Materiale vegetale. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del servizio. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - D.M. n. 482 del 03.09.1987; - Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali". - Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. - D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, dovrà dichiararne la provenienza. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di scartare il materiale non rispondente alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato in quanto non conforme ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatto alla sistemazione da realizzare. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se accettate dall’Amministrazione. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
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Sources: Appalto
Materiale vegetale. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzantierbacee, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del servizio. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 269, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°536 e successive modificazioni e integrazioni. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - D.M. n. 482 del 03.09.1987; - 03.09.1987 Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali". - Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: integrazioni "Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani". - D. Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza. L’Amministrazione provenienza al D.L.. Il D.L. si riservariserva comunque la facoltà di effettuare, comunquecontestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare il materiale quelle non rispondente rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conforme conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatto adatte alla sistemazione da realizzare. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni deforma- zioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento porta- mento tipico della specie. L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dall’Amministrazione. dal D.L.. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'elenco prezzi e nelle successive voci o particolari. L'Impresa dovrà far pervenire al D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazioneconserva- zione.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Materiale vegetale. Per 1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, sementi ecc.) occorrente per l'esecuzione del serviziolavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 18 giugno 1931, n. 987 e 22.5.1973 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della normativa di recepimento della Direttiva 98156/CE del Consiglio e delle Direttive 99/66/CE, 99/67/CE, 99/68/CE, 99169/CE della Commissione. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - D.M. n. 482 del 03.09.1987; - Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali". - Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. - D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, L'Impresa dovrà dichiararne la provenienzaprovenienza con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.
2. L’Amministrazione si riservaÈ comunque facoltà della Direzione Lavori di procedere, comunqueinsieme all'Appaltatore, a sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. È inoltre facoltà di della Direzione Lavori scartare il materiale le piante arrivate in cantiere che non rispondente alle caratteristiche indicate presentano i requisiti indicati nel presente Capitolato speciale. A tal proposito, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori la data di arrivo in quanto cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima.
3. L'Appaltatore dovrà avere cura di verificare che le piante siano state sottoposte in vivaio a tutte le lavorazioni necessarie. Dovrà inoltre controllare che le piante siano sane e non conforme ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatto alla sistemazione presentino alcun segno di attacco da realizzareparte di patogeni. Le piante piante, infine, non dovranno essere esenti da attacchi presentare deformazioni di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni alcun tipo e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e dovranno avere il portamento tipico della specie.
4. L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/Ogni pianta, o gruppo omogeneo di particolare valore estetico unicamente se accettate dall’Amministrazione. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo piante, dovrà presentare apposito cartellino di cartellini di riconoscimento (in materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportataplastico) con indicato, in modo leggibile e ed indelebile, la denominazione botanica il nome botanico (genere, specie, varietàcultivar) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti parte di un lotto di piante identiche).
5. In particolare, ogni singola pianta dovrà presentare le caratteristiche dimensionali e qualitative (forma e fittezza della chioma, numero e andamento delle ramificazioni ecc.) indicate negli allegati dalla DL..
6. L'Appaltatore dovrà avere cura affinché le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure necessarie a evitare ogni genere di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici (mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di carico e scarico corrette ecc.).
7. In particolare, in accordo con la norma DIN 18916, è importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccamento delle piante a causa del gruppo a cui si riferisconovento. Per quanto riguarda In tal senso, il trasporto delle piantedovrebbe avvenire in automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L'Appaltatore dovrà controllare, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibiliprima dello scarico in cantiere, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno siano state accatastate a regola d'arte e che siano prive di danni. È importante porre rimedio immediato alle eventuali perdite di umidità delle piante tramite opportune annaffiature.
8. Le piante arrivate in cantiere devono essere trattate messe a dimora entro 48 ore. In questo lasso di tempo, l'Appaltatore dovrà avere cura di salvaguardare le piante dal disseccamento e dal surriscaldamento.
9. Nel caso in modo che sia evitato loro ogni danno; cui il periodo di tempo intercorrente tra il prelievo l'arrivo in vivaio cantiere delle piante e la loro messa a dimora definitiva (o la sistemazione sia molto lungo, l'Appaltatore dovrà avere cura di sistemare le piante in un apposito "vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione".
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Materiale vegetale. Per 1. In accordo con il Ministero dell’Ambiente (1997), per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, sementi ecc.) occorrente per l'esecuzione l’esecuzione del serviziolavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 18 giugno 1931, n. 987 e 22.5.1973 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della normativa di recepimento della Direttiva 98/56/CE del Consiglio e delle Direttive 99/66/CE, 99/67/CE, 99/68/CE, 99/69/CE della Commissione. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - D.M. n. 482 del 03.09.1987; - Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali". - Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. - D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, L’Impresa dovrà dichiararne la provenienzaprovenienza con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.
2. L’Amministrazione si riservaÈ comunque facoltà della Direzione Lavori di procedere, comunqueinsieme all’Appaltatore, a sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. È inoltre facoltà di della Direzione Lavori scartare il materiale le piante arrivate in cantiere che non rispondente alle caratteristiche indicate presentano i requisiti indicati nel progetto, negli allegati tecnici e nel presente Capitolato speciale. A tal proposito, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori la data di arrivo in quanto cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima.
3. L’Appaltatore dovrà avere cura di verificare che le piante siano state sottoposte in vivaio a tutte le lavorazioni necessarie. Dovrà inoltre controllare che le piante siano sane e non conforme ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatto alla sistemazione presentino alcun segno di attacco da realizzareparte di patogeni. Le piante piante, infine, non dovranno essere esenti da attacchi presentare deformazioni di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni alcun tipo e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e dovranno avere il portamento tipico della specie.
4. L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/Ogni pianta, o gruppo omogeneo di particolare valore estetico unicamente se accettate dall’Amministrazione. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo piante, dovrà presentare apposito cartellino di cartellini di riconoscimento (in materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportataplastico) con indicato, in modo leggibile e ed indelebile, la denominazione botanica il nome botanico (genere, specie, varietàcultivar) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti parte di un lotto di piante identiche).
5. In particolare, ogni singola pianta dovrà presentare le caratteristiche dimensionali e qualitative (forma e fittezza della chioma, numero e andamento delle ramificazioni ecc.) indicati nelle presenti specifiche di progetto. (Vd. anche le norme di qualità delle piante da vivaio; indicate dalla Associazione Regionale Produttori Florovivaisti Lombardi, 1997).
6. L’Appaltatore dovrà avere cura affinché le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure necessarie a evitare ogni genere di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici (mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di carico e scarico corrette ecc.).
7. In particolare, in accordo con la norma DIN 18916, è importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccamento delle piante a causa del gruppo a cui si riferisconovento. Per quanto riguarda In tal senso, il trasporto delle piantedovrebbe avvenire in automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L’Appaltatore dovrà controllare, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibiliprima dello scarico in cantiere, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno siano state accatastate a regola d’arte e che siano prive di danni. È importante porre rimedio immediato alle eventuali perdite di umidità delle piante tramite opportune annaffiature.
8. Le piante arrivate in cantiere devono essere trattate messe a dimora entro 48 ore. In questo lasso di tempo, l’Appaltatore dovrà avere cura di salvaguardare le piante dal disseccamento e dal surriscaldamento.
9. Nel caso in modo che sia evitato loro ogni danno; cui il periodo di tempo intercorrente tra il prelievo l’arrivo in vivaio cantiere delle piante e la loro messa a dimora definitiva (o la sistemazione sia molto lungo, l’Appaltatore dovrà avere cura di sistemare le piante in un apposito “vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione”.
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Sources: Contratto d'Appalto
Materiale vegetale. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del servizio. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 del Decreto Legislativo del 19.08.2005, n. 987 214 e 22.5.1973 n. 269 ss.mm.ii. e successive modificazioni del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003 e integrazionidovrà corrispondere ai vincoli e agli indirizzi del corrispondente CAM sulla manutenzione del verde pubblico. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - • D.M. n. 482 del 03.09.1987; - • Convenzioni Internazionali su e Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge Regolamenti comunitari, DM 22 ottobre 1976 e ss.mm.ii., DPR 974/75, D.Lgs. n.455/1998 in materia di "Protezione per le nuove varietà vegetali". - Legge ; • DM n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. - D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, L'Impresa dovrà dichiararne la provenienzaprovenienza al DEC. L’Amministrazione Il DEC si riserva, comunque, riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza, allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà insindacabile di scartare il materiale quelle non rispondente rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto, in quanto non conforme conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatto adatte alla sistemazione da realizzare. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. L'Impresa L'Impresa, sotto la sua piena responsabilità responsabilità, potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico estetico, unicamente se indicate in progetto e/o accettate dall’Amministrazionedal DEC. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente singolarmente, o per gruppi omogenei omogenei, per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie intemperie, sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche di cui ai successivi articoli o indicate nell'elenco prezzi e nelle successive voci o particolari. Potrà essere utilizzato, come riferimento per la individuazione delle caratteristiche morfologiche minime richieste per i vegetali, il Capitolato Speciale della Fiera di Padova – Flormart- o il testo “Piante per il paesaggio e il verde urbano” dell’Associazione Regionale Produttori Florovivaisti Lombardi, per le specie colà indicate. In caso le specie da acquistare non siano trattate dai documenti di cui al precedente periodo, l'impresa si atterrà alle indicazioni del DEC, per la ricerca e la fornitura di quanto richiesto. L'Impresa dovrà far pervenire al DEC, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei idonei, con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare particolare, l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante piante, che non possono essere immediatamente messe a dimora dimora, non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
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Sources: Servizio Di Manutenzione
Materiale vegetale. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del serviziodei lavori. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - D.M. n. 482 del 03.09.1987; - Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali". - Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. - D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; " e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, L'Impresa dovrà dichiararne dichiarare la provenienzaprovenienza del materiale vegetale alla Direzione dei Lavori. L’Amministrazione La Direzione dei Lavori si riserva, comunque, riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si darà preferenza alle piante prodotte in Sardegna, sia per preservare gli ecotipi di piante autoctone, sia per ridurre la possibilità di ingresso di pericolosi patogeni provenienti da paesi terzi o da altre Regioni; si riserva quindi la facoltà insindacabile di scartare il materiale quelle non rispondente rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto, in quanto non conforme conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga ritenga, a suo insindacabile giudizio, comunque adatto adatte alla sistemazione da realizzare. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. L'Impresa sotto L’altezza dell’esemplare arboreo sarà calcolata dal colletto alla parte distale della pianta; la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se accettate dall’Amministrazionecirconferenza del fusto sarà misurata ad un metro dal colletto. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'elenco prezzi e nelle successive voci. In ogni caso, dette caratteristiche morfologiche dovranno essere quelle usualmente rinvenibili negli esemplari aventi contenitore e dimensioni di cui agli elaborati progettuali, come meglio specificato nei manuali di florovivaismo che si intendono qui richiamati per stabilire le caratteristiche qualitative standard del materiale vegetale. L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione dei Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Si intende che tutte le piante di cui al progetto dovranno essere disponibili sin dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei idonei, con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto