Common use of LE PARTI Clause in Contracts

LE PARTI. 1. Enel Energia S.p.A. (di seguito, anche “Enel Energia”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del Codice del Consumo. La Società, appartenente al Gruppo Enel, è attiva nella vendita d i e nerg ia e l ettri ca e g as naturale nel mercato libero. Nell’esercizio 2021, la Società ha realizzato ricavi per oltre 15 miliardi di euro 1, in crescita rispetto all’anno precedente. 2. Conseed S.r.l. (di seguito, anche “Conseed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. Conseed è una società consortile senza scopo di lucro, controllata, co n una q uota p ari al 9 1% , dal l a società Seed S.r.l.. Il fatturato della Società Consortile è allocato a ciascun Socio in funzione delle attività svolte e del proprio contributo ai risultati conseguiti dalla società2. La società è titolare di un contratto di agenzia con Enel Energ ia ed è attiva nella promozione di contatti commerciali per la commercializzazione di prodotti e s ervi zi ri g uardan t i l a fornitura di energia elettrica, gas e telefonia. 3. Sofir S.r.l. (di seguito, anche “Sofir”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del C odi ce del Consumo. La società è attiva, tra l’altro, nella proposizione di contratti per la somministrazione di energi a el ettri ca e gas e la vendita telefonica degli stessi. 4. New Working S.r.l. (di seguito, anche “New Working”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Codice del Consum o. La società è attiva, tra l’altro, nella prom ozione di contatti com m erciali per la com m ercializzazione di prodotti e servizi nei settori dell’energia e dell’efficientamento energetico. 5. Run S.r.l. (di seguito, anche “Run”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 1 8, l ett. b) , del C odi ce del Consumo. La società fornisce servizi di consulenza e vendita a clienti residenziali e piccole/medie aziende nel s ettore energetico. 6. Seed S.r.l. (di seguito, anche “Seed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Co di ce del Consumo, è socio “coordinatore” della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con u na q u ota pari a l 91 % , e appartiene al medesimo gruppo. Seed, oltre a svolgere l’attività di agenzia di vendita, svolge anche il ruolo di sviluppo delle iniziative, di coordinamento delle diverse strutture di vendita, di organizzazione del l e atti v i tà di backof f i ce e am ministrazione della società consortile3. Secondo quanto indicato dagli stessi professionisti4, poiché Conseed non è dotata di una propria organizzazione, la sottoscrizione e l’esecuzione dei contratti è demandata ai soci. In sostanza, l e società Conseed e Seed rappresentano un unico soggetto imprenditoriale (di seguito, anche “Co nseed/Seed”).

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Sources: Regulatory Provision

LE PARTI. 1. Enel Energia S.p.A. (di seguito, anche “Enel Energia”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del Codice del Consumo. La Società, appartenente al Gruppo Enel, è attiva nella vendita d i e nerg ia e l ettri ca e g as naturale nel mercato libero. Nell’esercizio 2021, la Società ha realizzato ricavi per oltre 15 miliardi di euro 1, in crescita rispetto all’anno precedente. 2. Conseed Neopharmed Gentili S.r.l. (di seguito, anche ConseedNeoPharmed)) è attiva nello sviluppo, produzione e vendita di integratori e di farmaci utilizzati in diverse aree terapeutiche e, in qualità di professionistaparticolare, ai sensi dell’articolo 18per quelle afferenti a malattie cardiovascolari, lettal diabete, a malattie muscolo-scheletriche e respiratorie. b)Essa appartiene al gruppo Ardian France, del Codice del Consumoche la controlla indirettamente1. Conseed è una società consortile senza scopo di lucro, controllata, co n una q uota p ari al 9 1% , dal l a società Seed S.r.l.. Il fatturato della Società Consortile realizzato in Italia nel 2021 dalle società controllate da Ardian France è allocato pari a ciascun Socio in funzione delle attività svolte e del proprio contributo ai risultati conseguiti dalla società2. La società è titolare circa [4- 5]* miliardi di un contratto di agenzia con Enel Energ ia ed è attiva nella promozione di contatti commerciali per la commercializzazione di prodotti e s ervi zi ri g uardan t i l a fornitura di energia elettrica, gas e telefoniaeuro. 32. Sofir S.r.l. Valeas S.p.A. Industria Chimica e Farmaceutica Unipersonale (di seguito, anche SofirValeas)) è la società target, attiva nello sviluppo, produzione e vendita di integratori e di farmaci utilizzati in qualità di professionistadiverse aree terapeutiche, ai sensi dell’articolo 18segnatamente quelle della broncopneumologia, lettdella otorinolaringoiatria, della neuropsichiatria, della antibioticoterapia e della gastroenterologia. b) , del C odi ce del Consumo. La società Essa è attiva, tra l’altro, nella proposizione di contratti per la somministrazione di energi a el ettri ca e gas e la vendita telefonica degli stessi. 4. New Working S.r.l. attualmente controllata al 100% da Riverness Holding Ltd. (di seguito, anche New WorkingRiverness”). Il fatturato realizzato da Valeas in Italia nel 2021 è pari a [31-100] milioni di euro. 1 NeoPharmed è soggetta al controllo esclusivo di Albolu S.A., società lussemburghese controllata al 100% dal fondo di diritto ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ LBO Fund VI, SLP, il quale è gestito dalla società di gestione di fondi di private equity Ardian France S.A.. Il capitale sociale di Ardian France S.A. è detenuto al 99,99% da Ardian SAS, una società di diritto francese partecipata al 94,43% da Ardian Holding SAS, anch’essa costituita secondo le leggi della repubblica francese. Il capitale sociale di Ardian Holding SAS è distribuito tra più soci di minoranza, nessuno dei quali detiene, individualmente o insieme ad altri, il controllo esclusivo o congiunto della società. V. provv. dell’Autorità 27410 del 31 ottobre 2018, C12197 – Albolu/Neopharmed Gentili. * Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in qualità quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Codice del Consum o. La società è attiva, tra l’altro, nella prom ozione riservatezza o di contatti com m erciali per la com m ercializzazione di prodotti e servizi nei settori dell’energia e dell’efficientamento energeticosegretezza delle informazioni. 5. Run S.r.l. (di seguito, anche “Run”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 1 8, l ett. b) , del C odi ce del Consumo. La società fornisce servizi di consulenza e vendita a clienti residenziali e piccole/medie aziende nel s ettore energetico. 6. Seed S.r.l. (di seguito, anche “Seed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Co di ce del Consumo, è socio “coordinatore” della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con u na q u ota pari a l 91 % , e appartiene al medesimo gruppo. Seed, oltre a svolgere l’attività di agenzia di vendita, svolge anche il ruolo di sviluppo delle iniziative, di coordinamento delle diverse strutture di vendita, di organizzazione del l e atti v i tà di backof f i ce e am ministrazione della società consortile3. Secondo quanto indicato dagli stessi professionisti4, poiché Conseed non è dotata di una propria organizzazione, la sottoscrizione e l’esecuzione dei contratti è demandata ai soci. In sostanza, l e società Conseed e Seed rappresentano un unico soggetto imprenditoriale (di seguito, anche “Co nseed/Seed”).

