Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto. 17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza pregiudizio per le disposizioni facoltà di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato opporre eccezioni – il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione materia di trattamento retributivo e contributivo del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi eventuali subappaltatori/subfornitori . In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, tenere indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa– nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, richiestaanche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, azioneperdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore, nonché dai suoi eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del Contratto.
17.2 Qualora potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. L’Appaltatore stesso individuerà, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile del contratto, secondo quanto stabilito nel successivo art. 26: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori da altri soggetti dallo stesso delegati, e subfornitori comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l’Appaltatore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi dipendenti oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o incaricati)l’appaltatore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, fosse tenuto al pagamento in virtù ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale;
2. nel caso di un provvedimentomancata definizione in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine idonea ad evitare l’insorgenza della pubblica amministrazione, vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente corrispondere al Committente, a prima richiesta titolo di quest’ultimorisarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alCommittente, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste un importo pari a complessivi euro € 20.000,00 (euro ventimila/00) salvo il maggior danno eventualmente subito; detta penale verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore. Contratto per servizi di terzi.manutenzione
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Sources: Contract for Maintenance Services
Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative Il Venditore dovrà tenere indenni, difendere e senza pregiudizio per manlevare l’Acquirente, nonché le disposizioni proprie consociate e i relativi funzionari, amministratori, soci, rappresentanti, agenti e dipendenti, da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, penale, sentenza, accertamento, perdita, in solido o meno, nonché spesa (ivi compresa qualsiasi ragionevole spesa legale), derivante da o relativa a qualsiasi azione od omissione del Venditore, ivi comprese, a titolo esemplificativo (i) la fornitura delle Merci, (ii) la violazione, da parte del Venditore, di cui all’articolo 1229 codice civilequalsiasi dichiarazione, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relativegaranzia, connesseimpegno o intesa inclusa nel presente Contratto, accessorie (iii) negligenza, colpa o dolo del Venditore e/o conseguenti l’esecuzione relativi dipendenti, agenti e consociate. L’Acquirente dovrà notificare per iscritto al Venditore qualsiasi pretesa risarcitoria di questo genere e dovrà fornire, a spese del ContrattoVenditore, ivi incluse l’eventuale assistenza ragionevolmente necessaria per una difesa in tale causa o procedimento. Qualora si ritenga che le responsabilità derivanti da fatti Merci o qualsiasi loro componente violino diritti di proprietà intellettuale di terzi e attività posti ne sia vietato l’uso, il Venditore, a sua discrezione a proprie spese e in essere dall’Appaltatore aggiunta al suo obbligo di difendere, indennizzare e dai tenere indenne, si impegna a: (a) ottenere per l'Acquirente e i suoi dipendenti e/successori e cessionari il diritto di continuare a utilizzare le Merci; (b) sostituirle con un prodotto sostanzialmente equivalente non in violazione accettabile per l'Acquirente; o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori c) modificarle in modo che non costituiscano violazione e relativi dipendenti e/o incaricati)abbiano prestazioni sostanzialmente equivalenti accettabili per l'Acquirente. L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati In mancanza dei punti (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricatia), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento(b) o (c), anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore l’Acquirente si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committenteriserva, a prima richiesta propria discrezione, di quest’ultimoesercitare il diritto previsto dalla legge e dal presente Contratto di restituire al Venditore i prodotti in violazione, ogni costoa spese del Venditore, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terziil quale dovrà tempestivamente rimborsare il prezzo d’acquisto all’Acquirente.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative Il Venditore dovrà tenere indenni, difendere e senza pregiudizio per manlevare l’Acquirente, nonché le disposizioni proprie consociate e i relativi funzionari, amministratori, soci, rappresentanti, agenti e dipendenti, da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, penale, sentenza, accertamento, perdita, in solido o meno, nonché spesa (ivi compresa qualsiasi ragionevole spesa legale), derivante da o relativa a qualsiasi azione od omissione del Venditore, ivi comprese, a titolo esemplificativo (i) la fornitura delle Merci, (ii) la violazione, da parte del Venditore, di cui all’articolo 1229 codice civilequalsiasi dichiarazione, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relativegaranzia, connesseimpegno o intesa inclusa nel presente Accordo, accessorie (iii) negligenza, colpa o dolo del Venditore e/o conseguenti l’esecuzione relativi dipendenti, agenti e consociate. L’Acquirente dovrà notificare per iscritto al Venditore qualsiasi pretesa risarcitoria di questo genere e dovrà fornire, a spese del ContrattoVenditore, ivi incluse l’eventuale assistenza ragionevolmente necessaria per una difesa in tale causa o procedimento. Se le responsabilità derivanti da fatti Merci, o qualsiasi componente delle stesse, dovessero violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e attività posti in essere dall’Appaltatore il loro utilizzo diventare oggetto di diffida, il Venditore