INTERVENTI SOSTITUTIVI Clausole campione

INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza FER a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile dell’Appalto o Direttore Gestionale, a suo insindacabile giudizio allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro, provvedere con interventi sostitutivi all’espletamento dei servizi e compiti non svolti dall’impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni. Tale provvedimento non pregiudica l’irrogazione delle penali di cui all’art. 15 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’intervento sulle UMI è eseguito congiuntamente da tutti i proprietari degli edifici e delle unità immobiliari che compongono la UMI. Qualora i proprietari di una o più unità immobiliari siano irreperibili o indisponibili a partecipare all’intervento, la procedura di riferimento da adottare è quella indicata all’interno della L.R. 16/2012 (art.7, commi 8, 9 e 10) e viene di seguito riassunta: 1. Nei casi in cui vi siano proprietari di unità immobiliari irreperibili o indisponibili, i proprietari interessati che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell’UMI in base all’imponibile catastale, si costituiscono in consorzio; 2. Il comune (secondo quanto previsto dall’art. 7, commi 8 e 9 e dall’art. 14, comma 3 della L.R. 16/2012) provvede all’occupazione temporanea delle unità immobiliari dei proprietari irreperibili o indisponibili necessaria all’attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione; 3. Il consorzio consegue pertanto la piena disponibilità dell’intera UMI e beneficia dei contributi per la ricostruzione spettanti per la stessa. La stessa procedura può essere applicata ai: - condomìni formalmente costituiti e già perimetrati dal comune come UMI (in tal caso il consorzio è sostituito dal condominio stesso); - condomìni formalmente costituiti che richiederanno al comune la perimetrazione come UMI; - condomìni di fatto che deliberano a maggioranza (in base al valore delle unità immobiliari) e chiedono al comune la perimetrazione come UMI. Le fasi del percorso che, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i condomìni dovranno seguire con la deliberazione dell’assemblea (se formalmente costituiti) o dei proprietari (nel caso di condomìni di fatto), seguono anche le indicazioni riportate al paragrafo 3 delle Linee Guida.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza Ferrovie a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza “Ferrovie” a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza FUC a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.
INTERVENTI SOSTITUTIVI. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. … si ripropone (visto che la questione riguarda anche l’affidatario principale) la questione relativa ai controlli.. Mentre per l’inadempimento contributivo c’è il Durc, come fa la SA a verificare l’inadempimento retributivo?  inserire nel contratto una clausola generale che obbliga l’appaltatore a fornire informazioni periodiche alla SA e che, a sua volta, si obbliga a imporre tale obbligo al subappaltatore o esecutore (soluzione soft);  inserire nel contratto una clausola che obbliga l’appaltatore a comunicare alla SA le retribuzione ai propri dipendenti e che, a sua volta, si obbliga a imporre tale obbligo al subappaltatore o esecutore (soluzione mediana);  inserire nel contratto una clausola che obbliga l’appaltatore ad autocertificare alla SA le retribuzione ai propri dipendenti e che, a sua volta, si obbliga a imporre tale obbligo di certificazione al subappaltatore o esecutore (soluzione hard!); L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,...
INTERVENTI SOSTITUTIVI. 1. Il soggetto attuatore si obbliga a stipulare la presente convenzione urbanistica entro 180 (centottanta) giorni dall’intervenuta efficacia della deliberazione di approvazione definitiva del Piano di recupero. 2. Il soggetto attuatore, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, autorizza sin da ora il Comune di Bergamo a sostituirlo, previa messa in mora con un preavviso di almeno 90 giorni, nella esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse non venissero intraprese o ultimate nei termini prescritti, fossero eseguite in contrasto con i permessi di costruire o non contemporaneamente alla edificazione delle costruzioni o con gravi irregolarità e negligenze tali da pregiudicare la condotta dei lavori o la loro ottimale esecuzione. In tal caso il soggetto attuatore riconosce al Comune la facoltà di incamerare, anche anticipatamente, le fidejussioni di cui al successivo articolo 21 per l’importo previsto per i singoli lavori, nonché, a consuntivo delle spese, l’eventuale importo residuo a conguaglio e a saldo. In caso di eccedenza di spesa rispetto all’importo delle fidejussioni la stessa verrà corrisposta al Comune dal soggetto attuatore entro 60 giorni dalla relativa richiesta.