Miscellanea Clausole campione

Miscellanea. 13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. 13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola. 13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti, a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti. 13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: (i) se ad ABI: Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale (ii) se a CDP: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇
Miscellanea. 23.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere. 23.2. La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti. 23.3. Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
Miscellanea. 15.1 Il presente Contratto costituisce un accordo completo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le Parti sul medesimo oggetto.
Miscellanea. 26.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. 26.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
Miscellanea. 33.1 Le presenti CTCP e il Contratto d'Acquisto costituiscono l'intero accordo tra le Parti in relazione al loro oggetto e sostituiscono e prevalgono su ogni precedente intesa, accordo o comunicazione. 33.2 Le presenti CGV e gli altri documenti che costituiscono il Contratto d'Acquisto possono essere modificati esclusivamente tramite un accordo scritto tra le Parti firmato dai rispettivi rappresentanti legali. 33.3 Se una disposizione delle presenti GTCP e del Contratto d'Acquisto è o diventa illegale, non valida o inapplicabile per qualsiasi ragione ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione, ciò non pregiudicherà o comprometterà (i) la legalità, la validità o l'applicabilità in tale giurisdizione delle altre disposizioni dell'Accordo; o (ii) la legalità, la validità o l'applicabilità nelle altre giurisdizioni di quella o di qualsiasi altra disposizione delle GTPC e del Contratto d'Acquisto. In tal caso, le Parti si adopereranno in buona fede per riformulare la disposizione illegale, non valida o inapplicabile del Contratto in modo da renderla il più possibile aderente alle intenzioni originali delle Parti in modo compatibile con la legge applicabile. 33.4 Il mancato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio previsto nelle presenti GTCP, negli altri documenti che costituiscono il Contratto d'Acquisto o dalla legge non costituirà una rinuncia a tale diritto e non precluderà il diritto delle Parti di esercitarlo in un momento successivo. 33.5 I diritti e i rimedi previsti nelle presenti GTCP e negli altri documenti che costituiscono il Contratto d'Acquisto sono cumulativi e, salvo diversa disposizione, non escludono l'applicazione di altri diritti o rimedi previsti dalla legge o dal diritto.
Miscellanea. Conflitti di interesse pag. 23 Art. 29 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia pag. 23 Art. 30 Prestito pag. 23
Miscellanea. 17.1 Le Condizioni pubblicate sul sito, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, che potranno essere aggiornate di volta in volta, saranno prevalenti su ogni altra versione. 17.2 Nulla, nelle presenti Condizioni, limita o esclude alcuna responsabilità che non può essere legalmente limitata o esclusa. L’illegalità di qualsivoglia paragrafo, clausola o previsione prevista nel Contratto non pregiudicherà la validità delle restanti clausole del Contratto. Il Contratto non potrà essere modificato se non per iscritto. 17.3 Il Cliente conferma di aver letto e inteso l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. 17.4 Le presenti Condizioni sono state redatte originariamente in lingua inglese. Nel caso in cui le Condizioni siano fornite in una lingua diversa dall’inglese, la versione in lingua inglese avrà prevalenza. 17.5 Chiunque non sia parte del Contratto non ha alcun diritto ai sensi del Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 o altra legge o disposizione di applicare qualsivoglia termine del Contratto. 17.6 Ferrari può in qualsiasi momento cedere, ipotecare, addebitare, subappaltare, delegare, dichiarare trust o negoziare in qualsiasi altro modo uno o tutti i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto. Salvo quanto concordato per iscritto da Ferrari, il Cliente non potrà cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, subappaltare, delegare, dichiarare un trust o negoziare in altro modo i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto. 17.7 Una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge è efficace solo se fornita per iscritto e non deve essere considerata una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio successivo. L'incapacità o il ritardo di Ferrari nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio previsti dall'accordo o dalla legge non costituiranno una rinuncia a tale o qualsiasi altro diritto o rimedio, né impediranno o limiteranno qualsiasi ulteriore esercizio di tale o qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di alcun diritto o rimedio previsto dall'accordo o dalla legge deve impedire o limitare l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio. 17.8 Qualsiasi comunicazione o avviso dato a Ferrari ai sensi o in connessione con il Contratto deve essere in forma scritta e deve essere consegnato a mano o per posta prepagata di prima classe o altro servizio di consegna il giorno lavorativo successivo presso la sua sede legale o inviato via e-mail all'indir...
Miscellanea. 1. Il luogo dell’adempimento di tutte le consegne e prestazioni è il luogo di destinazione da noi indicato. 2. Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di conflitto di leggi italiane e disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG). Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Milano (Italia). ▇▇▇▇▇ restando quanto precede, saremo inoltre autorizzati a promuovere un'azione legale nei confronti del Fornitore presso qualsiasi altro foro competente. 3. Qualora una specifica clausola di questi termini e condizioni sia annullata o dichiarata nulla, le restanti clausole rimarranno valide. Le Parti si impegnano, in buona fede, a sostituire qualsiasi clausola nulla con una clausola valida che conduca ad un risultato economico equivalente a quello della clausola originaria. 4. In caso di conflitto o discrepanze tra la versione italiana e la versione inglese dei presenti termini e condizioni, la versione in lingua italiana prevarrà su quella inglese.
Miscellanea. 9.1 È espressamente pattuito che la partecipazione del BENEFICIARIO al programma di assegnazione delle OPZIONI oggetto del presente REGOLAMENTO non costituisce né fa sorger alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione a o in connessione al rapporto del BENEFICIARIO con la SOCIETA’ e/o con le società da questa partecipate. Detti rapporti continueranno ad essere regolati dalle leggi e contratti vigenti. 9.2 Tutti i termini previsti nel presente REGOLAMENTO devono intendersi tassativi (ove non diversamente espressamente previsto), fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 9.3 Le modifiche al presente REGOLAMENTO potranno essere effettuate solamente per iscritto e dovranno essere accettate, per quanto applicabile, da ciascuno dei BENEFICIARI che sia, a sua volta, soggetto il presente REGOLAMENTO. 9.4 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente REGOLAMENTO.
Miscellanea. 20.1 Il presente Contratto costituisce l’intero Contratto tra le Parti in relazione alla presente questione in oggetto e sostituirà tutte le proposte, garanzie o precedenti accordi, sia in forma orale che in forma scritta, relativi alla fornitura dei Dati di Mercato. Ciascuna Parte riconosce che non è stata indotta a concludere il presente Contratto da alcuna garanzia, impegno o promessa non espressamente prevista dal medesimo. 20.2 Il Venditore non trasferirà in alcun caso il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Provider. Le Parti riconoscono e concordano che il Provider è autorizzato ad esternalizzare l’intera o parte della licenza e della fornitura dei Dati di Mercato, come descritto dal presente Contratto. 20.3 Se qualche parte del presente Contratto che non è fondamentale è viziata da invalidità ai sensi della legge applicabile, essa non pregiudicherà la validità della parte restante del presente Contratto. 20.4 Il mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del presente Contratto non si considererà come una rinuncia a tale diritto o rimedio né come un’accettazione del fatto che necessita tale diritto o rimedio.