Common use of L’OGGETTO Clause in Contracts

L’OGGETTO. L’oggetto del contratto, come detto sopra, consiste nelle utili- tà economiche, nei beni, ovvero nelle attribuzioni giuridico- patrimoniali, trasferimento di diritti, al cui conseguimento è preordinato l’atto di autonomia. In base al codice civile l’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). Oggetto del contratto di ristorazione sono da un lato il cibo e le bevande, dall’altro il corrispettivo. Entrambi devono essere determinati e in particolare per quanto ri- guarda il cibo e le bevande dovrà essere possibile la loro identificazione sia nel tipo, sia nella qualità e nella quantità. L’oggetto del contratto non va confuso con la prestazione che costituisce il com- portamento cui è tenuto il debitore. Comportamento finalizzato al “conseguimento del risultato utile corrispondente al diritto del creditore ossia di quello che si suole definire l’oggetto della prestazione”12. La prestazione nel contratto ristorativo consiste nella preparazione delle vivande prodotte con alimentari caldi e freddi e nel servizio al tavolo. L’oggetto è la fornitura di un bene di consumo di cui si acquisiscono la disponibilità e la proprietà. Per quanto riguarda il prezzo, l’obbligo del pagamento grava sul cliente-consumato- re. Se il prezzo non è determinato consegue la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Al contratto di ristorazione, infatti, non pare si possa applicare la disposizione integratrice stabilita nel caso in cui non sia determinato il prezzo nelle vendite commerciali13. • Art. 180, regolamento ▇.▇.▇.▇▇ 6 maggio 1940, n. 635: “I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi”. • Art. 14, comma 1, Codice del consumo: “Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano […] l’indicazione del prezzo di vendita”14.

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Sources: Contratto Di Ristorazione

L’OGGETTO. L’oggetto del contrattoSi è già detto delle numerose controversie giudiziarie che furono instaurate dagli autori di opere musicali nei confronti dei rispettivi editori, come detto sopraai quali erano stati ceduti i diritti di utilizzazione economica. Nei diversi giudizi, consiste nelle utili- tà economiche, nei beni, ovvero nelle attribuzioni giuridico- patrimoniali, la tesi degli autori era pressoché comune: si sosteneva infatti che i contratti di trasferimento di diritti, al cui conseguimento è preordinato l’atto di autonomia. In base al codice civile l’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). Oggetto dei diritti sull’opera musicale erano da ricondursi allo schema del contratto di ristorazione sono edizione per le stampe, disciplinato dall’art.118 della legge sul diritto d’autore, con la conseguente applicazione del termine ventennale stabilito dall’art. 122 della stessa legge. La tesi degli editori, risultata poi vittoriosa, era contrapposta e rimarcava la assoluta differenza tra queste due tipologie negoziali con la logica conseguenza della impossibilità di applicazione degli artt. 118 e 122 ai contratti di edizione musicale. Con questa forma di contratto, gli autori di una composizione musicale, con o senza parole, affidano la commercializzazione della proprio opera ad una casa di edizione, affinché essa si adoperi per la produzione del disco fonografico, per la collocazione del brano nel mercato, per effettuarne il lancio promozionale e tutto ciò che concerne la campagna pubblicitaria, per la diffusione tra il pubblico e, marginalmente, per la stampa degli spartiti. Analizzando più da vicino questa forma contrattuale atipica, dopo aver preso in esame le ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali in materia, si può provare a dettarne un contenuto definito e piuttosto preciso. Secondo una prassi contrattuale alquanto consolidata120, l’autore, in primo luogo, garantisce per sé (e per l’autore della parte letteraria del brano musicale, ove presente) che l’opera musicale sia stata creata in forma originale; in secondo luogo, garantisce di avere, in applicazione dell’art. 34 l.d.a., la facoltà di esercitare i diritti di utilizzazione economica e, infine, garantisce di non aver effettuato atti che possano limitare la titolarità originaria dei diritti di utilizzazione. Egli inoltre nel contratto deve indicare il titolo dell’opera (anche provvisorio) e successivamente deve acconsentire alla cessione in nome proprio (e per conto degli altri coautori dell’opera, ove presenti, si pensi al caso già ricordato della presenza di un testo scritto da un lato altro autore) all’editore, senza restrizioni geografiche e per tutto il cibo periodo di protezione garantito, del complesso dei diritti esclusivi riconosciuti dalla legge italiana e le bevande, dall’altro il corrispettivo. Entrambi devono dalle leggi di ciascuno dei Paesi nei quali l’opera può essere determinati e in particolare per quanto ri- guarda il cibo e le bevande dovrà essere possibile la loro identificazione sia nel tipoutilizzata, sia nella qualità e versione italiana sia nella quantità. L’oggetto del contratto non va confuso con la prestazione che costituisce il com- portamento cui è tenuto il debitore. Comportamento finalizzato al “conseguimento del risultato utile corrispondente al diritto del creditore ossia di quello che si suole definire l’oggetto della prestazione”12sua traduzione in altre lingue. La prestazione nel contratto ristorativo consiste nella preparazione delle vivande prodotte con alimentari caldi cessione comprende usualmente: a) il diritto di pubblicare l’opera, fissandola in tutti quei supporti (cartacei, ottici, elettronici, digitali) utilizzabili al momento della stipulazione e freddi in quelli che lo saranno in futuro; b) il diritto di utilizzare tutta o parte dell’opera originaria e nel servizio al tavolo. L’oggetto è la fornitura di un bene di consumo di cui si acquisiscono la disponibilità e la proprietà. Per quanto riguarda il prezzo, l’obbligo del pagamento grava sul cliente-consumato- re. Se il prezzo non è determinato consegue la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Al contratto di ristorazione, infatti, non pare si possa applicare la disposizione integratrice stabilita nel caso in cui non sia determinato il prezzo nelle vendite commerciali13. • Art. 180, regolamento ▇.▇.▇.▇▇ 6 maggio 1940, n. 635: “I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi”. • Art. 14, comma 1, Codice del consumo: “Al fine di migliorare l’informazione del consumatore sue differenti versioni e di agevolare il raffronto dei prezzi, effettuare su di essa i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano […] l’indicazione del prezzo di vendita”14.necessari adattamenti al mezzo di

