Lavori di somma urgenza Clausole campione

Lavori di somma urgenza. 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico incaricato dall’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.
Lavori di somma urgenza. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 31, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Si è in situazione di somma urgenza quando qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo. Una volta eliminata la situazione di somma urgenza si procederà con tutti quegli atti e procedure previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei lavori. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile di Servizio in accordo con il Presidente di SACA.. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di Servizio che provvederà a far approvare i lavori e la necessaria copertura della spesa al Presidente di SACA. La copertura della spesa per l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata entro trenta giorni dall’esecuzione dei lavori e comunque entro il 31 dicembre. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Presidente di SACA, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.
Lavori di somma urgenza. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente l’Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L’A.U. dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare. Fermo restando quanto sopra, l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016.
Lavori di somma urgenza. 1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 66, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
Lavori di somma urgenza. 1. Ai sensi del regolamento di attuazione, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, chi si reca prima sul luogo, tra il Responsabile del procedimento e il tecnico, provvede alla redazione del verbale di cui all’art. 14, contenente una dettagliata descrizione delle circostanze e dei motivi della somma urgenza nonché dei lavori strettamente necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e può disporre, se dirigente oppure proporre al dirigente competente, l’immediata esecuzione dei lavori stessi entro il limite di 200.000 euro, IVA esclusa o di quanto assolutamente indispensabile per rimuovere tale stato di pregiudizio. Se, rimosso lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessaria l’esecuzione di ulteriori lavori per il completamento dell’opera, si espletano le procedure ordinarie.
Lavori di somma urgenza. (articolo modificato)
Lavori di somma urgenza. 1. Per i lavori e se ricorrono le circostanze di somma urgenza, nelle quali ogni ritardo è pregiudizievole della pubblica incolumità e alla tutela del bene, ed è quindi richiesta l’immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi senza alcuna possibilità di adottare altre misure cautelari idonee ad evitare tale situazione di pericolo, il dirigente competente, procede all’affidamento nei limiti e con le modalità e forme previste nel regolamento per la disciplina dei procedimenti di realizzazione in economia di lavori pubblici della Provincia, al quale si fa rinvio.
Lavori di somma urgenza. 1. Nel caso di lavori pubblici di somma ur- genza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che impone l'affidamento degli stessi avviene senza preventiva determinazione a contrattare e senza esperimento di gara.
Lavori di somma urgenza. 1. In circostanze di somma urgenza, determinate dalla necessità di realizzare interventi straordinari ed indifferibili per rimuovere uno stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e che non possono scontare ritardi di qualsiasi natura, il responsabile del procedimento o il tecnico dallo stesso incaricato che si reca per primo sul luogo, dispone, contestualmente alla redazione del verbale di cui all’art. 15, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.