Common use of Invalidità permanente da infortunio Clause in Contracts

Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente di grado superiore al 30%, se la stessa si manifesta entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.

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Samples: Yolo for Ski, Contratto Di Assicurazione Multirischio, Yolo for Ski

Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata per un Capitale assicurato Per le categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di € 30.000,00. Nel Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il contraente, Impiegati, in caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità sinistro, la Compagnia: • non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente di grado è pari o inferiore al 3% • se l’invalidità permanente è superiore al 303% e inferiore all’11%, se la stessa si manifesta entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicuratore corrisponde paga un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali ai punti di invalidità permanente previste dalla precitata tabella accertata, diminuita di 3 punti percentuali per l’arto somma assicurata • se l’invalidità permanente è superiore destro varranno al 10% e inferiore al 66%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata. Per la categoria Quadri direttivi, in caso di sinistro accaduto nello svolgimento delle attività extra-professionali, la Compagnia: • non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è pari o inferiore al 3% • se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore al 11%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata, diminuita di 3 punti percentuali per l’arto somma assicurata. • se l’invalidità permanente è superiore sinistro al 10% e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale inferiore al 66%, paga un indennizzo pari ai punti di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%invalidità permanente accertata. Per le singole falangi terminali delle ditacategorie Operai, escluso il polliceSoci Lavoratori, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione, in caso di sinistro, la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice Compagnia: • non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è stabilita nella metàpari o inferiore al 3% • se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore al 66%, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in paga un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi indennizzo pari ai punti di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo contoaccertata, con riguardo alle diminuita di 3 punti percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professionesomma assicurata. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.Categoria: Operai Somma assicurata: 1.000.000 euro

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Samples: www.intesasanpaoloassicura.com, www.intesasanpaoloassicura.com

Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata per prevede l’erogazione di un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel indennizzo nel caso di Infortunio che abbia in cui l’infortunio provochi all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come conseguenza una Invalidità permanente di grado superiore al 30%riduzione definitiva, se la stessa si manifesta entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicuratoanche parziale, della percentuale capacità di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 svolgere un qualsiasi lavoro. L’accertamento del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali grado di invalidità permanente previste dalla precitata avviene in base alle percentuali espresse nella tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro di determinazione scelta dall’Assicurato e viceversa. La indicata in polizza, secondo i seguenti criteri: • la perdita totale e ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi in caso di minorazionelimitazione della funzionalità, le percentuali della di cui alla tabella sopraindicata vengono sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi ; • in caso di perdita anatomica o funzionale asportazione parziale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali una falange terminale delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di Società riconoscerà una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale; • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate di tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; • in caso di mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa; • Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. L’invalidità permanente Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà erogata secondo corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. Ove un singolo infortunio interessi più arti o funzioni, l’invalidità complessiva è la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifichesomma delle singole invalidità, sino a raggiungere il grado massimo del 100%. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo L’indennizzo spettante si calcola moltiplicando la somma assicurata per invalidità permanente è per il grado percentuale di carattere personale invalidità accertata previa applicazione della franchigia scelta dall’Assicurato e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto indicata in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentariapolizza.

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Samples: irp.cdn-website.com, Condizioni Di Assicurazione Parte Comune

Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata L’indennizzo per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel il caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità invalidità permanente di grado superiore al 30%, è dovuto se la l’invalidità stessa si manifesta verifica, anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione, entro 2 due anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata invalidità accertato secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx e le percentuali di invalidità permanente previste valutazione stabilite dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e viceversasuccessive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l’intesa che l’indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo arto o di un arto viene organo è considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione è prevista l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per la La perdita anatomica o funzionale od anatomica di una della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità, previste dalla citata tabella per l’arto superiore destro, valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità citata tabella, l’indennizzo è stabilita tenendo conto, stabilito con riguardo riferimento alle percentuali dei casi elencatiindicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo lavorativa, indipendentemente dalla sua professioneprofessione dell’Assicurato. In caso di perdita anatomica ▪ Dell’arto superiore per disarticolazione scapolo omerale 85% 75% ▪ Del braccio al terzo medio o riduzione funzionale totale dell’avambraccio 75% 65% ▪ Della mano 70% 60% ▪ Di tutte le dita della mano 65% 55% ▪ Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale che non 80% renda possibile l’applicazione di un organo o apparecchio di protesi ▪ Di una coscia in qualsiasi altro punto 70% ▪ Di una gamba al terzo inferiore 50% ▪ Di un piede 50% ▪ Sordità completa di un arto già minoratoorecchio 15% ▪ Sordità completa bilaterale 60% ▪ Della facoltà visiva di un occhio 35% ▪ Della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% ▪ Di un rene con l’integrità del rene superstite 25% ▪ Della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% ▪ Del pollice e del primo metacarpo 35% 30% ▪ Del pollice 28% 23% ▪ Dell’indice 15% 13% ▪ Del medio 12% ▪ Dell’anulare 8% ▪ Delle ultime due falangi del mignolo 8% ▪ Dell’alluce e corrispondente metatarso 16% ▪ Dell’alluce 7% La denuncia della malattia che, le percentuali sopraindicate secondo parere medico, sembri comportare un’invalidità permanente, deve essere presentata per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Società che gestisce i sinistri, i cui estremi sono diminuite tenendo conto del riportati nella lettera di accettazione. La denuncia deve essere corredata dalla seguente documentazione: L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società che gestisce i sinistri, fornendo qualsiasi informazione quest’ultima ritenesse necessaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Trascorsi 240 giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o l’Assicurato dovranno presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità preesistentepermanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata. L’invalidità permanente verrà erogata secondo Qualora l’assicurazione prestata con la Franchigia presente polizza pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima validità della polizza, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di 6 mesi e non oltre i 18 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentariascadenza dell’assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di Infortunio che abbia invalidità permanente dell’Assi- curato per infortunio indennizzabile ai sensi di polizza la somma assicurata indicata in polizza. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è da corrispondersi secondo le seguenti modalità: • se l’infortunio ha come conseguenza una Invalidità un’invalidità permanente di grado inferiore al 60% della invalidità totale, Poste Assicura S.p.A. non corrispon- de alcun indennizzo; • se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%, se la stessa si manifesta entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 6660% della invalidità totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicuratoPoste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in polizza. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali Il grado di invalidità permanente previste dalla precitata verrà accertato facendo riferimento ai valori indicati nella tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro di seguito riportata: Perdita totale anatomica o funzionale del braccio 70% Perdita totale anatomica o funzionale dell’avambraccio o perdita della mano 60% Perdita totale anatomica o funzionale del pollice 18% Perdita totale anatomica o funzionale dell’indice 14% Perdita totale anatomica o funzionale del medio 8% Perdita totale anatomica o funzionale dell’anulare 8% Perdita totale anatomica o funzionale del mignolo 12% Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice 9% Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale di un dito della mano (tranne pollice) 1/3 del dito Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 25% Anchilosi dell’articolazione del gomito con angolazione tra 120°-70° quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 20% Anchilosi dell’articolazione del polso in totale estensione quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti pronosupinazione 10% Totale paralisi del nervo radiale 35% Totale paralisi del nervo ulnare 20% Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sopra metà coscia 70% Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto metà coscia, ma sopra il ginocchio 60% Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto il ginocchio, ma sopra la terza metà della gamba 50% Perdita totale anatomica o funzionale di un piede 40% Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi i piedi 100% Perdita totale anatomica o funzionale del solo alluce 5% Perdita totale anatomica o funzionale di un altro dito del piede 1% Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale dell’alluce 2,5% Anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 25% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi del sotto astragalo 15% Totale paralisi dello SPE 15% Perdita totale anatomica o funzionale di un occhio 25% Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa bilaterale 40% Perdita totale della voce 30% Stenosi nasale assoluta unilaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Conseguenze di fratture scomposte di una costola 1% Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale 12% Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale 5% Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo della 12° vertebra dorsale 10% Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare 10% Frattura del metamero sacrale 3% Frattura del metamero coccigeo con punta deformata 5% Conseguenze di un trauma da distorsione cervicale con contrazione muscolare e viceversa. La limitazione dei movimenti della testa e del collo 2% Perdita anatomica di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza alterazioni della crasi ematica 8% Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella sopra riportata, i criteri applicabili sono i seguenti: • la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemi- norazione, le percentuali della tabella sopraindicata sopra indicate vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; • nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica o funzionale di più organi od artitotale dell’arto stesso; • nel caso in cui l’invalidità permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionati, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali percen- tuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad a adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo profi- cuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto ; • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistentepermanente tenendo conto dell’e- ventuale applicazione di presidi correttivi; • la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’ap- plicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole per- centuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o pato- logiche preesistenti; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifichequindi non indennizzabili. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito Parimenti, nei casi di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavialiquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentariasenza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

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Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata per un Capitale assicurato Per le categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di € 30.000,00. Nel Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il contraente, Impiegati, in caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità sinistro, la Compagnia: • non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente di grado è pari o inferiore al 3% • se l’invalidità permanente è superiore al 303% e inferiore all’11%, se la stessa si manifesta entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicuratore corrisponde paga un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali ai punti di invalidità permanente previste dalla precitata tabella accertata, diminuita di 3 punti percentuali per l’arto somma assicurata • se l’invalidità permanente è superiore destro varranno al 10% e inferiore al 66%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata. Per la categoria Quadri direttivi, in caso di sinistro accaduto nello svolgimento delle attività extra-professionali, la Compagnia: • non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è pari o inferiore al 3% • se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore al 11%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata, diminuita di 3 punti percentuali per l’arto somma assicurata. • se l’invalidità permanente è superiore sinistro al 10% e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale inferiore al 66%, paga un indennizzo pari ai punti di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%invalidità permanente accertata. Per le singole falangi terminali delle ditacategorie Operai, escluso il polliceSoci Lavoratori, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione, in caso di sinistro, la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice Compagnia: • non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è stabilita nella metàpari o inferiore al 3% • se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore al 66%, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in paga un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi indennizzo pari ai punti di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo contoaccertata, con riguardo alle diminuita di 3 punti percentuali dei casi elencatiper somma assicurata. Categoria: Operai, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.Soci Lavoratori Somma assicurata: 1.000.000 euro

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Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata Se l'infortunio ha per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità un'invalidità permanente di grado superiore al 30%, se la stessa e questa si manifesta verifica entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunionel quale l'infortunio è avvenuto, l’Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazionela Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, sul Capitale assicuratosecondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000legge. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totalePer gli Assicurati xxxxxxx, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata citata tabella per l’arto l'arto superiore destro varranno per l’arto l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi . Se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità l'indennità viene stabilita mediante l’addizione l'addizione delle percentuali corrispondenti ad a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità L'indennità per la perdita funzionale od e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito Nei casi di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttaviagrado pari o superiore al 65% (sessantacinque per cento), se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentariasarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

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Samples: Polizza Per La Copertura Assicurativa Infortuni Dipendenti Che Utilizzano Il Proprio Mezzo Di Trasporto Per Missione Di Lavoro E Dipendenti Trasportati Su Detti Veicoli

Invalidità permanente da infortunio. La garanzia è prestata Se l'Infortunio ha per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente di grado superiore al 30%Permanente e questa si verifica, se la stessa si manifesta anche successivamente alla scadenza della copertura, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunionel quale l'Infortunio è avvenuto, l’Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia: • Percentuale di la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente accertata • Percentuale di Invalidità Permanente liquidata • Da 1 a 30% • 0 • 45% • 15% • dal 66% al 100% • 100% Per gli Assicurati xxxxxxx le totale indicata nel Certificato, sulla base delle percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro allegata 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e viceversa. successive modificazioni, con l’intesa che l’Indennizzo sia effettuato in capitale e non in forma di La perdita totale e irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata applicate vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità l'indennità viene stabilita mediante l’addizione l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità L'indennità per la perdita funzionale od ed anatomica di una falange del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito delle mani o dei piedi è stabilita in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente Invalidità Permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità sopraccitata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la complessiva diminuzione della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopraindicate sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità Invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia In caso di accertato mancinismo, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocataviceversa. Il diritto all’Indennizzo all’indennità per invalidità Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli erediè trasmissibile. Tuttavia, se l’Assicurato muore decede per causa indipendente cause indipendenti dall’Infortunio dopo prima che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legalepagato, l’Assicuratore paga la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa: - l’importo liquidato od offerto oggetto di sua eventuale offerta o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme di accordo con l’Assicurato, - in assenza di un’offerta della successione testamentariaCompagnia o di un accordo con l’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto all’articolo 6.1 | Obblighi in caso di Sinistro e articolo 6.3 | Criteri di indennizzabilità. L’accertamento dell’invalidità permanente La Compagnia si impegna a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga comunicare agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite aventi diritto, l’esito della valutazione del Sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione successiva secondo le norme della successione testamentariaelencata all’articolo 6.1 | Obblighi in caso di Sinistro.

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Samples: Convenzione Infortuni Rischi Individuali