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Sources: Contratto Di Edizione Musicale

L’OGGETTO. L’oggetto del contratto, come detto sopra, consiste nelle utili- tà economiche, nei beni, ovvero nelle attribuzioni giuridico- patrimoniali, trasferimento R iguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione) A – relativamente al comodatario – obbligo di diritti, restituire la stessa cosa B – relativamente al cui conseguimento è preordinato l’atto di autonomia. In base al codice civile l’oggetto deve essere lecito, possibile, comodante – CONSEGNA DEL BENE R iguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto della prestazione) < la cosa > Possibile – lecito – determinato o determinabile – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇: solo beni inconsumabili ed infungibili dovendo essere restituita la stessa cosa consegnata. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇: tuttavia è ammissibile il Comodato ad pompam vel obstentationem: comodato di una cosa consumabile, che peraltro il comodatario si obbliga a non consumare, come nel caso di prestito di bottiglie di champagne d’annata destinate solo a far bella mostra di sé in una cantina che il comodatario vuol far visitare. Discussa è l’idoneità dei beni immateriali (art. 1346 c.c.). Oggetto il marchio, gli altri segni distintivi dell’azienda, il diritto d’autore e le privative industriali) a divenire oggetto del contratto di ristorazione sono da un lato il cibo e le bevande, dall’altro il corrispettivo. Entrambi devono essere determinati e in particolare per quanto ri- guarda il cibo e le bevande dovrà essere possibile la loro identificazione sia nel tipo, sia nella qualità e nella quantità. L’oggetto del contratto non va confuso con la prestazione che costituisce il com- portamento cui è tenuto il debitore. Comportamento finalizzato al “conseguimento del risultato utile corrispondente al diritto del creditore ossia di quello che si suole definire l’oggetto della prestazione”12comodato. La prestazione nel contratto ristorativo consiste nella preparazione delle vivande prodotte con alimentari caldi e freddi e nel servizio al tavolo. L’oggetto dottrina prevalente risolve positivamente la questione argomentando, in particolare, dalla constatazione che è pacificamente ammessa la fornitura possibilità che una privativa possa formare oggetto di un bene diritto reale d’uso. La dottrina prevalente ammette anche il c.d. comodato di consumo servizi, attraverso cui un soggetto consente ad un proprio dipendente di cui si acquisiscono la disponibilità e la proprietà. Per quanto riguarda il prezzo, l’obbligo del pagamento grava sul cliente-consumato- re. Se il prezzo non è determinato consegue la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Al contratto di ristorazione, infatti, non pare si possa applicare la disposizione integratrice stabilita nel caso in cui non sia determinato il prezzo nelle vendite commerciali13. • Art. 180, regolamento ▇prestare gratuitamente le proprie opere ad un terzo.▇.▇.▇▇ 6 maggio 1940, n. 635: “I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi”. • Art. 14, comma 1, Codice del consumo: “Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano […] l’indicazione del prezzo di vendita”14.

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Sources: Comodato