Localizzazione delle infrastrutture e dei dati Clausole campione

Localizzazione delle infrastrutture e dei dati. Coerentemente con le previsioni degli articoli 42, 43, 44 e 45 del D. Lgs. 196/03, il Fornitore deve garantire che i dati personali trattati durante l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato vengano elaborati nel rispetto delle best practice di cui allo standard ISO/IEC 27018 negli Stati che assicurano un livello di protezione adeguato ovvero: • i Paesi dell'Unione europea; • i Paesi individuati con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato; • gli USA, qualora il Fornitore aderisca all’accordo “Safe Harbor”; In alternativa, qualora il servizio sia erogato da un Provider situato in un Paese diverso da quelli sopra indicati, secondo quanto disposto dall’Autorità Garante per la Privacy con delibera n. 35 del 27 maggio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010), il Fornitore provvederà, sulla base dei presupposti indicati dall’art. 6 della Decisione della Commissione Europea 2010/87/UE del 5 febbraio 2010, alla sottoscrizione integrale delle clausole contrattuali tipo di cui alla medesima Decisione 2010/87/UE. Alla luce del “considerando” 23 della Decisione della Commissione Europea 2010/87/UE del 5 febbraio 2010, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto anche in caso in cui il Provider sia legalmente stabilito nell'Unione Europea ma affidi il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato ad un soggetto stabilito in un Paese terzo che non assicuri un livello di protezione adeguato. Tutti i dati dovranno essere conservati presso locali tecnici di cui il Provider abbia la piena disponibilità, per tutta la durata del contratto. Al momento della stipula del contratto l’Aggiudicatario fornirà una descrizione dei livelli di sicurezza e riservatezza assicurati, allegando a tale scopo le eventuali certificazioni rilasciate da enti terzi.
Localizzazione delle infrastrutture e dei dati. Sarà cura delle Amministrazioni contraenti (in qualità di titolare del trattamento dei dati), con il supporto del Fornitore, adempiere al Regolamento num. 2016/679/UE con particolare riferimento alle Raccomandazioni n. 1/2020 del European Data Protection Board relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE, alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/914 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e o ulteriori atti o provvedimenti di aggiornamento successivo. Nel caso della licenza avanzata, il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati in cloud) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea (UE) e di quelli appartenenti alla Spazio Economico Europeo (SEE), con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE.
Localizzazione delle infrastrutture e dei dati. Coerentemente con le previsioni degli articoli 42, 43, 44 e 45 del D. Lgs. 196/03, l’aggiudicatario deve garantire che i dati personali trattati durante l’esecuzione dei servizi di cui al presente documento vengano elaborati nel rispetto delle best practices che assicurano un livello di protezione adeguato ovvero: - i Paesi dell'Unione europea; In alternativa, qualora il servizio sia erogato da un Provider situato in un Paese diverso da quelli sopra indicati, secondo quanto disposto dall’Autorità Garante per la Privacy con delibera n. 35 del 27 maggio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010), l’aggiudicatario/il provider provvederà, sulla base dei presupposti indicati dall’art. 6 della Decisione della Commissione Europea 2010/87/UE del 5 febbraio 2010, alla sottoscrizione integrale delle clausole contrattuali tipo di cui alla medesima Decisione 2010/87/UE. Alla luce del “considerando” 23 della Decisione della Commissione Europea 2010/87/UE del 5 febbraio 2010, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto anche in caso in cui il Provider sia legalmente stabilito nell'Unione Europea ma affidi il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato ad un soggetto stabilito in un Paese terzo che non assicuri un livello di protezione adeguato. Tutti i dati dovranno essere conservati presso locali tecnici di cui il Provider abbia la piena disponibilità, per tutta la durata del contratto. Al momento della stipula del contratto l’Aggiudicatario fornirà una descrizione dei livelli di sicurezza e riservatezza assicurati, allegando a tale scopo le eventuali certificazioni rilasciate da enti terzi.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: