Lingua contrattuale Clausole campione

Lingua contrattuale. In caso di discordanza del testo contrattuale nelle diverse lingue nazionali la versi- one tedesca è determinante.
Lingua contrattuale. Le T&C Generali One Trading possono essere tradotte e pubblicate in diverse lingue. In caso di conflitto o discrepanza tra la presente versione in lingua italiana e la versione in lingua inglese, la versione in lingua inglese delle T&C Generali One Trading sarà da considerarsi prevalente e vincolante nei confronti dei Clienti 1T Non-Consumatore.
Lingua contrattuale. In caso di discordanza del testo contrattuale nelle diverse lingue nazionali, fa fede la versione tedesca.
Lingua contrattuale. La lingua prevalente usata per il presente rapporto contrattuale e per la comunicazione con i titolari di polizze durante il periodo di validità contrattuale sarà l'inglese.
Lingua contrattuale. Per patto espresso le Parti convengono che la Lingua Contrattuale sarà quella Italiana e pertanto il testo ufficiale delle presenti Condizioni Generali sarà quello redatto in lingua italiana anche nel caso in cui le stesse siano redatte nella lingua, eventualmente diversa, del Cliente.

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  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (………….), al netto dell’I.V.A per un importo pro die pro capite massimo stabilito in € (euro ) oltre IVA se e quanto dovuta suddiviso in € quale quota fissa ed € quale quota variabile per n. persone in regime H : Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto applicativo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

  • Opzioni contrattuali Il Contraente ha la facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo: la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile. La conversione del capitale a scadenza in rendita sarà effettuata a condizione che l’importo della prima annua- lità di rendita sia pari ad almeno Euro 3.000,00; se inferiore sarà pagato il capitale. Alla data di decorrenza della rendita vitalizia immediata rivalutabile: • il coefficiente di conversione sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato a tale data; • la modalità di rivalutazione della prestazione sarà quella in vigore a tale data; • la misura della rivalutazione annuale sarà determinata in base al risultato della Gestione Separata di Poste Vita S.p.A. in vigore a tale data. Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica della stessa con evidenza delle condizioni econo- miche e dei relativi costi applicati. Ove vi sia interesse da parte dell’avente diritto all’opzione, Poste Vita S.p.A. si impegna a trasmettere il Fascicolo Informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

  • DISCIPLINA CONTRATTUALE In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art.2229 e seguenti del C.C.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Articolo 12

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: