LA FORMA. di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 1. Il principio moderno della libertà della forma e le sue eccezioni 891 2. La forma dei negozi strumentali, preparatori, modificativi e risolutori. Il c.d. principio di simmetria negli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Fattispecie codificate e casi controversi 899 3. La forma volontaria o convenzionale 903 4. La scrittura privata semplice. Il “biancosegno” 907 5. La scrittura privata autenticata. La scrittura privata autenticata nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 912 6. L’atto pubblico notarile. Le formalità dell’atto pubblico notarile in particolare l’in- tervento di soggetti minorati. Il verbale notarile. Il verbale notarile di constatazione. 916 7. La pubblicità nei registri italiani di documenti formati da pubblici ufficiali stranieri: il verbale di deposito presso un notaio italiano di atti negoziali stranieri previa verifica dell’equivalenza. I requisiti per l’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari e societari degli atti formati all’estero 921 8. Forma degli atti gratuiti, delle donazioni indirette, del c.d. negotium mixtum cum donationem 925 8.1. La controversa natura dei verbali di trasferimento immobiliare sottoscritti nelle udienze di separazione e divorzio 926 9. L’atto pubblico informatico (le innovazioni risultanti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110). 929 10. La tutela penale (i reati contro la fede pubblica) 934 11. Le formalità degli atti con contraente debole e con i consumatori (rinvio) 940
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LA FORMA. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di ▇▇▇▇nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e cittadino, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea» (art. 3, primo comma, d. lgs. 427/98). Si noti che presupposto per ottenere la traduzione non e solamente la con- dizione di straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana, come per l'art.. 54, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), bensì la semplice condizione di straniero, che pub anche conoscere alla perfezione l'italiano, oppure di cittadino italiano residente all'estero. Oltretutto, come si dirà, si tratta di diritti irrinunciabili sotto pena di nullità (art. 9, d. lgs. 427/98). Si pub allora forse sostenere che, se la ratio della traduzione nella legge notarile 6 di ovviare alla posizione di inferiorità in cui si trova colui che non comprende la lingua italiana (16), la nuova normativa ha un obiettivo più alto, quale consentire all' acquirente una perfetta comprensione delle clausole contrattuali. Resta da verificare il rapporto con gli artt. 54 e 55 1. not., ove il contratto abbia la forma dell'atto pubblico. Naturalmente problemi di coordinamento non si pongono per i casi di italiano residente all'estero o di straniero che dichiari di conoscere la lingua italiana, in cui manca il presupposto per l'applicazione dell'art. 54 1. not., ma per la sola ipotesi in cui il presupposto della traduzione coincidente: straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana. La 1. not. prevede, in primo luogo, la possibilità di ricevere l'atto in lingua straniera, con la traduzione di fronte o in calce all'originale, sempre che questa sia conosciuta dalle parti, dai testimoni e dal notaio (art. 54). Questa possibilità non sembra attuabile per il contratto di compravendita di multiproprietà soggetto al d. lgs. 427/98, vista la prescrizione dell'art. 3 d. lgs. 427/98 41 contratto... e redatto nella lingua italiana». Si ricorda, in proposito, che l'art. 60 1. not., norma di chiusura del Capo I del Titolo III che regola la forma degli atti notarili, prevede l'applicazione delle disposizioni di quel capo «in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge della Repubblica, ma le completino». Pertanto, nell' ipotesi di straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana, l'atto sara ricevuto, con la irrinunciabile assistenza dei testimoni (17), con l'intervento dell'interprete, scelto dalle parti, il quale presterà giuramento, ▇▇▇▇ scritto in lingua italiana e dovrà porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua straniera fatta dall'interprete (art. 55 (16) Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇
1. Il principio moderno della libertà della forma e le sue eccezioni 891
2. ▇▇▇▇▇, La forma dei negozi strumentali, preparatori, modificativi e risolutori. Il c.d. principio di simmetria negli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Fattispecie codificate e casi controversi 899
3. La forma volontaria o convenzionale 903
4. La scrittura privata semplice. Il “biancosegno” 907
5. La scrittura privata autenticata. La scrittura privata autenticata nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 912
6. L’atto pubblico notarile. Le formalità dell’atto pubblico notarile in particolare l’in- tervento di soggetti minorati. Il verbale notarile. Il verbale notarile di constatazione. 916
7. La pubblicità nei registri italiani di documenti formati da pubblici ufficiali stranieri: il verbale di deposito presso un notaio italiano di atti negoziali stranieri previa verifica dell’equivalenza. I requisiti per l’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari e societari degli atti formati all’estero 921
8. Forma degli atti gratuitinotarili, delle donazioni indirette▇▇▇▇, del c.d. negotium mixtum cum donationem 925
8.1. La controversa natura dei verbali di trasferimento immobiliare sottoscritti nelle udienze di separazione e divorzio 926
9. L’atto pubblico informatico (le innovazioni risultanti dal d.lgs. 2 luglio 2010▇▇▇▇, n. 110). 929
10. La tutela penale (i reati contro la fede pubblica) 934
11. Le formalità degli atti con contraente debole e con i consumatori (rinvio) 940p. 204 ss.
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