SO PROGETTI NAPOLI E ITINERARIO NAPOLI BARI CONVENZIONE
N. /2022
REPERTORIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) S.p.A.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE INVESTIMENTI AREA SUD
SO PROGETTI NAPOLI E ITINERARIO NAPOLI BARI CONVENZIONE
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta Arechi - Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa D’Amalfi”, comprensiva di armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell’intervento e degli impianti di fermata e stazione.
DIREZIONE ACQUISTI
CIG: …………….…
FRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita
IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, …….., nato a
……… il…………….., nella sua qualità di …………………munito dei
necessari poteri giusto (di seguito, per
brevità, “RFI” o “Committente”)
E
…………………………, con sede in ……………, capitale sociale euro.
…………………………, REA n. iscritta presso il Registro delle
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Pag. 1/235
Imprese di …………………………, codice fiscale e
Partita IVA n , per la quale interviene nel presente Atto il Sig.
…………………………, nato a ……………, il , nella sua qualità
di …………………………, munito dei necessari poteri giusta procura
……………. (di seguito, per brevità, “Appaltatore”), nel seguito, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il Committente, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma
di…………………., Progetto NPP 376 – Completamento
metropolitana di Salerno: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto
Repertorio …………….. approvazione n. ……. in data del
Sig. ……………………………………… Network …-
CUP J44G19000010001 ha la necessità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa D’Amalfi”, comprensiva di armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell’intervento e degli impianti di fermata e stazione.
b) RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita
procedura n ……….… ai sensi della Parte II, Titolo VI del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria
……………….;
c) con lettera prot. n.………. in data …………………. RFI ha dato
comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Pag. 2/235
d) con lettera prot. n. … in data … … è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
e) con lettera prot. n… in data … … ricevuta dall’Appaltatore in data
... ... ... ... ... ... è stato comunicato all’Appaltatore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva (inserire solo nell’eventualità in cui RFI richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che,
………………………………………………………………………
…………………………………………………………...................
e che pertanto il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.5 delle Condizioni Generali di Contratto
di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2;
f) l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;
g) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE
Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con il presente Contratto, RFI affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati
ARTICOLO 1
Pag. 3/235
e/o ad essa allegati, nonché nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa D’Amalfi”, comprensiva di armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell’intervento e degli impianti di fermata e stazione.
La tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno prevede la realizzazione di una linea a semplice binario, di lunghezza complessiva pari a circa 9 km, in affiancamento al binario dispari della linea in esercizio a doppio binario della tratta Salerno –Battipaglia. La linea metropolitana è progettata con una velocità di percorrenza media pari a 75 km/h.
Il tracciato ha inizio nella stazione di Arechi, progressiva di progetto km 0+000, punto terminale dell’attuale tratto in esercizio della Metropolitana di Salerno, e termina nei pressi dell’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi, dove è prevista la realizzazione della nuova stazione Aeroporto.
Le nuove Fermate e le Stazioni previste nella realizzazione del prolungamento della linea Metropolitana sono le seguenti:
• Posto di Incrocio;
• Fermata Ospedale;
• Stazione di Pontecagnano;
• Stazione S. Xxxxxxx;
• Stazione Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi;
È prevista, inoltre, la soppressione della Stazione di Arechi, la quale diverrà fermata.
ARTICOLO 2
Pag. 4/235
Gli interventi oggetto del presente contratto saranno realizzati in due fasi funzionali di seguito descritte:
- la Prima Fase Funzionale prevede la realizzazione del binario della metropolitana a partire dalla stazione di Arechi, punto terminale dell’attuale tratto in esercizio della Metropolitana di Salerno, fino alla pk 3+250 di progetto. Le opere civili, comprensive di corpo stradale ed idraulica di piattaforma, saranno realizzate fino alla pk 3+564 in corrispondenza della spalla nord del nuovo ponte sul Picentino. In questa prima fase è prevista la costruzione della fermata ubicata tra Arechi e Pontecagnano in prossimità del futuro Ospedale “San Xxxxxxxx xx Xxx e Ruggi d’Xxxxxxx”. Tale impianto sarà preceduto dal posto d’incrocio “PM S. Xxxxxxxx” da realizzarsi con le necessarie predisposizioni per l’eventuale e futura realizzazione di una nuova fermata.
La prima Fase dovrà essere autoconsistente, consentendo la piena funzionalità e utilizzabilità di tutti gli impianti realizzati.
- la Seconda Fase Funzionale prevede la realizzazione della porzione di tracciato tra le pk 3+250 e pk 9+050 di fine progetto e comprende anche l’adeguamento del PRG della stazione esistente di Pontecagnano, la realizzazione della fermata di Sant’Xxxxxxx, con binario di precedenza/incrocio, ed infine in corrispondenza dell’Aeroporto di Pontecagnano è da prevedersi la realizzazione di una nuova fermata sia sulla linea metropolitana che sull’attuale linea Salerno- Battipaglia.
La Progettazione Esecutiva (d’ora in avanti, anche, “Progetto Esecutivo” o “PE”) dovrà essere redatta in conformità al “Progetto Definitivo” (d’ora in avanti, anche, “Progetto Definitivo” o “PD”) (Allegato n. 14) posto a base di gara, ivi compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) allegato al
ARTICOLO 2
Pag. 5/235
presente atto, nel rispetto della normativa applicabile, delle prescrizioni e specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 43 (Documenti facenti parte del contratto) e in particolare:
a) “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (d’ora in avanti anche “PPP”) (Allegato n.7.2);
b) “Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche “MdP”) (Allegato n.7.1);
c) l’art. 20 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” di cui al successivo art. 3 comma 2 (Allegato n. 1).
d) Specifica Informativa BIM (Allegato n. 48).
Il Progetto Esecutivo dovrà essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
2. I lavori consistono principalmente nella realizzazione di:
A) OPERE CIVILI
⮚ Demolizione di Fabbricati interferenti;
⮚ Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;
⮚ Rilevati Ferroviari così come indicati nel progetto Definitivo:
o RI01 Rilevato ferroviario da pk 0+000,00 a pk 0+647,00
o RI02 Rilevato ferroviario da pk 0+647,00 a pk 1+027,00
o RI03 Rilevato ferroviario da pk 1+027,00 a pk 1+567,00
o RI04 Rilevato ferroviario da pk 1+615,00 a pk 3+565,00
o RI05 Rilevato ferroviario da pk 3+615,00 a pk 3+667,00
o RI06 Rilevato ferroviario da pk 3+667,00 a pk 5+326,00
o RI07 Rilevato ferroviario da pk 5+326,00 a pk 5+875,00
o RI08 Rilevato ferroviario da pk 5+875,00 a pk 6+337,00
ARTICOLO 2
Pag. 6/235
o RI09 Rilevato ferroviario da pk 6+337,00 a pk 6+830,00
o RI10 Rilevato ferroviario da pk 6+890,00 a pk 7+920,00
o RI11 Rilevato ferroviario da pk 7+945,00 a pk 8+714,00
o RI12 Rilevato ferroviario da pk 8+714,00 a pk 9+055,00
o RI13 Rilevato ferroviario da pk 3+667,00 a pk 5+326,00
⮚ Viadotti, strutture scatolari, ponti come indicati nel Progetto Definitivo:
o VI01 Viadotto Fuorni pk 1+591,41
o VI02 Viadotto Piacentino pk 3+5900,00
o VI03 Viadotto Torrente Asa pk 6+860,00
o VI04 Viadotto Fosso Diavoloni pk 7+931,00
o IN30 Tombino alla pk 0+050,00
o IN02 Tombino alla pk 0+908,00
o IN03 Sottopasso pedonale pk 0+986,00
o IN05 Tombino alla pk 1+261,00
o IN31 Tombino alla pk 1+700,00
o IN06 Sifone alla pk 1+859
o IN07 Tombino alla pk 1+881,00
o IN08 Sifone Doppia Canna alla pk 2+314,00
o IN09 Tombino doppia canna 3.00x2.00 e 3.00x1.20 alla pk 2+346:
o IN10 Sifone Doppia Canna alla pk 2+653,00
o IN11 Sifone Doppia Canna alla pk 3+008,00
o IN12 Sifone Doppia Canna alla pk 3+210,00
o IN15 Tombino alla pk 4+070,00
o IN16 Prolungamento Tombino esistente alla pk 4+340,00
o IN18 Sifone Doppia Canna alla pk 4+870,00
ARTICOLO 2
Pag. 7/235
o IN19 Sifone Doppia Canna alla pk 5+096,00
o IN20 Tombino alla pk 5+123,00
o IN22 Tombino alla pk 5+458,00
o IN23 Tombino alla pk 5+624,00
o IN26 Tombino 10,00x3.50 alla pk 6+071,00
o IN27 Tombino alla pk 6+249,00
o IN28 Tombino alla pk 6+385,00
o IN29 Tombino doppia canna 3.50x2.00 e 3.50x1.20 alla pk 6+629,00
⮚ Cavalcavia, sottovia come indicati in Progetto Definitivo:
o SL01 sottovia esistente Stazione Arechi
o SL02 sottopasso posto di incrocio
o SL03 sottovia esistente Via Colombo Km 5+200 (Km 63+637 LS)
o SL04 sottovia esistente Via Conforti Km 5+870 (Km 64+366 LS)
o SL05 sottovia esistente Via Xxxxxxx Xxxx Km 7+905 (Km 66+406 LS)
o IV01 Cavalcaferrovia Via Xxxxxx - NV02
⮚ Fabbricati tecnologici così come indicati nel Progetto Definitivo:
o FA01 Fabbricato SSE Pontecagnano
o FA02 Fabbricato ENEL SSE
o FA03 Fabbricato Tecnologico PPM – Ospedale
o FA04 Fabbricato Tecnologico Locale Consegna Pontecagnano
o FA05 Fabbricato Tecnologico Cabina MT-BT Pontecagnano
o FA06 Fabbricato Tecnologico PPM AC -Pontecagnano
o FA07 Fabbricato Tecnologico PPM - S.Xxxxxxx
ARTICOLO 2
Pag. 8/235
o FA08 Fabbricato Tecnologico PPM - Aeroporto
o FA09 Fabbricato Tecnologico PPM – Mercatello
⮚ Fabbricati viaggiatori così come indicati nel Progetto Definitivo:
o FV01- Stazione di Arechi, comprensiva di:
▪ Fabbricato viaggiatori
▪ Banchina a isola
o FV02- Fermata Ospedale, comprensiva di:
▪ Banchina e pensilina
▪ Parcheggio
o FV03- Stazione di Pontecagnano, comprensivo di:
▪ Fabbricato Viaggiatori e Piazzale
▪ Sottopassaggio da dismettere
▪ Nuovo Sottopassaggio
▪ Banchina laterale e Banchina a isola
▪ Sottopassaggio di Servizio
o FV04- Stazione di S.Xxxxxxx, comprensiva di:
▪ Pensilina ingresso Viaggiatori - Stazione S. Xxxxxxx
▪ Scale pensilina di ingresso
▪ Parcheggio
▪ Nuovo Sottopassaggio
▪ Banchina e pensilina a isola
o FV05- Stazione di Pontecagnano Aeroporto, comprensiva di:
▪ Fabbricato Viaggiatori e Piazzale
▪ Sottopassaggio Viaggiatori
▪ Banchina a isola Metro SA
ARTICOLO 2
Pag. 9/235
▪ Banchina a isola e laterale SA-BT
▪ Fabbricato Viaggiatori e Piazzale
▪ Sottopassaggio Emergenza
⮚ Nuove viabilità così come indicato nel Progetto Definitivo:
o NV01 Nuova Viabilità per accesso Fermata Ospedale
o NV02 Adeguamento Viabilità via Xxxxxx
o NV03 Viabilità di collegamento alla nuova stazione di S. Xxxxxxx
o NV04 Viabilità di accesso stazione S. Xxxxxxx e Nuova rotatoria
o NV05 Nuova Viabilità accesso parcheggio Stazione Aeroporto
