Common use of Invalidità permanente da infortunio Clause in Contracts

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 17-18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha La garanzia è prestata per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza un’invalidità una Invalidità permanente o questa di grado superiore al 30%, se la stessa si verifica manifesta entro due 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodell’Infortunio, l’Impresa riconosce all’Assicurato l’Assicuratore corrisponde un grado Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di invalidità Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia:  Percentuale di Invalidità Permanente accertata  Percentuale di Invalidità Permanente liquidata  Da 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire 30%  0  45%  15%  dal primo punto 66% al 100%  100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanentepermanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di una indennità pari a falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella indicata di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, che costituisce parte integrante del contrattocon riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di infortunio liquidabile a termini perdita anatomica o riduzione funzionale di polizzaun organo o di un arto già minorato, che determini un le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente pari o superiore verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola 6 mesi e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione non oltre i 18 mesi dalla data del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento verificarsi dell’Infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazionil’ha provocata. Il diritto all’indennità all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dall’Infortunio dopo che l’indennità l’Indennizzo sia stata liquidata stato liquidato o comunque offerta offerto in misura determinatadeterminata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Impresa l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria testamentaria. Mod. NET/0209/01 - Ed. 01-2022 L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o legittimacomunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.

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Samples: Convenzione Collettiva

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità una invalidità permanente o e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado l’Assicuratore liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti previste dalla precitata tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e s.m.iviceversa. Sull’invalidità permanente così determinataLa perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, l’Impresa liquideràle percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata le percentuali previste nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore predetta tabella sono addizionate fino al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente massimo del 100% (cento percento)per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di infortunio liquidabile a termini perdita anatomica o riduzione funzionale di polizzaun organo o di un arto già minorato, che colpisca un alunno orfano le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di preesistente. Il grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare viene stabilito al momento in caso di perdita totalecui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, anatomica o funzionale di un arto superioreal più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. A parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro la garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia: • non si farà luogo a indennizzo per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 755% (settantacinque cinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Tutti i tipi di xxxxx a Euro 200.000,00 seguito di infortunio non sono coperti da questa polizza Limitatamente al solo ambito professionale l’Assicuratore garantisce il pagamento dell’Indennizzo stabilito in polizza per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel il caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità contagio da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza e certificato da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, appositi test clinici secondo le norme della successione testamentaria o legittima.seguenti scadenze e modalità:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità una invalidità permanente o e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado l’Assicuratore liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti previste dalla precitata tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e s.m.iviceversa. Sull’invalidità permanente così determinataLa perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, l’Impresa liquideràle percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata le percentuali previste nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore predetta tabella sono addizionate fino al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente massimo del 100% (cento percento)per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di infortunio liquidabile a termini perdita anatomica o riduzione funzionale di polizzaun organo o di un arto già minorato, che colpisca un alunno orfano le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di preesistente. Il grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare viene stabilito al momento in caso di perdita totalecui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, anatomica o funzionale di un arto superioreal più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. A parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro la garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia:  non si farà luogo a indennizzo per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 755% (settantacinque cinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Tutti i tipi di xxxxx a Euro 200.000,00 seguito di infortunio non sono coperti da questa polizza. Limitatamente al solo ambito professionale, l’Assicuratore garantisce il pagamento dell’Indennizzo stabilito in polizza per le combinazioni A, B, il caso di contagio da virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o da Epatite B o C, D ed E occorso all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità certificato da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, appositi test clinici secondo le norme della successione testamentaria o legittima.seguenti scadenze e modalità:

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Samples: www.amtrust.it

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 1822-1923, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxxmancini). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2022