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Sources: Not Specified

LE PARTI. 1. Enel A2A Calore e Servizi S.r.l. (“A2A CS”) è una società attiva nella gestione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e nella gestione di impianti termici. A2A CS è soggetta alla direzione e coordinamento di A2A S.p.A. (“A2A”), impresa multiutility quotata in borsa a capo dell’omonimo gruppo societario, attivo in Italia e in Europa principalmente nei settori dell’energia elettrica (approvvigionamento all’ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all’ingrosso, trasporto, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del facility management nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi internet e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2021 un fatturato mondiale pari a circa 11,5 miliardi di euro, di cui circa [10-11]* miliardi di euro realizzati in Italia. 2. SEA Energia S.p.A. (“SEA Energia”) è la società che possiede e gestisce due impianti di seguitocogenerazione e trigenerazione, anche siti rispettivamente nell’aeroporto di Milano Linate1 e nell’aeroporto di Milano Malpensa2. L’energia elettrica prodotta da entrambe le centrali viene venduta interamente al mercato. SEA Energia riacquista dal mercato stesso la quantità necessaria per il soddisfacimento dei fabbisogni degli aeroporti. L’energia termica prodotta da entrambe le centrali viene venduta a Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (Enel EnergiaSEA”), soggetto gestore degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa per la quantità necessaria per il soddisfacimento * Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in qualità quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettriservatezza o di segretezza delle informazioni. 1 Impianto di cogenerazione con una potenza installata di 24 MWe di potenza elettrica e 78 MWt di potenza termica e 2 caldaie da 60 MW. 2 impianto di tri-generazione con una potenza installata di 74 MWe di potenza elettrica e 95 MWt di potenza termica (di cui 55 MWf di potenza frigorifera). b) , del Codice del Consumodei fabbisogni degli aeroporti3. La Società, appartenente SEA Energia è posseduta al Gruppo Enel, 100% da SEA. Nel 2021 il fatturato di SEA Energia è attiva nella vendita d i e nerg ia e l ettri ca e g as naturale nel mercato libero. Nell’esercizio 2021, la Società ha realizzato ricavi per oltre 15 miliardi stato di [31-100] milioni di euro 1, di cui [31-100] realizzati in crescita rispetto all’anno precedenteItalia. 2. Conseed S.r.l. (di seguito, anche “Conseed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. Conseed è una società consortile senza scopo di lucro, controllata, co n una q uota p ari al 9 1% , dal l a società Seed S.r.l.. Il fatturato della Società Consortile è allocato a ciascun Socio in funzione delle attività svolte e del proprio contributo ai risultati conseguiti dalla società2. La società è titolare di un contratto di agenzia con Enel Energ ia ed è attiva nella promozione di contatti commerciali per la commercializzazione di prodotti e s ervi zi ri g uardan t i l a fornitura di energia elettrica, gas e telefonia. 3. Sofir S.r.l. (di seguito, anche “Sofir”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del C odi ce del Consumo. La società è attiva, tra l’altro, nella proposizione di contratti per la somministrazione di energi a el ettri ca e gas e la vendita telefonica degli stessi. 4. New Working S.r.l. (di seguito, anche “New Working”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Codice del Consum o. La società è attiva, tra l’altro, nella prom ozione di contatti com m erciali per la com m ercializzazione di prodotti e servizi nei settori dell’energia e dell’efficientamento energetico. 5. Run S.r.l. (di seguito, anche “Run”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 1 8, l ett. b) , del C odi ce del Consumo. La società fornisce servizi di consulenza e vendita a clienti residenziali e piccole/medie aziende nel s ettore energetico. 6. Seed S.r.l. (di seguito, anche “Seed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Co di ce del Consumo, è socio “coordinatore” della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con u na q u ota pari a l 91 % , e appartiene al medesimo gruppo. Seed, oltre a svolgere l’attività di agenzia di vendita, svolge anche il ruolo di sviluppo delle iniziative, di coordinamento delle diverse strutture di vendita, di organizzazione del l e atti v i tà di backof f i ce e am ministrazione della società consortile3. Secondo quanto indicato dagli stessi professionisti4, poiché Conseed non è dotata di una propria organizzazione, la sottoscrizione e l’esecuzione dei contratti è demandata ai soci. In sostanza, l e società Conseed e Seed rappresentano un unico soggetto imprenditoriale (di seguito, anche “Co nseed/Seed”).

