Manleva. Va, ora, esaminata la posizione della ST Microelectro- nics s.r.l., nei confronti della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna a titolo di manleva, in relazione ai danni liquida- ti nel presente giudizio per contraffazione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) degli obblighi di garanzia del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria responsabilità per l’implicita garanzia del fornitore o per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreement, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996», non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenza. La domanda di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.a., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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Sources: Brevetto
Manleva. Va1. Gli utenti del sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Regione Lazio risarcendo qualunque pregiudizio, oradanno, esaminata costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente Regolamento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente (Codice dei Contratti Pubblici) dagli stessi perpetrata.
2. L’accesso alla piattaforma potrà essere sospeso o limitato dalla Regione Lazio in qualsiasi momento per consentire interventi di manutenzione straordinaria necessaria a garantire l’evoluzione, la posizione piena funzionalità e/o la sicurezza della ST Microelectro- nics s.r.l.piattaforma. Di norma, nei confronti della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna a titolo tali interventi saranno effettuati l’ultimo venerdì di manlevaogni mese e, in relazione corrispondenza di quelle date, sarà impedita la pianificazione di scadenze relative a procedure di gara oltre ad essere sconsigliata qualsiasi altra attività.
3. Ogni sospensione e/o limitazione di tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposita “News” o “Avviso” pubblicati sulla piattaforma ▇.▇▇▇.▇▇. Questi ultimi avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per l’utenza.
4. Le circostanze di sospensione e/o limitazione dell’accesso in parola non potranno essere utilmente invocate ai fini di eventuale pretesa risarcitoria di danni liquida- ti nel presente giudizio per contraffazione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) degli obblighi di garanzia del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria responsabilità per l’implicita garanzia del fornitore o per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreement, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996», non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte dell’utente e/o del fornitore»suo avente causa.
5. Ciò premesso si osserva In caso di malfunzionamento della piattaforma in fasi del processo che possono pregiudicare la presentazione delle offerte nel rispetto dei termini previsti dal bando, L’Operatore Economico dovrà, contestualmente alla segnalazione di malfunzionamento, compilare l’apposito modello fornito in allegato, “Modulo di verifica malfunzionamenti”, necessario al servizio di supporto per l’identificazione dell’eventuale errore sul sistema. L’Amministrazione procederà alla verifica del presunto malfunzionamento fermo restando che è comunque onere dell’Operatore Economico rispettare i canoni di diligenza professionale nel caricamento dell’Offerta non a ridosso della scadenza, riducendo il rischio di mancato caricamento dovuto a variabili tecnologiche di carattere straordinario non prevedibili.
6. In caso di problematiche relative all’accesso al Sistema, tramite SPID, CIE, TS-CNS, l’utente dovrà contattare i servizi di assistenza resi disponibili dagli Enti preposti o dal gestore di identità di riferimento (nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitoreSPID gli identity provider con cui questo è stato attivato). ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore Regione Lazio non è responsabile degli eventuali malfunzionamenti in grado fase di dichiarare che i suoi prodotti accesso degli utenti dipendenti da fattori o variabili telematiche e di identificazione da essa non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenza. La domanda di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.adirettamente gestite., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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Sources: Regolamento Di Utilizzo
Manleva. Va8.1 Il Concedente non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile nel caso di indisponibilità temporanea di accesso alla Residenza e/o all’Alloggio dovuta a cause di forza maggiore, oraquali, esaminata la posizione della ST Microelectro- nics s.r.l., nei confronti della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna a titolo di manlevaesempio, calamità naturali, emergenze sanitarie e pandemie, atti di terrorismo e guerra e per qualunque altra causa straordinaria non prevedibile e derivante da cause non imputabili al Concedente.
8.2 Il Cliente manterrà il Concedente e la Direzione espressamente manlevati da qualsivoglia responsabilità per ammanchi di oggetti di valore o somme di denaro lasciati o detenuti dal Cliente, dai suoi ospiti e da qualunque altra persona autorizzata dagli stessi ad accedere alla Residenza, all’interno dell’Alloggio e/o in qualunque altra parte della Residenza.