potrà, a propria discrezione e dai suoi dipendenti e/o incaricati a proprie spese: (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori a) procurare all’Acquirente e relativi dipendenti e/o incaricati)successori e cessionari il diritto di continuare a utilizzare le Merci; (b) sostituire le Merci con un prodotto equivalente che non violi alcun diritto e che sia accettabile per l’Acquirente oppure (c) modificare le Merci in maniera che garantiscano prestazioni sostanzialmente equivalenti e accettabili per l’Acquirente senza incorrere in alcuna violazione. L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati In mancanza dei punti (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricatia), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento(b) o (c), anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore l’Acquirente si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committenteriserva, a prima richiesta propria discrezione, di quest’ultimoesercitare il diritto previsto dalla legge e dal presente Accordo di restituire al Venditore i prodotti in violazione, ogni costoa spese del Venditore, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terziil quale dovrà tempestivamente rimborsare il prezzo d’acquisto all’Acquirente.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo Tutti i debiti ed i crediti relativi al Ramo d'Azienda oggetto del presente contratto esistenti alla data odierna resteranno a carico della Concedente. Quest’ultima si impegna, pertanto, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e tipo, per quanto coperto dalle polizze assicurative e senza pregiudizio per le disposizioni effetto di cui all’articolo 1229 codice civileatti, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente fatti od omissioni anteriori alla data odierna, anche se accertati successivamente, a mallevare l'Affittuaria da ogni responsabilità verso terzi da queste derivanti, da obbligazioni, perdite, danni, spese, pagamenti, sanzioni che insorga a carico dello steso dovessero sorgere anche in relazione alle attività relative, connesse, accessorie conseguenza della violazione di dichiarazioni e/o conseguenti l’esecuzione garanzie rese ai sensi del Contrattopresente contratto. In particolare, ivi incluse le la Concedente si impegna a sollevare e a tenere indenne l’affittuaria da qualsivoglia responsabilità derivanti e da ogni conseguente richiesta proveniente da terzi derivante e comunque connessa a cause o fatti anteriori alla data odierna. Tra i danni si intenderanno ricompresi i costi afferenti alle azioni, ai procedimenti, agli accertamenti, alle sentenze, agli onorari di avvocati, revisori ed altri consulenti relativi a quanto precede. Analogamente, l’Affittuaria si impegna, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e attività posti tipo, crediti e debiti, per effetto di atti, fatti od omissioni posteriori alla data odierna e fino alla data di riconsegna dell’impianto al termine del presente contratto, anche se accertati successivamente, a mallevare la Concedente da ogni responsabilità da queste derivanti, da obbligazioni, perdite, danni, spese, pagamenti, sanzioni che dovessero sorgere anche in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti conseguenza della violazione di dichiarazioni e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione garanzie rese ai sensi del Contrattopresente contratto.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni responsabilità verso conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto. L’Appaltatore garantisce, che insorga la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all’estero. Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a carico dello steso in relazione alle attività relativetenere sollevata ed indenne il Committente, connesse, accessorie anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti totalmente l’uso e/o incaricati la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi. Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e relativi dipendenti pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:
a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente;
b) il Committente avvisi l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti azione giudiziale e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori stragiudiziale. Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato. Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e subfornitori e relativi dipendenti non sarà tenuto a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:
1) modifiche e/o incaricati)integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;
2) una violazione di brevetti, fosse tenuto al pagamento diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell’Appaltatore;
3) una violazione relativa all’architettura di rete;
4) altri fatti imputabili in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente via esclusiva al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.;
5) altri fatti non imputabili all’Appaltatore. /
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Sources: Contratto Di Appalto
Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative 11.1 L’Acquirente esonera e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato manleva il Committente Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie contrattuale e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti extracontrattuale per danni diretti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti indiretti cagionati in connessione con le presenti Condizioni Generali di Vendita e/o incaricati)e per perdite di profitto da esse derivanti, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore e salve le previsioni inderogabili di legge. L’Appaltatore terràIn particolare Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra ai sensi del o in relazione al presente Contratto per la perdita di profitto reale o potenziale, quindile perdite causate dall’interruzione dell’attività, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso la perdita dell’avviamento o della reputazione, od ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, dannoperdita o danno diretto o indiretto, o conseguente, anche qualora tali costi, spese, perdite o danni fossero ragionevolmente prevedibili o potessero essere ragionevolmente messi in conto dalle parti e a prescindere dal fatto che derivino da una violazione del contratto, da un fatto illecito, da colpa, da una violazione di obblighi di legge o da altre cause.