o NV06 Adeguamento Viabilità SS18
o NV07 Viabilità di accesso al PMZ di Pontecagnano
o NV08 Viabilità di accesso alla proprietà privata
B) IMPIANTI TECNOLOGICI:
• ARMAMENTO FERROVIARIO: SF – Sovrastruttura ferroviaria
Le rotaie saranno del profilo 60E1, con massa lineica 60 Kg/m, in acciaio di qualità R260. È stato previsto l'impiego di traverse tipo RFI 230 costituite da manufatti monoblocchi in C.A.V.P di lunghezza 2,30 m, poste rispettivamente ad interasse di 0,60 m.
Gli attacchi saranno conformi alla relativa specifica tecnica di fornitura RFI.
La massicciata sarà costituita con pietrisco tenace (di 1^ categoria secondo la declaratoria FS) disposta con una sezione tale da garantire lungo tutto l’intervento uno spessore minimo di pietrisco sotto il piano d’appoggio delle traverse in corrispondenza della rotaia più bassa pari a 0.35m.
ARTICOLO 2
Pag. 10/235
Gli scambi saranno conformi allo standard di RFI.
Gli scambi posti sui binari di corsa corrispondono alle seguenti tipologie:
o 60 UNI/400/0,074
o 60 UNI/400/0,094
o 60 UNI/250/0,092
In conformità alla specifica tecnica DI TCAR SF AR 01 001 A del Lug.-
99 vengono installati paraurti ad assorbimento di energia in corrispondenza di binari tronchi. Nello specifico è prevista la posa in opera di paraurti di Tipo 1 da installare alle testate di binari tronchi adibiti alla circolazione dei treni viaggiatori, richiedono uno spazio di frenatura di 10m e consentono di arrestare convogli di massa massima 650t alla velocità di 15 km/h.Sono previste le seguenti WBS di armamento:
o SF01"sovrastruttura ferroviaria intera tratta"
o SF02 “Sovrastruttura ferroviaria fasi Pontecagnano”
• Impianti di Luce e Forza Motrice (LFM) :
o LF01 Fermata Mercatello - Posto Tecnologico
o LF02 Fermata Arechi - Adeguamento
o LF03 Posto Incrocio e Fermata M9 Ospedale
o LF04 Pontecagnano LS esistente e Metro
o LF05 Fermata M11 Sant'Xxxxxxx
o LF06 Stazione M12 Aeroporto di Salerno "Costa d'Amalfi"
o LF11 Impianti LFM Nuova Viabilità per accesso Fermata Ospedale
o LF12 Impianti LFM Adeguamento Viabilità via Xxxxxx
o LF13 Impianti LFM Viabilità di collegamento alla nuova
ARTICOLO 2
Pag. 11/235
stazione di S. Xxxxxxx.
o LF14 Impianti LFM Viabilità di accesso stazione S.Xxxxxxx
o LF15 Impianti LFM Viabilità accesso stazione e parcheggio Stazione M12 Aeroporto
o LF16 Impianti LFM Adeguamento Viabilità SS18
o LF17 Impianti LFM Nuovo accesso PMZ
• Linea di Contatto:
o LC01 Stazione di Salerno
o LC02 Tratta Salerno / Mercatello
o LC03 Stazione di Mercatello
o LC04 Tratta Mercatello / Arechi
o LC05 Fermata di Arechi
o LC06 Punto di incorcio
o LC07 Tratta Punto d'incorcio / Pontecagnano
o LC08 Stazione di Pontecagnano
o LC09 Stazione di S. Xxxxxxx
o LC10 Tratta X. Xxxxxxxx / Aeroporto Salerno Costa D'Amalfi
o LC11 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx X'Xxxxxx
• Realizzazione SSE MT Pontecagnano con relativo piazzale tecnologico, fabbricati tecnologici e cabina TE.
• Impianti Meccanici:
o IT01 Impianti meccanici - Viabilità NV05
o IT02 Impianti meccanici - Viabilità NV05
o IT20 Impianti meccanici - Fabbricato tecnologico e cabina Pontecagnano
ARTICOLO 2
Pag. 12/235
o IT11 Impianti meccanici -PPM S.Xxxxxxx
o IT12 Impianti meccanici -PPM Aeroporto -Stazione di Aeroporto di Salerno
o IT06 Impianti meccanici -PPM Mercatello
o IT09 Impianti meccanici - PPM Ospedale (PO S.Xxxxxxxx)
o IT10 Impianti meccanici - Pontecagnano fermata
o AI20 Impianti Safety - Pontecagnano Fabbricato tecnologico,
Fermata, cabina e fabbricato
o AN20 Impianti Security - Pontecagnano Fabbricato tecnologico, Fermata, cabina e fabbricato
o AI11 Impianti Safety – PPM X. Xxxxxxx, Fermata X.Xxxxxxx xxxxxxxx, ascensori e sottopassi
o AN11 Impianti Security – PPM X. Xxxxxxx, Fermata X.Xxxxxxx xxxxxxxx, ascensori e sottopassi
o AI12 Impianti Safety – PPM Stazione Aeroporto, banchine, ascensori e sottopassi
o AN12 Impianti Security – PPM Stazione Aeroporto, banchine,
o ascensori e sottopassi
o AI06 Impianti Safety - PPM Mercatello
o AN06 Impianti Security - PPM Mercatello
o AI09 Impianti Safety – PPM Fermata Ospedale, banchina
o AN09 Impianti Security - PPM Ospedale (PO S. Xxxxxxxx) e Fermata
o AI10 Impianti safety - Pontecagnano fermata banchine e sottopassi
ARTICOLO 2
Pag. 13/235
o AN10 Impianti security - Pontecagnano fermata banchine e sottopassi
c) AMBIENTE
• Assistenza archeologica ai movimenti di terra;
• Barriere antirumore secondo il tipologico standard RFI da realizzare come indicato negli elaborati di progetto definitivo:
o BA01 Barriera antirumore H10 da pk 0+049,00 a pk 0+800,00 su muro
o BA02 "Barriera antirumore H3 da pk 0+899,00 a pk 1+243,00 su rilevato"
o BA03 Barriera antirumore da pk 1+616,00 a pk 2+092,00
o BA04 Barriera antirumore H6 da pk a 3+025,00 a pk a 3+120,00 su muro
o BA05 Barriera antirumore H8 da pk 3+184,0 a pk 3+436,00 su muro
o BA06 Barriera antirumore da pk 3+623,33 a pk 4+151
o BA07 Barriera antirumore da pk 4+663,80 a pk 5+352,65 su rilevato
o BA08 Barriera antirumore da pk 5+742,60 a pk 6+051,58 su muro
o BA09 Barriera antirumore H10 da pk 6+241 a pk 6+466 su muro
o BA10 Barriera antirumore da pk 6+534 a pk 6+758
o BA11 Barriera antirumore da pk 7+196,40 a pk 8+380
o BA12 Barriera antirumore H4 da pk 8+733,48 a pk 8+890,72
ARTICOLO 2
Pag. 14/235
su muro
• Realizzazione opere a verde secondo gli elaborati del progetto definitivo:
o IA01 Da km -0+132 a km + 1+114
o IA02 Da km 1+931 a km 4+050
o IA03 Da km 4+824 a km 6+899
o IA04 Da km 7+164 a km 9+065
o IA05 Da km -0+132 a km 9+065
• Interventi di mitigazione ambientale in corso d’opera per effetto della cantierizzazione
• Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta gestiti in qualità di rifiuti
• Trasporto al sito di destinazione dei materiali gestiti in qualità di sottoprodotto.
