Common use of Invalidità permanente da infortunio Clause in Contracts

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:

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Samples: www.solimenelavello.edu.it, www.liceoreginamargherita.edu.it, www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, ,con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteA riportata a pagina 47 delle presenti condizioni generali di assicurazione. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:

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Samples: icsangiovanni.edu.it, www.icsanveromilis.edu.it, iclottojesi.edu.it

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteScheda di Offerta Tecnica. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:

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Samples: www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it, Assicurazione Kasko Revisori, www.iisluigicremona.edu.it

Invalidità permanente da infortunio. a) Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutoun’Invalidità Permanente definitiva, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata tale garanzia, secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 annessa al T.U. sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni qualsiasi Invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del DPR 30/06/1965 30.06.1965 n. 1124 - per l’industria - e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, modificazioni con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di franchigie Invalidità Permanente previste dal citato decreto dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanenteviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionemani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di rottura Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata indipendentemente dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:sua professione.

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Samples: nursingup.it, Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:

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Samples: icstoniatti.edu.it, ic19bologna.edu.it, www.icozzanoemilia.it

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicu- razione che abbia come conseguenza una invalidità permanente Invalidità Permanente totale e questa que- sta si verifica verifichi entro due 2 (due) anni dal giorno nel dal quale l’infortunio l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato l’Impresa corrisponde per tale titolo un indennizzo sulla somma assicurata Indennizzo pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza per il Invalidità Permanente. Nel caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata Invalidità Permanente parziale, l’Impresa corrisponde un Indenniz- zo secondo la le modalità sotto riportate ed in base alle percentuali indicate nella tabella contenuta nell'allegato contenute nel T.U. per gli “Infortuni su Lavoro e le Malattie Professiona- li” (allegato n. 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 al D.P.R. 30.6.1965, N. 1124) conosciute anche come TABELLE INAIL e successive modifiche. • Nei casi di mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente previste per l’ar- to superiore destro, integrazioni e/varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. • Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le per- centuali indicate nel sopra citato T.U., vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta. • Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sotto ripor- tata, l’Indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendente- mente dalla Attività Professionale esercitata dall’Assicurato. • La perdita totale, anatomica o interpretazionifunzionale, di più organi o arti comporta l’ap- plicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole per- centuali dovute per ciascuna lesione, con rinuncia in ogni il massimo assoluto del 100%. • In caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale anatomica o irrimediabile dell'uso riduzione funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazionegià minorato, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perdutasotto richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi • Nel caso di perdita anatomica menomazioni di uno o funzionale più dei distretti anatomici e/o articolari di più organi o artiun singolo arto, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Permanente sarà effettuata con le seguenti modalità: Il diritto all’indennizzo alla Indennità per invalidità permanente Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dall’Infortunio dopo che l’indennizzo la Indennità sia stato liquidato o comunque offerto stata offerta in misura determinata dalla Compagniadeterminata, quest’ultima l’Impresa paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato Beneficiari l’importo liquidata liquidato od offerto. Inoltre rimane ferma Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) --- Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto chefunzione masticatoria:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni,, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni,

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica manifesta entro due 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata assoluta secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia le disposizioni seguenti ed in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella base alle percentuali indicate nella “Tabella INAIL” di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 Luglio 2000, salvo quanto previsto alla Sezione 1 Artt. 1.5 e 1.6, Sezione 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteArt. 2.5, Sezione 3 Art. 3.4, Sezione 4 Art. 4.4, Sezione 5 Art. 5.4, Sezione 6 Art. 6.4 e Sezione 9 Art. 9.4. La perdita totale o assoluta ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; : se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o artiod arti in uno stesso infortunio, l'indennizzo l’indennità viene stabilito stabilita mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di rottura invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessale percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, come previsto alla lettera C. del presente articolole percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto all’indennizzo alla indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo la indennità sia stato liquidato stata liquidata o comunque offerto offerta in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazionedeterminata, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato ai beneficiari l’importo liquidata liquidato od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni 730 giorni dal giorno nel quale l’infortunio è é avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo per tale titolo l’indennità indicata nel Certificato di Assicurazione e calcolata sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata assoluta, secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni1124, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di franchigie Invalidità Permanente previste dal citato decreto dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanenteviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionemani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di rottura Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi indicati, della misura nella quale é per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessaindipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, come previsto alla lettera C. le percentuali sono diminuite tenendo conto del presente articologrado di invalidità preesistente. Il diritto all’indennizzo grado di Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 giorni dal giorno dell'infortunio. Qualora fosse prevista per invalidità permanente è tale garanzia l’applicazione di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttaviauna franchigia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto questa viene indicata nel Certificato di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Infortuni, Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. E. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:

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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha Nel caso si concretizzi in capo all’Assicurato una Invalidità permanente da Infortunio e detta Invalidità risulti avere un grado pari o superiore al 66% (vedi tabella art. 26), e, al momento del sinistro sia completamente trascorso il Periodo di Carenza, l’Impresa corrisponderà un indennizzo, nel limite massimo di € 20.000,00 per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabilesingola copertura assicurativa. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicatanessun caso comunque, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato: a) un Indennizzo di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale importo maggiore di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, € 20.000,00 anche in caso di premorienza più polizze esistenti in capo al medesimo Assicurato; b) più di quest’ultimo rispetto 1 indennizzo per Sinistro e per l’intera durata della singola copertura assicurativa. Periodo di Carenza (vedi Glossario per la definizione) pari a 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza di ogni singola copertura assicurativa. Periodo di Franchigia (vedi Glossario per la definizione) non operante per la presente garanzia. Ricovero in Struttura Ospedaliera con Pernottamento A seguito di infortunio che richieda il ricovero dell’Assicurato in Struttura Ospedaliera, trascorso l’iniziale periodo di Carenza previsto dal contratto, e lo stesso si protragga per almeno 2 (due) giorni consecutivi, quindi con almeno 1 (uno) di pernottamento nella struttura stessa, l’Impresa riconosce a titolo di indennizzo nei confronti dell’Assicurato, una indennità corrispondente, in 365esimi, all’importo del canone di noleggio versato al termine Contraente e non goduto, per tutta la durata del ricovero, fino ad un massimo di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora 6 canoni di noleggio e comunque entro un massimo di € 2.000,00 per ogni singola copertura assicurativa. Periodo di Carenza (vedi Glossario per la morte sia sopraggiunta definizione) pari a 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza di ogni singola copertura assicurativa. Periodo di Franchigia (vedi Glossario per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante definizione) non operante per la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:presente garanzia.

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