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente (a) Rischio assicurato Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è l’Invalidità Permanente a seguito di Infortunio in misura pari o questa si verifica entro due anni dal giorno superiore a 67%, da valutarsi in base al DL 38 del 23.02.2000 INAIL e successive modifiche. L’Assicuratore liquida una Prestazione pari ad Euro 100.000,00=. Tale Prestazione è dovuta solo a seguito dell’accertamento dei postumi permanenti (cioè a stabilizzazione avvenuta del quadro clinico) causati dall’Infortunio verificatosi nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini corso di polizza, e comunque entro 18 mesi dalla data di accadimento dall’evento lesivo. Con riferimento alla garanzia “IP DA INFORTUNIO”, per ogni annualità assicurativa la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato, anche in relazione agli eventi che determini un grado occorrano al Nucleo Familiare di invalidità permanente pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) quest’ultimo, non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=. In ogni caso, per ogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP DA INFORTUNIO” non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00= ed è limitata a n. 2 Sinistri. Per tutta la durata della invalidità totalecopertura, verrà riconosciuta all’Assicurato ivi comprese le ipotesi di tacito rinnovo, la prestazione assicurativa relativa alla garanzia “IP DA INFORTUNIO” potrà essere liquidata una invalidità permanente del 100% (cento percento)sola volta per l’Aderente ed una sola volta per ciascuno dei componenti il Nucleo Familiare. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente L’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 7567% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà dovrà configurarsi in conseguenza di un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E singolo evento infortunante e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati calcolata sulla base dei postumi complessivi derivati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata eventi o comunque offerta Sinistri verificatisi in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimaannualità diverse.

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Samples: hellobank.it

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità una invalidità permanente o e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado l’Assicuratore liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti previste dalla precitata tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e s.m.iviceversa. Sull’invalidità permanente così determinataLa perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, l’Impresa liquideràle percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata le percentuali previste nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore predetta tabella sono addizionate fino al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente massimo del 100% (cento percento)per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di infortunio liquidabile a termini perdita anatomica o riduzione funzionale di polizzaun organo o di un arto già minorato, che colpisca un alunno orfano le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di preesistente. Il grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare viene stabilito al momento in caso di perdita totalecui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, anatomica o funzionale di un arto superioreal più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. A parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro la garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia: • non si farà luogo a indennizzo per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 755% (settantacinque cinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Tutti i tipi di xxxxx a Euro 200.000,00 seguito di infortunio non sono coperti da questa polizza Limitatamente al solo ambito professionale l’Assicuratore garantisce il pagamento dell’Indennizzo stabilito in polizza per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel il caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità contagio da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza e certificato da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, appositi test clinici secondo le norme della successione testamentaria o legittima.seguenti scadenze e modalità:

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Samples: malpractice.it

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità una invalidità permanente o e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti previste dalla precitata tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e s.m.iviceversa. Sull’invalidità permanente così determinataLa perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, l’Impresa liquideràle percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata le percentuali previste nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore predetta tabella sono addizionate fino al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente massimo del 100% (cento percento)per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di infortunio liquidabile a termini perdita anatomica o riduzione funzionale di polizzaun organo o di un arto già minorato, che colpisca un alunno orfano le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di preesistente. Il grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare viene stabilito al momento in caso di perdita totalecui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro al più tardi entro 730 (sinistro per i xxxxxxx)settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, Tale garanzia è prestata con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) l’applicazione della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per franchigia indicata nell’allegato alla polizza denominato “ Franchigia invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimada infortunio” ove presente.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha La garanzia è prestata per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza un’invalidità una Invalidità permanente o questa di grado superiore al 30%, se la stessa si verifica manifesta entro due 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodell’Infortunio, l’Impresa riconosce all’Assicurato l’Assicuratore corrisponde un grado Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di invalidità Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia:  Percentuale di Invalidità Permanente accertata  Percentuale di Invalidità Permanente liquidata  Da 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire 30%  0  45%  15%  dal primo punto 66% al 100%  100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanentepermanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di una indennità pari a falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella indicata di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 18-19D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, che costituisce parte integrante del contrattocon riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di infortunio liquidabile a termini perdita anatomica o riduzione funzionale di polizzaun organo o di un arto già minorato, che determini un le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente pari o superiore verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola 6 mesi e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione non oltre i 18 mesi dalla data del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento verificarsi dell’Infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazionil’ha provocata. Il diritto all’indennità all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dall’Infortunio dopo che l’indennità l’Indennizzo sia stata liquidata stato liquidato o comunque offerta offerto in misura determinatadeterminata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Impresa l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria testamentaria. Mod. NET/0207/01 - Ed. 01-2022 L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o legittimacomunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.

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Samples: Convenzione Collettiva

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa riconosce all’Assicurato un grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, l’Impresa liquiderà, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 1820-1921, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx). Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli studenti durante il tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà riconosciuto nel caso di infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2020