11.2 L’Acquirente si assume ogni responsabilità verso terziderivante dalla rivendita o dall’utilizzo del Prodotto, ivi incluse le sia che tale Prodotto sia rivenduto sia che tale Prodotto sia utilizzato singolarmente o unitamente ad altre sostanze o in determinati processi.
11.3 L’Acquirente indennizzerà, esonererà e terrà indenne PANTA, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità (che sia oggettiva, assoluta o di altra natura) per eventuali richieste, perdite, danni, costi e spese legalied altre spese processuali per lesioni, conseguenti malattie o morte di persone (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti dell’Acquirente) o per danni a beni (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni dell’Acquirente) derivanti da o relativi allo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione, la vendita, l’uso o lo smaltimento del Prodotto da parte dell’Acquirente, tranne nel caso si siano verificati per colpa di PANTA; derivanti da o relativi a colpa dell’Acquirente o il mancato adempimento da parte sua di uno degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto; derivanti da o relativi al la mancata diffusione da parte dell’Acquirente delle informazioni relative alla esecuzione del salute e alla sicurezza così come previsto dalle clausole contrattuali.
11.4 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità per frode, morte o lesioni personali derivanti da propria colpa o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata a termini di legge. La presente clausola non inciderà sugli indennizzi attribuiti dal presente Contratto.
17.2 Qualora 11.5 Fatta salva qualsiasi disposizione contraria esplicitamente pattuita tra le Parti, o contenuta nelle presenti CGDV, la responsabilità totale di PANTA nei confronti dell’Acquirente, relativamente alle perdite o alle richiste derivanti dal presente Contratto o relative al medesimo per un evento o una serie di eventi correlati, a prescindere dal fatto che siano la conseguenza di una violazione del contratto, della violazione di una garanzia, della violazione di un obbligo di legge, di atto colposo o altro atto illecito, non dovrà superare il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati valore di fatturazione e del relativo Prodotto consegnato (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricatialla data dell’ordine), fosse tenuto al pagamento in virtù o, se la suddetta violazione del contratto consiste nella mancata consegna, non potrà superare il valore di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzifatturazione del Prodotto che doveva essere consegnato e fatturato.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Manleva. 17.1 Fatto 11.1) L’Acquirente esonera e manleva il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti cagionati in connessione con le presenti Condizioni Generali di Vendita e/o e per perdite di profitto da esse derivanti, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore e salve le previsioni inderogabili di legge. In particolare ▇▇▇▇▇▇▇ delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra ai sensi del o in relazione al presente Contratto per quanto coperto la perdita di profitto reale o potenziale, le perdite causate dall’interruzione dell’attività, la perdita dell’avviamento o della reputazione, od ogni costo, spesa, perdita o danno diretto o indiretto, o conseguente, anche qualora tali costi, spese, perdite o danni fossero ragionevolmente prevedibili o potessero essere ragionevolmente messi in conto dalle polizze assicurative parti e senza pregiudizio a prescindere dal fatto che derivino da una violazione del contratto, da un fatto illecito, da colpa, da una violazione di obblighi di legge o da altre cause.
11.2) L’Acquirente si assume ogni responsabilità derivante dalla rivendita o dall’utilizzo del Prodotto, sia che tale Prodotto sia rivenduto sia che tale Prodotto sia utilizzato singolarmente o unitamente ad altre sostanze o in determinati processi.
11.3) L’Acquirente indennizzerà, esonererà e terrà indenne IES, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità (che sia oggettiva, assoluta o di altra natura) per eventuali richieste, perdite, danni, costi e spese ed altre spese processuali per lesioni, malattie o morte di persone (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti dell’Acquirente) o per danni a beni (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni dell’Acquirente) derivanti da o relativi allo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione, la vendita, l’uso o lo smaltimento del Prodotto da parte dell’Acquirente, tranne nel caso si siano verificati per colpa di IES ; derivanti da o relativi a colpa dell’Acquirente o il mancato adempimento da parte sua di uno degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto; derivanti da o relativi al la mancata diffusione da parte dell’Acquirente delle informazioni relative alla salute e alla sicurezza così come previsto dalle clausole contrattuali.
11.4) Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità per frode, morte o lesioni personali derivanti da propria colpa o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata a termini di legge. La presente clausola non inciderà sugli indennizzi attribuiti dal presente Contratto.
11.5) ▇▇▇▇▇ salva qualsiasi disposizione contraria esplicitamente pattuita tra le Parti, o contenuta nelle presenti CGDV, la responsabilità totale di IES nei confronti dell’Acquirente, relativamente alle perdite o alle richieste derivanti dal presente Contratto o relative al medesimo per un evento o una serie di eventi correlati, a prescindere dal fatto che siano la conseguenza di una violazione del contratto, della violazione di una garanzia, della violazione di un obbligo di legge, di atto colposo o altro atto illecito, non dovrà superare il valore di fatturazione e del relativo Prodotto consegnato (alla data dell’ordine), o, se la suddetta violazione del contratto consiste nella mancata consegna, non potrà superare il valore di fatturazione del Prodotto che doveva essere consegnato e fatturato.
11.6) L’Acquirente dichiara e garantisce che i beni di sua proprietà, nei quali verrà scaricato il prodotto, sono conformi alle normative di sicurezza ed alle disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore settore vigenti e terrà indenne e manlevato il Committente Fornitore da ogni responsabilità verso terzi che insorga e qualsivoglia responsabilità, attribuitagli a carico dello steso in relazione alle attività relativequalsivoglia, connessetitolo, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione del Contrattoragione e causa, ivi incluse derivante dalla mancata conformità dei beni dell’Acquirente con le responsabilità derivanti da fatti normative di sicurezza e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse con le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contrattodisposizioni di settore vigenti.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative 3.1 Nella misura massima consentita dalla legge vigente, il Fornitore è tenuto a difendere, indennizzare, esonerare e senza pregiudizio per sollevare l’Acquirente, le disposizioni sue Affiliate e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, rappresentanti, aventi causa e cessionari (singolarmente “Mallevato”) da qualsiasi causa, azione legale o procedimento ai sensi di cui all’articolo 1229 codice civilelegge, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni qualsiasi pretesa, richiesta, azioneperdita, sentenza, sanzione, penale, danno, costo, spesa, compresi gli oneri e le spese per avvocati, o responsabilità (inclusi, a puro titolo esemplificativo, pretese per lesioni personali, decesso o danno alla proprietà) derivanti da atti o omissioni del Fornitore o del Personale del Fornitore, se non nella misura attribuibile alla sola e diretta colpa grave del Mallevato. Nel caso di pretese avanzate nei confronti di un Mallevato dal Personale del Fornitore o da chiunque rientri nell’ambito di responsabilità del medesimo, l’obbligo di indennizzo stabilito nel presente articolo non sarà in alcun modo limitato da eventuali restrizioni inerenti all'entità e al tipo di danno, responsabilità verso terzia compensazioni o benefici pagabili da o per il Fornitore o il Personale del Fornitore ai sensi di eventuali indennità per i lavoratori, ivi incluse le spese legali, conseguenti azione o indennità per disabilità o di altro tipo previste. Il Fornitore accetta di includere una clausola fondamentalmente simile alla esecuzione del precedente in tutti i contratti di subappalto stipulati in relazione all’adempimento al presente Contratto.