8.3 Il Concedente non potrà in alcun modo e per alcuna ragione essere ritenuto responsabile nei confronti del Cliente, in relazione ai via diretta o indiretta, per danni liquida- ti nel causati dalla mancata erogazione o interruzione dei Servizi Inclusi e dei Servizi Extra. Il Cliente con la sottoscrizione del presente giudizio per contraffazione Contratto rinuncia a qualsiasi azione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva rivalsa nei confronti del Concedente in relazione a tali eventi.
8.4 In caso di ST sulla base: 1) guasti verificatisi nell’Alloggio il Concedente non potrà essere considerato responsabile per eventuali ritardi degli obblighi interventi di garanzia del forni- tore riparazione e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria manutenzione imputabili a soggetti terzi e società di servizi a cui le opere siano state affidate, per i quali il Cliente manterrà il Concedente indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria.
8.5 Il Cliente manleva il Concedente da qualsivoglia responsabilità per l’implicita garanzia incidenti e/o infortuni all’esterno della Residenza, ivi incluse le zone aperte al pubblico antistanti la Residenza (marciapiedi, scivoli, ecc.).
8.6 Il Cliente esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano derivargli da incaricati del fornitore Concedente ovvero da fatto doloso o per il master agreement richiamato colposo ovvero da Italtel. Precisa che nel master agreementomissione della Direzione, di cui allo «accordo altri condomini e/o di collaborazione del 28 febbraio 1996»terzi, non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore nonché per interruzioni incolpevoli dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenza. La domanda di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.aservizi., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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Sources: Hospitality Agreement
Manleva. VaGli Operatori economici si impegnano a manlevare e a tenere indenni il Gestore del Sistema e il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema, orarisarcendo qualunque pregiudizio, esaminata danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema. AMS, ad ogni modo, non garantisce la posizione risoluzione delle problematiche segnalate dall’Operatore utente della ST Microelectro- nics s.r.l.Piattaforma. AMS non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile dei risultati derivanti dall’assistenza, nei confronti delle anomalie e/o delle malfunzioni segnalate dall’Operatore. AMS, laddove ritenga pregiudicate le garanzie di sicurezza e riservatezza, potrà interrompere il Servizio di assistenza dandone comunicazione all’Operatore. AMS, salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi all’Operatore per vizi del software oggetto di intervento a causa di manomissioni o interventi sul medesimo e/o sulle apparecchiature effettuati dall’Operatore medesimo o da terzi. AMS non sarà in alcun modo responsabile nel caso di malfunzionamenti hardware e/o software che possano determinare perdite di dati presenti sulle postazioni dell’Operatore che rimane unico responsabile del corretto salvataggio degli stessi. Allo stesso modo, AMS non sarà in alcun modo responsabile laddove la mancata fruizione del Servizio sia imputabile al gestore della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata rete di telecomunicazioni ovvero derivante da caso fortuito o forza maggiore o da cause comunque non imputabili ad AMS, quali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti delle competenti autorità in materia o inadeguatezza delle strutture, dei macchinari hardware e/o dei software utilizzati dall’Operatore. In ogni caso, la con- danna responsabilità di AMS, a titolo di manlevarisarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, in relazione ai danni liquida- ti nel presente giudizio per contraffazione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) degli obblighi di garanzia del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria responsabilità per l’implicita garanzia del fornitore o potrà eccedere l’importo versato dall’Operatore quale corrispettivo per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreement, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996», non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenza. La domanda di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.aServizio., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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Sources: Regolamento Operatori Economici
Manleva. Va7.1 L’incarico della Fiduciaria è interamente amministrativo e non discrezionale. La Fiduciaria è tenuta ad agire esclusivamente in conformità alle istruzioni scritte che essa riceverà ai sensi del presente Mandato Integrativo ed è autorizzata a dare corso ad ogni provvedimento definitivo o provvisoriamente esecutivo di qualsivoglia autorità giudiziaria italiana o straniera, oraavente o meno giurisdizione, esaminata e non sarà responsabile per il fatto di aver dato esecuzione allo stesso. La Fiduciaria potrà fare pieno affidamento sull’autenticità delle sottoscrizioni o presunte sottoscrizioni e della loro provenienza da soggetti muniti di poteri in relazione a ogni comunicazione, ricevuta o altro documento consegnato ad essa ai sensi del Mandato Integrativo, purché nelle forme e nei modi previsti dal medesimo. Per chiarezza si precisa, pertanto, che la posizione Fiduciaria non avrà alcun dovere di controllare la veridicità e/o l’autenticità delle comunicazioni ricevute ai sensi del Mandato Integrativo. La Fiduciaria non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal Mandato Integrativo, se non con espresso consenso e previa messa a disposizione a mezzo bonifico bancario della ST Microelectro- nics s.r.lprovvista eventualmente necessaria ad adempiere tali obbligazioni nel termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi anteriori la data prevista per l’assunzione delle obbligazioni stesse da parte della Fiduciaria.
