Common use of INTERVENTI SOSTITUTIVI Clause in Contracts

INTERVENTI SOSTITUTIVI. L’intervento sulle UMI è eseguito congiuntamente da tutti i proprietari degli edifici e delle unità immobiliari che compongono la UMI. Qualora i proprietari di una o più unità immobiliari siano irreperibili o indisponibili a partecipare all’intervento, la procedura di riferimento da adottare è quella indicata all’interno della L.R. 16/2012 (art.7, commi 8, 9 e 10) e viene di seguito riassunta: 1. Nei casi in cui vi siano proprietari di unità immobiliari irreperibili o indisponibili, i proprietari interessati che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell’UMI in base all’imponibile catastale, si costituiscono in consorzio; 2. Il comune (secondo quanto previsto dall’art. 7, commi 8 e 9 e dall’art. 14, comma 3 della L.R. 16/2012) provvede all’occupazione temporanea delle unità immobiliari dei proprietari irreperibili o indisponibili necessaria all’attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione; 3. Il consorzio consegue pertanto la piena disponibilità dell’intera UMI e beneficia dei contributi per la ricostruzione spettanti per la stessa. La stessa procedura può essere applicata ai: - condomìni formalmente costituiti e già perimetrati dal comune come UMI (in tal caso il consorzio è sostituito dal condominio stesso); - condomìni formalmente costituiti che richiederanno al comune la perimetrazione come UMI; - condomìni di fatto che deliberano a maggioranza (in base al valore delle unità immobiliari) e chiedono al comune la perimetrazione come UMI. Le fasi del percorso che, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i condomìni dovranno seguire con la deliberazione dell’assemblea (se formalmente costituiti) o dei proprietari (nel caso di condomìni di fatto), seguono anche le indicazioni riportate al paragrafo 3 delle Linee Guida.

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Sources: Linee Guida, Linee Guida