17.2 Qualora il Committente3.2 Il Fornitore è tenuto a risarcire, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori difendere ed esonerare interamente ciascun Mallevato dai costi e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora dalle spese relative a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioniliti, pretese o procedimenti sollevati nei confronti di un qualsiasi Mallevato o dei suoi clienti, sulla base della pretesa secondo cui un eventuale articolo o apparato, o qualsiasi parte dei medesimi, che costituiscano merci o servizi forniti ai sensi del presente Contratto, nonché qualsiasi dispositivo o processo, che derivi necessariamente dal relativo uso, rappresenterebbe una violazione del diritto di brevetto, diritti d’autore, marchio depositato, segreto industriale o di altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. L’Acquirente è tenuto ad informare prontamente il Fornitore in merito all'eventuale azione legale, ad eventuali richieste di terzirisarcimento o azioni giudiziarie e a fornire poteri, informazioni e assistenza al Fornitore (a spese di quest'ultimo) per la sua difesa, e il Fornitore è tenuto a risarcire i danni e le spese accordate. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi composizione di siffatta azione legale, pretesa o procedura è soggetta alla previa autorizzazione scritta dell’Acquirente, e tale autorizzazione non deve essere negata senza ragionevole motivo. Se viene vietato l'uso di tale articolo, apparato, parte, processo o dispositivo, il Fornitore è tenuto, a proprie spese e a sua discrezione, ad assicurare all’Acquirente il diritto di continuare a utilizzare il suddetto articolo, apparato, parte, processo o dispositivo, oppure a sostituire lo stesso con uno equivalente che non generi violazioni.
3.3 Un Mallevato che desideri presentare una richiesta di indennizzo dovrà inviare immediatamente al Fornitore tale richiesta che, secondo il Mallevato, rientra nel campo di applicazione del presente articolo; a condizione che, tuttavia, la mancata comunicazione da parte del Mallevato non pregiudichi le obbligazioni del Fornitore, ai sensi del presente articolo, nella misura in cui il Fornitore non sia materialmente danneggiato da ciò. Il Mallevato, a sue spese, può avvalersi di una consulenza separata, prendendo parte alla difesa. Il Fornitore non dovrà mai liquidare una richiesta senza l'espresso consenso scritto del Mallevato, ad eccezione del caso in cui la suddetta liquidazione comprenda il totale esonero del Mallevato da tutte le responsabilità, note o meno, derivanti dagli eventi che hanno dato origine alla richiesta. Il Fornitore accetta anche di rimborsare il Mallevato per gli onorari per avvocati o altri costi o spese, eventualmente sostenuti dall’Acquirente nel caso in cui quest'ultimo debba adire le vie legali per rendere esecutivi eventuali indennizzi o altre previsioni assicurate in virtù del presente Contratto.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi ▇▇▇ incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati), ) fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative 11.1 L’Acquirente esonera e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato manleva il Committente Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie contrattuale e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti extracontrattuale per danni diretti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti indiretti cagionati in connessione con le presenti Condizioni Generali di Vendita e/o incaricati)e per perdite di profitto da esse derivanti, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore e salve le previsioni inderogabili di legge. L’Appaltatore terràIn particolare Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra ai sensi del o in relazione al presente Contratto per la perdita di profitto reale o potenziale, quindile perdite causate dall’interruzione dell’attività, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso la perdita dell’avviamento o della reputazione, od ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, dannoperdita o danno diretto o indiretto, o conseguente, anche qualora tali costi, spese, perdite o danni fossero ragionevolmente prevedibili o potessero essere ragionevolmente ▇▇▇▇▇ in conto dalle parti e a prescindere dal fatto che derivino da una violazione del contratto, da un fatto illecito, da colpa, da una violazione di obblighi di legge o da altre cause.
11.2 L’Acquirente si assume ogni responsabilità verso terziderivante dalla rivendita o dall’utilizzo del Prodotto, ivi incluse le sia che tale Prodotto sia rivenduto sia che tale Prodotto sia utilizzato singolarmente o unitamente ad altre sostanze o in determinati processi.
11.3 L’Acquirente indennizzerà, esonererà e terrà indenne IES, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità (che sia oggettiva, assoluta o di altra natura) per eventuali richieste, perdite, danni, costi e spese legalied altre spese processuali per lesioni, conseguenti malattie o morte di persone (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti dell’Acquirente) o per danni a beni (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni dell’Acquirente) derivanti da o relativi allo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione, la vendita, l’uso o lo smaltimento del Prodotto da parte dell’Acquirente, tranne nel caso si siano verificati per colpa di IES; derivanti da o relativi a colpa dell’Acquirente o il mancato adempimento da parte sua di uno degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto; derivanti da o relativi al la mancata diffusione da parte dell’Acquirente delle informazioni relative alla esecuzione del salute e alla sicurezza così come previsto dalle clausole contrattuali.
11.4 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità per frode, morte o lesioni personali derivanti da propria colpa o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata a termini di legge. La presente clausola non inciderà sugli indennizzi attribuiti dal presente Contratto.
17.2 Qualora 11.5 Fatta salva qualsiasi disposizione contraria esplicitamente pattuita tra le Parti, o contenuta nelle presenti CGDV, la responsabilità totale di IES nei confronti dell’Acquirente, relativamente alle perdite o alle richieste derivanti dal presente Contratto o relative al medesimo per un evento o una serie di eventi correlati, a prescindere dal fatto che siano la conseguenza di una violazione del contratto, della violazione di una garanzia, della violazione di un obbligo di legge, di atto colposo o altro atto illecito, non dovrà superare il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati valore di fatturazione e del relativo Prodotto consegnato (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricatialla data dell’ordine), fosse tenuto al pagamento in virtù o, se la suddetta violazione del contratto consiste nella mancata consegna, non potrà superare il valore di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzifatturazione del Prodotto che doveva essere consegnato e fatturato.
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Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative 11.1 L’Acquirente esonera e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato manleva il Committente Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie contrattuale e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti extracontrattuale per danni diretti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti indiretti cagionati in connessione con le presenti Condizioni Generali di Vendita e/o incaricati)e per perdite di profitto da esse derivanti, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore e salve le previsioni inderogabili di legge. L’Appaltatore terràIn particolare ▇▇▇▇▇▇▇ delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra ai sensi del o in relazione al presente Contratto per la perdita di profitto reale o potenziale, quindile perdite causate dall’interruzione dell’attività, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso la perdita dell’avviamento o della reputazione, od ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, dannoperdita o danno diretto o indiretto, o conseguente, anche qualora tali costi, spese, perdite o danni fossero ragionevolmente prevedibili o potessero essere ragionevolmente messi in conto dalle parti e a prescindere dal fatto che derivino da una violazione del contratto, da un fatto illecito, da colpa, da una violazione di obblighi di legge o da altre cause.
11.2 L’Acquirente si assume ogni responsabilità verso terziderivante dalla rivendita o dall’utilizzo del Prodotto, ivi incluse le sia che tale Prodotto sia rivenduto sia che tale Prodotto sia utilizzato singolarmente o unitamente ad altre sostanze o in determinati processi.
11.3 L’Acquirente indennizzerà, esonererà e terrà indenne NELSA, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità (che sia oggettiva, assoluta o di altra natura) per eventuali richieste, perdite, danni, costi e spese legalied altre spese processuali per lesioni, conseguenti malattie o morte di persone (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti dell’Acquirente) o per danni a beni (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni dell’Acquirente) derivanti da o relativi allo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione, la vendita, l’uso o lo smaltimento del Prodotto da parte dell’Acquirente, tranne nel caso si siano verificati per colpa di NELSA; derivanti da o relativi a colpa dell’Acquirente o il mancato adempimento da parte sua di uno degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto; derivanti da o relativi al la mancata diffusione da parte dell’Acquirente delle informazioni relative alla esecuzione del salute e alla sicurezza così come previsto dalle clausole contrattuali.
11.4 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità per frode, morte o lesioni personali derivanti da propria colpa o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata a termini di legge. La presente clausola non inciderà sugli indennizzi attribuiti dal presente Contratto.
17.2 Qualora 11.5 Fatta salva qualsiasi disposizione contraria esplicitamente pattuita tra le Parti, o contenuta nelle presenti CGDV, la responsabilità totale di NELSA nei confronti dell’Acquirente, relativamente alle perdite o alle richieste derivanti dal presente Contratto o relative al medesimo per un evento o una serie di eventi correlati, a prescindere dal fatto che siano la conseguenza di una violazione del contratto, della violazione di una garanzia, della violazione di un obbligo di legge, di atto colposo o altro atto illecito, non dovrà superare il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati valore di fatturazione e del relativo Prodotto consegnato (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricatialla data dell’ordine), fosse tenuto al pagamento in virtù o, se la suddetta violazione del contratto consiste nella mancata consegna, non potrà superare il valore di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzifatturazione del Prodotto che doveva essere consegnato e fatturato.
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