LA RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA Clausole campione

LA RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA. L’articolo 7 disciplina uno degli aspetti più innovativi e di maggior interesse contenuto nella Legge n. 83 del 2000 e cioè la definizione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione di uno sciopero. Si tratta in sostanza di procedure il cui preventivo espletamento ad opera delle parti viene configurato come una vera e propria condizione di legittimità della proclamazione dello sciopero. La scelta contrattuale di fondo, data la novità e delicatezza della materia, è stata quella di attenersi strettamente alle procedure di conciliazione stabilite direttamente nell’art. 2, comma 2, arannewsletter della Legge n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, quasi riproducendone i contenuti. Con riferimento al concetto di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, la Commissione di garanzia, con delibera dell’1.6.2000 ha precisato “che qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell’organizzazione sindacale, la Commissione riterrà adempiuto l’obbligo dell’organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento, e pertanto legittima – sotto tale profilo – la proclamazione dello sciopero medesimo”. Inoltre, la mancata convocazione delle parti richiedenti la conciliazione determina in capo alla Prefettura l’impossibilità di adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 8 della legge. Alla luce della regolamentazione legale e contrattuale, quindi, il primo atto della vertenza viene ad identificarsi con la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione e non direttamente con la proclamazione dello sciopero. Si deve ritenere che, ovviamente, la richiesta di avvio della procedura di conciliazione non possa che provenire dalle organizzazioni sindacali dato che essa rappresenta l’unico e solo atto prodromico alla proclamazione dello sciopero e, quindi, non è ipotizzabile che esso possa provenire dal datore di lavoro pubblico. La giustificazione dell’introduzione del nuovo istituto è evidente: prevedere una forma di conciliazione con l’intervento di un soggetto istituzionale, terzo tra organizzazioni sindacali e datore di lavoro pubblico, una sorta di mediatore, al fine di agevolare e sollecitare le parti ad operare ogni possibile ed utile tentativo di ricercare e di addivenire ad una soluzione positiva ed equ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).