Common use of Lavoro supplementare - Normativa Clause in Contracts

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento raggiun- gimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinariestraor- dinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione retribuzio- ne di fatto di cui all’art. 195208, secondo le modalità previste dall’art. 198211, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento rag- giungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale setti- manale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione retribu- zione di fatto di cui all’art. 195208, secondo le modalità previste dall’art. 198211, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. - Dichiarazione a verbale - Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000dall’1/1/2000.

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Samples: www.serim.it, www.sardegnait.it

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite limi- te di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni prestazio- ni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187, secondo le modalità previste dall’artdal- l’art. 198190, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente convenzionalmen- te determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto, uiltucsemiliaromagna.it

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento raggiungi- mento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate auto- rizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente pre- sente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinariestraor- dinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto pre- visto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la maggiorazione mag- giorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio gen- naio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208, secondo le modalità previste dall’art. 198208, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento rag- giungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale setti- manale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: www.confcommerciomilano.it

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo dell’art. 3 del decreto legislativo D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera lett. a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: trasparenza.amat-mi.it

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187, secondo le modalità previste dall’art. 198190, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Dichiarazione a verbale Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento rag- giungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale setti- manale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione retribu- zione di fatto di cui all’art. 195208, secondo le modalità previste dall’art. 198211, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento rag- giungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale setti- manale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Dichiarazione a verbale Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195187, secondo le modalità previste dall’artdall'art. 198190, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195187. Ferma restando l’applicabilità l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Lavoro supplementare - Normativa. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195208, secondo le modalità previste dall’artdall'art. 198208, lettera lett. a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195208. Ferma restando l’applicabilità l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Dichiarazione a verbale Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.dall’1.1.2000. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: www.asaservizisrl.com