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Sources: Not Specified

LE PARTI. 1Il contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali parti, ex parte lavoratoris, una delle figure che, come detto nel primo capitolo, la legge 23 marzo 1981, n.91, individua come sportivi professionisti. Enel Energia S.pEx parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.A. ) o società a responsabilità limitata (s.r.l.). Per quanto riguarda la figura del lavoratore, il più volte citato, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di seguitocontinuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, anche tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: Enel Energiala prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi), in qualità come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di professionistaappartenenza non prevede il professionismo, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , esempi tipici sono quelli del Codice tennis e del Consumonuoto. La Societàscelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, appartenente al Gruppo Eneltralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è attiva nella vendita d i e nerg ia e l ettri ca e g as naturale nel mercato libero. Nell’esercizio 2021pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la Società scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha realizzato ricavi finito per oltre 15 miliardi discriminare alcune categorie di euro 1atleti e di società, in crescita rispetto all’anno precedente. 2fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. Conseed S.r.l. (A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di seguitoprofessionista della federazione sportiva di riferimento, anche “Conseed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. Conseed è l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una società consortile senza scopo di lucro, controllata, co n una q uota p ari al 9 1% , dal l a società Seed S.r.l.. Il fatturato della Società Consortile è allocato a ciascun Socio in funzione delle attività svolte e del proprio contributo ai risultati conseguiti dalla società2. La società è titolare di un contratto di agenzia con Enel Energ ia ed è attiva nella promozione di contatti commerciali per la commercializzazione di prodotti e s ervi zi ri g uardan t i l a fornitura di energia elettrica, gas e telefonia. 3. Sofir S.r.l. (di seguito, anche “Sofir”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del C odi ce del Consumo. La società è attiva, tra l’altrotutela quantomeno analogica, nella proposizione di contratti disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per la somministrazione di energi gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ erano ammessi a el ettri ca e gas e la vendita telefonica degli stessipartecipare soltanto atleti dilettanti. 4. New Working S.r.l. (di seguito, anche “New Working”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Codice del Consum o. La società è attiva, tra l’altro, nella prom ozione di contatti com m erciali per la com m ercializzazione di prodotti e servizi nei settori dell’energia e dell’efficientamento energetico. 5. Run S.r.l. (di seguito, anche “Run”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 1 8, l ett. b) , del C odi ce del Consumo. La società fornisce servizi di consulenza e vendita a clienti residenziali e piccole/medie aziende nel s ettore energetico. 6. Seed S.r.l. (di seguito, anche “Seed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Co di ce del Consumo, è socio “coordinatore” della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con u na q u ota pari a l 91 % , e appartiene al medesimo gruppo. Seed, oltre a svolgere l’attività di agenzia di vendita, svolge anche il ruolo di sviluppo delle iniziative, di coordinamento delle diverse strutture di vendita, di organizzazione del l e atti v i tà di backof f i ce e am ministrazione della società consortile3. Secondo quanto indicato dagli stessi professionisti4, poiché Conseed non è dotata di una propria organizzazione, la sottoscrizione e l’esecuzione dei contratti è demandata ai soci. In sostanza, l e società Conseed e Seed rappresentano un unico soggetto imprenditoriale (di seguito, anche “Co nseed/Seed”).

