Partner relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate da Aruba Pec indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Cliente Partner nella Richiesta di erogazione e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente Partner compreso l'indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di erogazione non comunicate ad Aruba Pec con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 16.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente Partner intenda inviare relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner . 16.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 16.6 Il Cliente Partner prende atto ed accetta che ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ potrà comunicare a soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. 16.7 E’ fatto divieto al Cliente Partner di cedere il Contratto a terzi.

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Sources: Fatturazione Elettronica

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione 22.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Aruba PEC e il Titolare in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la trasposizione manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI accordi particolari con il Titolare questi dovranno essere formulati per iscritto e CDP in merito costituiranno addendum al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordoContratto. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre 22.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o obbligare in comportamenti del Titolare difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Gestore. L'eventuale inerzia del Gestore nell'esercitare o far valere un qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanzadiritto o clausola del Contratto, di amministrazione non costituisce rinuncia a tali diritti o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Particlausole. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 22.3 A pena meno di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzioneespressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Titolare relative alla al presente Convenzione rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal Gestore indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Titolare nel Modulo d’ordine e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Titolare compreso l'indirizzo e-mail indicato nel Modulo d’ordine non comunicate al Gestore con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 22.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Titolare intenda inviare relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviateinviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner. 22.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, anche totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 22.6 Il Titolare prende atto ed accetta che il Gestore potrà comunicare a mezzo telefaxsoggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’oggetto, ai seguenti indirizzi e numeri:la durata, la denominazione del Titolare) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi. (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio 22.7 E’ fatto divieto al Titolare di Segreteria Generale (ii) se cedere il Contratto a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇terzi.

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Sources: Servizio Arubaid

Miscellanea. 13.1 La 15.1) Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria. Il Locatario acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Locatore possa cedere ad un terzo il Contratto. Il Locatore dichiara che la stipulazione del presente Convenzione Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Locatario, dei suoi soci e degli amministratori di questi. 15.2) Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce la trasposizione integrale acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito detrimento all’esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia. 15.3) Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al suo oggetto e Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna. 15.4) Il Contratto supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le intesa in materia intervenuta tra le Parti dichiarano stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna intenzioni originarie delle Parti e nel Modello Organizzativo senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all’oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l’invalidità o l’inefficacia di Ciascuna delle Partiuno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. 13.5 Tutti 15.5) I Mezzi possono essere di proprietà di una società finanziaria di diritto svedese denominata “Toyota Material Handling Commercial Finance AB”, CIN 556032-5002 (il "Proprietario") e da questa forniti al Locatore. Il Proprietario si riserva il diritto di subentrare in luogo del Locatore nel presente Contratto e fornire i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ al Locatario, il quale accetta sin d'ora tale eventuale subentro senza opporre eccezioni. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇Le Parti si impegnano a non modificare il Contratto senza il consenso scritto del Proprietario.

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Sources: Assistance and Rental Agreement

Miscellanea. 13.1 La 9.1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra MinisteroAccordo; 9.2. A far data dalla sottoscrizione del Contratto, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale qualsiasi precedente accordo, intesa, negoziato o trattativa sul trattamento dei dati personali tra le Parti si intende revocato e sostituito dal presente Accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni 9.3. Qualora vi sia incongruenza tra i termini dell'Accordo e una qualsiasi delle previsioni di cui alla al Contratto, prevarrà quanto indicato nel presente Convenzione nel rispetto Accordo. Il presente Allegato contiene i dettagli relativi alle attività di trattamento di dati personali effettuate dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto e della prestazione dei Servizi aventi ad oggetto la fornitura in modalità Saas del software H-DOCS e dei servizi connessi (per maggiori informazioni sull’oggetto delle disposizioni del d. lgsprestazioni, si rinvia al documento “Condizioni generali di contratto” reperibile al seguente link. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia Nell’ambito di protezione dette attività si riportano i principali dettagli relativi al trattamento dei dati personali): Categorie di dati personali trattati Nominativi ed indirizzi e-mail Categorie di Interessati/individui cui i dati personali si riferiscono dipendenti/collaboratori/consulenti delle aziende clienti Operazioni di trattamento consentite Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, uso, cancellazione o distruzione Finalità del trattamento Esecuzione del Contratto e successive modificazioni delle prestazioni di Servizi Periodo di conservazione Fino alla cessazione del Contratto Elenco dei Sub-Responsabili approvati e autorizzati al momento della sottoscrizione del Contratto Elenco Sub-Responsabile Attività affidata Dati cui ha accesso Emm&mmE Informatica S.r.l. C.F/P.IVA 04577140488 Manutenzione infrastruttura Azure Nominativi e indirizzi email VARGroup spa (c.f./p.iva 03301640482) Rivenditore Microsoft e fornitura account aziendale Azure Nominativi e indirizzi email Microsoft Messa a disposizione Infrastruttura Azure Nominativi e indirizzi email ALLEGATO C MISURE DI SICUREZZA In aggiunta alle misure di sicurezza previste nell'Accordo, il Responsabile si impegna ad applicare anche le misure tecniche e organizzative di sicurezza di seguito riportate, rimandando invece alle misure di sicurezza tecniche ed integrazioniorganizzative adottate dalle terze parti cui sono affidati specifici segmenti di attività, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇come indicato nell’allegato B.

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Sources: Data Processing Agreement

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale 8.1. A si impegna, per il Periodo di Durata ovvero, in ogni caso, fino al momento dell’eventuale cessazione del Contratto prima della scadenza del Periodo di Durata, ad intraprendere tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI azioni indispensabili al fine di assicurare all’Affittuario il possesso continuativo ed indisturbato dell’Azienda e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordodei Beni Trasferiti. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto 8.2. L’Affittuario si impegna a mantenere in regola le Autorizzazioni, a sua cura e spese, per tutto il Periodo di specifica negoziazione Durata ovvero, in ogni sua clausolacaso, fino al momento dell’eventuale cessazione del Contratto prima della scadenza del Periodo di Durata. 13.3 Le Parti 8.3. L’Affittuario si impegnano impegna ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabiliassumere i Dipendenti Trasferiti. 13.4 Le Parti dichiarano 8.4. L’Affittuario è responsabile della custodia dell’Azienda e risponderà dei danni che in esso dovessero verificarsi ai sensi dell’Articolo 2051 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’Articolo 2053 del codice civile. 8.5. L’Affittuario non potrà rivalersi su A in caso di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente interruzione o irregolarità nella fornitura di gas, acqua, elettricità, <...> o di qualsiasi altro servizio relativo all’Azienda fatto salvo il “Codice Etico caso in cui tali interruzioni o irregolarità siano riconducibili al comportamento di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenutoA. 8.6. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare A ed i suoi mandatari avranno in qualsiasi modo:momento libero accesso nell’Azienda con obbligo di preavviso all’Affittuario almeno <...> (<...>) ore precedenti alla visita e salvo i casi di urgenza che dovranno essere comunicati con <...> (<...>) ore di preavviso, per il controllo delle condizioni d’uso di quanto è stato affittato e per l’esecuzione di interventi e riparazioni di pertinenza. In ogni caso, tali attività di controllo non dovranno intralciare l’ordinario svolgimento dell’attività dell’Affittuario e l’esecuzione di eventuali interventi dovrà essere previamente concordata con l’Affittuario stesso. (i) 8.7. All’Affittuario è concesso il diritto di installare, mantenere e sostituire, per tutta la durata del Contratto, insegne commerciali, cartelli e simili, purché ciò sia effettuato in conformità alle applicabili disposizioni di legge. 8.8. Per tutti i periodi d’imposta corrispondenti all’intera durata del Contratto, le persone che rivestono funzioni imposte e tasse relative all’uso dell’Azienda dovranno essere pagate dall’Affittuario. 8.9. L’Affittuario si impegna a stipulare entro la Data di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria Inizio con primaria compagnia assicuratrice idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; è tenuto a rispondere ai termini di legge e (iii) del Contratto, per tutta la durata del presente Contratto. L’Affittuario si impegna, altresì, ad assicurare con primaria compagnia assicuratrice, fino ad un massimale che verrà previamente concordato per iscritto con A, l’Azienda contro i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte normali rischi assicurabili in relazione alla nomina gestione della stessa Azienda, quale, ad esempio, incendio e scoppio, per tutta la durata del Contratto. A, con esplicita clausola, dovrà essere costituito unico ed esclusivo beneficiario delle polizze assicurative per il solo Periodo di ▇▇▇▇▇▇, fermo restando l’obbligo dell’Affittuario di pagare alla scadenza i premi relativi alla polizza assicurativa. Copia fotostatica della polizza e delle quietanze relative al versamento delle rate dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficaciapremi, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: consegnate ad A entro <...> (i<...>) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇dalla data di versamento delle rate dei relativi premi. 8.10. Le Parti si danno atto che in data <...> si è regolarmente conclusa con esito positivo per intervenuto accordo delle parti, la procedura di cui all’articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428. 8.11. Tutte le spese relative al Contratto e, in generale, relative all’esecuzione del Contratto, ivi incluse le eventuali imposte di bollo e/o di registrazione, sono a carico dell’Affittuario.

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Sources: Contratto Di Affitto D’azienda