LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ Clausole campione

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA DI QUANTO NON ESPRESSAMENTE PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, SICEP È ESPRESSAMENTE SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE O PER QUALSIASI DANNO, DIRETTO O INDIRETTO E DI OGNI GENERE E SPECIE, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DANNI PER MANCATO GUADAGNO, CORRUZIONE O PERDITA DI DATI, FALLIMENTI NELLA TRASMISSIONE O RICEZIONE DI QUALSIASI DATO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO O PERDITA COMMERCIALE, DERIVANTE O RELAZIONATO CON L'USO O IL CATTIVO USO DA PARTE VOSTRA DEL SOFTWARE SICEP E DEI SERVIZI O DI SOFTWARE E APPLICAZIONI DI TERZE PARTI INSIEME AL SOFTWARE SICEP, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CAUSA E DALL'ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ (ROTTURA DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO O ALTRI), ANCHE NEL CASO IN CUI SICEP SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI, O PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. Qualora in relazione all'utilizzo del servizio NEA SMART 2.0 Service dovessero insorgere dei danni a Vostro carico, sarà nostra cura cercare di concordare una soluzione idonea. Dobbiamo però limitare la nostra responsabilità a una misura sostenibile da entrambe le parti. Vi preghiamo di tenere presente che i costi relativi al riscaldamento dipendono fortemente da svariati fattori su cui XXXXX non ha alcuna influenza. Tali fattori possono essere, ad esempio, l'isolamento dell'ambiente, l'aerazione dei locali, le intemperie, altre caratteristiche edili dell'edificio, nonché le impostazioni selezionate per la temperatura nominale. Non possiamo quindi fornire alcuna garanzia circa i Vostri costi di riscaldamento. Finché le prestazioni oggetto del presente accordo vengono fornite gratuitamente, vigono le regolamentazioni di legge relative alla responsabilità in caso di prestito. Per il resto ci assumiamo, nei Vostri confronti, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per tutti i casi di dolo o colpa grave, secondo quanto stabilito dalla legge in merito al risarcimento danni o al rimborso di spese inutilmente sostenute. In altri casi rispondiamo - se non diversamente normato dal paragrafo 4 - solo in caso di contravvenzione ad un obbligo contrattuale, il cui adempimento sia fondamentale per la regolare esecuzione del contatto e sul cui rispetto Voi, in qualità di clienti, potete fare regolarmente affidamento (i cosiddetti "obblighi cardinali"); anche in questo caso rispondiamo limitatamente al risarcimento del danno tipico e prevedibile. In tutti gli altri casi escludiamo qualsiasi responsabilità a nostro carico, ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 3. La nostra responsabilità in caso di danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, nonché la responsabilità per danni da prodotti difettosi resta impregiudicata dalle sopra elencate limitazioni ed esclusioni di responsabilità. Qualora rimandassimo, tramite link, a siti web di soggetti terzi, decliniamo qualsiasi responsabilità per i contenuti ivi riportati. Non facciamo nostri i contenuti terzi. Qualora venissimo a conoscenza di contenuti illegali su siti web di soggetti terzi, sarà nostra cura rimuovere tempestivamente il link a tali siti.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. 1. La responsabilità di Bereva è definita dal precedente art.13.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il fornitore non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, comunque patiti dal cliente in relazione alle prestazioni rese o dovute in base al Servizio. Nei casi di inadempimento od inesatto adempimento nella prestazione del Servizio, il fornitore provvederà in modo ragionevolmente tempestivo a soddisfare le esigenze di funzionalità o di esercizio del prodotto coerenti con l’installazione dello stesso, è esclusa verso il cliente ogni responsabilità riconducibile a colpa lieve. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il fornitore non risponde dei danni derivanti da perdita di opportunità produttive o di profitti, come conseguenza del mancato utilizzo del prodotto coperto dal Servizio. Nell’ipotesi in cui il fornitore debba rispondere per danni di qualunque natura verso il cliente che sia un operatore professionale od un imprenditore, il limite di risarcimento sarà pari all’ammontare del corrispettivo versato dal cliente per il contratto di assistenza.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA DI QUANTO NON ESPRESSAMENTE PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, CONDOMANI È ESPRESSAMENTE SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE O PER QUALSIASI DANNO, DIRETTO O INDIRETTO E DI OGNI GENERE E SPECIE, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DANNI PER MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI DATI O INFORMAZIONI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO O PERDITA COMMERCIALE, DERIVANTE O RELAZIONATO CON L'USO O IL CATTIVO USO DA PARTE TUA DEL SOFTWARE CONDOMANI O DEI SERVIZI CONDOMANI O DI SOFTWARE E APPLICAZIONI DI TERZE PARTI INSIEME AL SOFTWARE CONDOMANI O AI SERVIZI CONDOMANI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CAUSA E DALL'ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ (ROTTURA DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO O ALTRI), ANCHE NEL CASO IN CUI CONDOMANI SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI, O PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. In nessun caso il limite di responsabilità nei tuoi confronti a carico di Condomani per la globalità del danno (escluso quanto eventualmente previsto dalle leggi applicabili in materia di lesioni personali), potrà superare l'importo di 100 euro (cento euro). Le limitazioni di cui sopra saranno applicabili anche qualora il risarcimento citato sia carente dello scopo sostanziale.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. 10.1 A prescindere dal motivo giuridico, la responsabilità risarcitoria di MISUMI nei confronti del cliente è limitata ai sensi delle presenti clausole.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. Fermo restando quanto previsto nel Regolamento Titolari dell’Emit- tente, il Cliente accetta che le funzionalità e le caratteristiche della Carta Digitale possano essere aggiornate o modificate senza preavviso e senza alcuna comunicazione. l’Emittente si riserva la facoltà di incre- mentare, ridurre o sospendere la tipologia e l’importo delle transazio- ni consentite utilizzando la Carta Digitale. Le modifiche e gli aggiornamenti alle funzionalità e alle caratteristi- che della Carta Digitale non avranno impatti sulla Carta del Cliente. Le eventuali modifiche che riguardano la Carta del Cliente saranno effettuate in base a quanto stabilito nel Regolamento Titolari dell’E- mittente.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ. 10.1. Le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti sono escluse nella misura in cui non siano attribuibili a comportamento doloso o a grave negligenza. In particolare non rispondiamo dei danni attribuibili a una norma giuridica o a un provvedimento ufficiale entro i confini nazionali o all’estero o che sono causati da perturbazioni nell’esercizio dell’impresa. Analogamente, è esclusa la responsabilità per danni indiretti e danni patrimoniali, mancati risparmi, perdite di interessi e danni risultanti da pretese di terzi nei confronti del cliente. Le suddette limitazioni della responsabilità non si applicano nel caso di danni fisici e alla salute a noi imputabili o nel caso di morte del cliente.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.