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Sources: Diritto Del Lavoro

LE PARTI. 1. Enel Energia S.p.A. L’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (di seguitoseguito anche ANEC) è un’associazione che riunisce la quasi totalità delle imprese commerciali esercenti le sale cinematografiche presenti sul territorio nazionale. L’ANEC è costituita da associazioni regionali territorialmente competenti che perseguono le medesime finalità dell'ANEC Nazionale con autonomia rappresentativa. Dal bilancio dell’associazione risulta che, anche “Enel Energia”)per l’anno 2000, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del Codice del Consumo. La Società, appartenente al Gruppo Enel, è attiva nella vendita d i e nerg ia e l ettri ca e g as naturale nel mercato libero. Nell’esercizio 2021, la Società ha realizzato ricavi per oltre 15 miliardi di euro 1, in crescita rispetto all’anno precedentele quote sindacali ammontano a lire 1.300.000.000. 2. Conseed S.r.l. L’Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale (di seguito, seguito anche “Conseed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. Conseed UNIDIM) è una società consortile senza scopo di lucro, controllata, co n una q uota p ari al 9 1% , dal l a società Seed S.r.l.. Il fatturato della Società Consortile è allocato a ciascun Socio in funzione delle attività svolte e del proprio contributo ai risultati conseguiti dalla società2. La società è titolare di un contratto di agenzia con Enel Energ ia ed è attiva nella promozione di contatti commerciali per la commercializzazione di prodotti e s ervi zi ri g uardan t i l a fornitura di energia elettrica, gas e telefonia. 3. Sofir S.r.l. (di seguito, anche “Sofir”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del C odi ce del Consumo. La società è attivaun’associazione che riunisce, tra l’altro, nella proposizione le principali imprese italiane di contratti distribuzione cinematografica operanti sul territorio nazionale. L’unione aderisce all’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive- 3. La Federazione Industrie Dell’Audiovisivo e del Multimediale (di seguito anche FIDAM) associa dal 1996 Unioni di imprese, tra cui, per quanto attiene il presente procedimento, l’Unione Nazionale Distributori Cinematografici (di seguito anche UNDC), che riunisce le cinque maggiori imprese estere di distribuzione cinematografica operanti in Italia e coinvolte nel presente procedimento, già aderenti ad UNDF fino al 1995. Relativamente agli attuali rapporti tra FIDAM e UNIDIM, dalle risultanze istruttorie emerge che ▇▇▇▇▇ avrebbe concordato con l’ANICA la somministrazione possibilità di energi fare confluire i propri associati all’interno della stessa ANICA, afferendo in particolare alle rispettive Unioni di riferimento, in base all’attività svolta2. Per tale via, dunque, le imprese di distribuzione cinematografica riunite nell’UNDC e associate a el ettri ca FIDAM dovrebbero riconfluire in UNIDIM, che è, come visto sopra, l’Unione dell’ANICA che raggruppa i distributori cinematografici. Dal bilancio dell’associazione risulta che, per l’anno 2000, la voce relativa ai ricavi da vendite e gas e la vendita telefonica degli stessiprestazioni ammonta a lire 165.000.000. 4. New Working S.r.l. I principali distributori italiani e stranieri che operano sul territorio nazionale:-Buena Vista International Italia Srl (di seguito, seguito anche “New Working”BV), in qualità di professionistache nel 2000 ha realizzato, ai sensi dell’ articolo 18nel mercato della distribuzione, lett. b) , del Codice del Consum o. La società è attiva, tra l’altro, nella prom ozione di contatti com m erciali per la com m ercializzazione di prodotti e servizi nei settori dell’energia e dell’efficientamento energeticoun fatturato pari a lire ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇; 5. Run S.r.l. (Gli esercenti di seguito, anche “Run”)Salerno che hanno goduto delle condizioni di esclusiva nel noleggio delle pellicole e, in qualità particolare, le seguenti società di professionista, ai sensi dell’ articolo 1 8, l ett. b) , del C odi ce del Consumo. La società fornisce servizi gestione e di consulenza e vendita a clienti residenziali e piccole/medie aziende nel s ettore energetico.distribuzione cinematografica: 6. Seed S.r.lSig. (▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, titolare dei cinema Madison e Missouri di seguito, anche “Seed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Co di ce del Consumo, è socio “coordinatore” della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con u na q u ota pari a l 91 % , e appartiene al medesimo gruppo. Seed, oltre a svolgere l’attività di agenzia di vendita, svolge anche il ruolo di sviluppo delle iniziative, di coordinamento delle diverse strutture di vendita, di organizzazione del l e atti v i tà di backof f i ce e am ministrazione della società consortile3. Secondo quanto indicato dagli stessi professionisti4, poiché Conseed non è dotata di una propria organizzazione, la sottoscrizione e l’esecuzione dei contratti è demandata ai soci. In sostanza, l e società Conseed e Seed rappresentano un unico soggetto imprenditoriale (di seguito, anche “Co nseed/Seed”)Roma.

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Sources: Accordo Distribuzione