7.2 In ogni caso il Fiduciante manleva fin d’ora la Fiduciaria da qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo derivante, nei confronti salve le ipotesi di dolo e colpa grave della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna Fiduciaria, anche in capo alla Banca e/o alla Controparte e/o alla Depositaria e/o all’Intermediario Abilitato e terzi, direttamente e/o indirettamente dall’esistenza e dall’esecuzione del presente incarico, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella derivante da violazione dei diritti di manlevaprelazione e ogni altro diritto spettante anche ai sensi del Piano e/o di patti parasociali o di eventuali accordi di cui la Fiduciaria non sia parte.
7.3 Ogni accordo di cui non sia parte la Fiduciaria, in relazione ai danni liquida- ti nel presente giudizio per contraffazione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) degli obblighi di garanzia attualmente esistente o stipulato successivamente alla sottoscrizione del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria responsabilità per l’implicita garanzia del fornitore o per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreementMandato Integrativo, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996»sia parte il Fiduciante, non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e in alcun modo opponibile alla Fiduciaria.
7.4 Il Fiduciante sarà esclusivamente responsabile del rilascio di qualsiasi eventuale consenso governativo o ufficiale che nel settore dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione possa essere necessario in qualsiasi nazione o giurisdizione al fine di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità consentire l’esercizio delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenza. La domanda di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.aazioni., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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Sources: Mandato
Manleva. Va13.1. Blastness si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, orapregiudizio, esaminata la posizione costo, spesa (incluse le spese legali) e/o sanzione derivanti da:
i) pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo;
ii) condotta illecita o non diligente propria, del proprio personale incaricato. Tali fattispecie si applicheranno laddove siano effetto di violazioni dolose e colpose del presente Accordo, di ogni altra istruzione fornita dal Titolare in materia di trattamento di dati personali e della ST Microelectro- nics s.r.lNormativa Privacy.
13.2. La responsabilità di cui al paragrafo che precede sarà espressamente esclusa laddove sia imputabile, nei confronti della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna anche parzialmente, a titolo mancata comunicazione da parte del Titolare di manlevainformazioni o documenti o processi rilevanti e, in generale, allorquando l’inadempimento sia dipeso da circostanze non ascrivibili a Blastness, al proprio personale incaricato del trattamento e/o Sub- Responsabili. La responsabilità di Blastness derivante da uno o più inadempimenti nell’esecuzione del presente Accordo è limitata ad una somma pari al 100% dell’importo fatturato in relazione ai danni liquida- ti nel presente giudizio all’attività svolta. Le limitazioni di responsabilità qui contemplate saranno inefficaci in caso di dolo o colpa grave.
