Liquidazione delle spese Clausole campione

Liquidazione delle spese. Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito. In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
Liquidazione delle spese. La Società liquiderà alla Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all’oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente alla Contraente. Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all’assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x'Xxx. 0000 xxx x.x. Xx spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Liquidazione delle spese. La Società rimborserà, a seguito di presentazione della parcella e nei limiti previsti dalla polizza, tutte le spese e gli onorari sostenuti dall’assicurato. Nei casi in cui l’incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese e onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista. In caso di giudizio contabile o di imputazioni penali per fatto doloso, la liquidazione da parte della Società verrà effettuata solo dopo la conclusione del procedimento. Nel caso in cui la Società abbia pagato importi ai professionisti incaricati ma, esauriti i gradi di giudizio consentiti, sia emersa l’assenza del diritto dell’Assicurato al rimborso, la Società si rivarrà nei confronti dell’Assicurato per il recupero di tutte le spese sostenute per la sua difesa. Qualora l’Assicurato e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di un ricorso al Giudice superiore, l’Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole. L’Assicurato si impegna a rinunciare ad ogni iniziativa o azione inerente la vertenza denunciata, senza il preventivo consenso della Società. Le garanzie tutte di polizza sono prestate senza applicazione di franchigia alcuna.
Liquidazione delle spese. Il Comune, provvederà al rimborso della spesa rendicontata con presentazione delle fatture di acquisto e dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate, al raggiungimento dell’importo minimo di € 200,00. In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo:
Liquidazione delle spese. La Contraente rimborserà all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale, le spese sostenute e ammesse a copertura relative alle garanzie previste alla lett. a) e alla lett. b) dell'art.14. INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
Liquidazione delle spese. Il Comune rimborserà le spese sostenute dall’Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell’effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note spese o fatture di acquisto e dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo. Entro la data di scadenza della convenzione l’Associazione dovrà redigere un’apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l’esecuzione dell’attività ed i risultati ottenuti.
Liquidazione delle spese. La Società liquiderà al Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro­forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente. Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.
Liquidazione delle spese. La Contraente rimborserà all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale, le spese sostenute e ammesse a copertura relative alle garanzie previste alla lett. a) e alla lett. b) dell'art.14.
Liquidazione delle spese. La Società liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Società quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’Art. 1916 del Codice Civile.
Liquidazione delle spese. (art. 184, D.Lgs. 267/2000)