13.3. Il Titolare si obbliga a manlevare e a tenere indenne Blastness da qualsiasi danno materiale o immateriale, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivanti da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di terzi ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali e gli interessati, per contraffazione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista effetto dell’inadempimento, condotta illecita e/o non diligente da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) parte del medesimo Titolare e del proprio personale incaricati del trattamento e/o responsabili del trattamento diversi da Blastness per violazione degli obblighi di garanzia cui alla Normativa Privacy specificatamente diretti ai titolare del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando trattamento o del presente Accordo ovvero che non può confi- gurarsi la propria responsabilità per l’implicita garanzia del fornitore o derivi dall’attuazione da parte di Blastness delle istruzioni date dal Titolare per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreement, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996», non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore trattamento dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore Dati Personali in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenza. La domanda di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.adei Servizi., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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Sources: Data Processing Agreement
Manleva. VaL’Utente si impegnindaennee AWoPbPb&lC iS.gA.aperaognti eeqnuaelsirasei conseguenza dovesse derivare dall'utilizzazione illecita, oraindebita, esaminata ovvero contra legem, del servizio prestato tramite i Portali. Conseguentemente, l’Utente dichiara di essere, sin P&C, nonché verso le competenti Autorità, per quanto possa costituire, nell'ambito dell'utilizzo del Portale, dallo stesso o dai propri f ruitori effettuato, comportamento o fatto sanzionabile ex lege. Da restituire Compilazione necessaria solo per gli Intermediari costituiti in forma di Società La Società incarica il Gestore delle credenziali che avrà la posizione della ST Microelectro- nics s.r.l.responsabilità di creare e gestire le utenze personali di accesso al Portale per conto dell’, nei confronti della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna cIomnetpreevristmo eal dpuintoa3rdielloe Condizioni Generali di utilizzo del Portale. Il Gestore delle credenziali dovrà impegnarsi a titolo fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di manlevatrattamento dei dati personali ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L’attiGveistotreàdellde cereldenziali dovrà essere conforme a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016), in relazione ai danni liquida- ti nel presente giudizio particolare per contraffazione quanto concerne la Sicurezza del trattamento (art.32 del GDPR), nonché (per gli Intermediari nominati Responsabili del trattamento dei dati personali) alle istruzioni in materia di brevetto. Deducono le attrici Privacy ricevute tramite il DPA - Data Processing Agreement - allegato all’Accordo che re.gola la decodifica MPEG è total- mente realizzata con distribuzione d Su richiesta, il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…Gestore delle credenziali dovrà fornire ad AWP P&C la documentazione utile a dimostrare l’adempimenotsvoolgimdeentgo ldeil prooprnioeinrcairicoc(eos.nnonmeinsa sdii all incaricati al trattamento dei dati personali). SvolgonoRagione sociale Signor/Signora Indirizzo email Nato/a a il Codice f iscale In qualità di: Legale rappresentante Dipendente Altro (indicare) . Data: Firma del legale rappresentante AWP P&C S.A., quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) degli obblighi di garanzia del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria responsabilità Rappresentanza Generale per l’implicita garanzia del fornitore o per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreement, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996», non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. l’Italia ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, dalle condizioni generali è una compagnia assicurativ in Italia in regime di contratto stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi. La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per Tanno 1998 (…)la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa le modalità e il motivo della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici raccolta e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa soggetti con cui saranno condivisi o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle parti del contratto. Quanto alla garanzia di ST, si osserva che all’art. 1.a dell’accordo è previsto che «SGS-Thomson Microelec- tronics s.r.l. fornirà: - i dispositivi, le loro evoluzioni tec- nologiche ... (…)». Ciò chiarito, si osserva che ST richiama, inoltre, il Software licerne agreement (…), affermando che da tale accordo deriva una garanzia, in suo favore e a carico di Italtel, in relazione al software del chip ST3520A. Tale impostazione non appare condivisibile. Infatti, l’oggetto del citato contratto non risulta essere il chip ST3520A, ma il software relativo al set-top-box, con la conseguenza che da tale accordo non può ricavarsi alcuna “garanzia inversa” relativamente al chip ST3520A fornito da ST ad Italtel. Pertanto, ST non può sottrarsi alla garanzia del fornito- re in relazione ai chip acquistati da Italtel. Per tale ragione ST dovrà rifondere ad Italtel la somma di euro 200.000,00 che la predetta sarà tenuta a corri- spondere a Sisvel, per effetto della presente sentenzacui saranno divulgati. La domanda preghiamo di garanzia proposta dalla s.r.l. Emme Esse, deve essere, invece, disattesa, in quanto non sussiste al- cun rapporto di fornitura fra ST e tale società. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione relativa ▇▇▇ debeatur dibattuta in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa com- pensazione nella misura di un terzo delle spese delle so- cietà convenute (soccombenti quanto al brevetto EP ‘973). Si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Italtel s.p.a. ed Emme Esse s.p.a. leggerla con atto di citazione notificato il 23 e 26 ottobre 1998 nei confronti di Sisvel - Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.aattenzione., BRV - Bayerische Rundfunkwer- bung, IRT - Institut Fur Rundfunktechnick GmbH, France Telecom, Telediffusion de France e Koninklijke Philips Electronics N.V., e con atto di citazione notifi- cato il 14 luglio 1999 nei confronti di ST Microelectro- nics s.r.l., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
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