Rientrano, inoltre, nell’oggetto dell’appalto, e dunque sono compresi e compensati nell’importo contrattuale le seguenti prestazioni:
a) la redazione e condivisione delle convenzioni con gli enti interferiti per la risoluzione delle interferenze;
b) l’esecuzione delle lavorazioni in presenza dell’esercizio ferroviario;
c) le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
d) gli oneri per l’interferenza con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;
e) l’assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT);
f) la fornitura di tutti i materiali (esclusi quelli esplicitamente dichiarati come a fornitura da parte di RFI);
ARTICOLO 2
Pag. 15/235
g) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato da RFI, necessaria per:
i. l’elaborazione dei documenti di Verifica CE/Nazionale e di valutazione del rischio, ove previsti nell’ambito della messa in servizio dei sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, nelle Linee Guida emanate dall’ANSF in materia e nelle procedure aziendali;
ii. l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019 e sulla base di quanto disciplinato nelle procedure aziendali.
h) la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche descrittive sullo stato di avanzamento fisico ed economico dei lavori;
i) il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, certificati di Collaudo Statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al contenimento delle apparecchiature oggetto del Contratto;
j) la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali e di quanto altro necessario, per la realizzazione degli Interventi completi e funzionanti oggetto della presente Convenzione ad esclusione dei materiali di fornitura di RFI, elencati nell’Allegato n. 31;
k) la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi necessari per la realizzazione degli Interventi oggetto del presente Contratto ad esclusione dei materiali indicati nell’Allegato n. 31, la cui fornitura è a carico del Committente;
ARTICOLO 2
Pag. 16/235
l) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per consegnare gli Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e funzionanti;
m) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi;
n) le modifiche provvisorie agli apparati di segnalamento di cabina e di piazzale degli impianti esistenti per consentire le attivazioni e/o il ripristino dell’esercizio ferroviario in conseguenza delle fasi di attivazione previste;
o) la bonifica degli ordigni esplosivi superficiale e profonda nelle aree interessate dai lavori;
p) l’assistenza archeologica in corso d’opera;
q) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;
r) l’esecuzione delle modifiche agli apparati degli impianti esistenti, anche quelle provvisorie, e delle riconfigurazioni sw che si rendano necessarie per ciascuna Fase di attivazione del Sistema/messa in servizio del sistema, garantendo, per tutte le fasi, la non intrusività degli interventi sul regolare esercizio commerciale dei treni;
s) gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l’impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari;
t) le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività dell’Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza;
ARTICOLO 2
Pag. 17/235
u) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019;
v) l’assistenza tecnica alle Commissioni di Verifica Tecnica formata da personale del Committente, nominata ai sensi della Disposizione RFI 16/2003, deputata alla verifica del corretto funzionamento degli impianti di segnalamento ai fini della loro attivazione (di seguito “CVT”);
w) lo sviluppo, l’attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Integrato;
x) la movimentazione, carico, pulizia delle aree sgomberate, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica o ad impianto di recupero e tutte le altre incombenze, anche amministrative, di completamento dell’attività di smaltimento dei rifiuti.
y) I lavori oggetto della presente Convenzione contengono “Attività sensibili” ai sensi dell’art. 1, comma 53 legge 190/2012, quali:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali e di smaltimento dei rifiuti;
- autotrasporti per conto di terzi.
2.bis Il Committente si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore la
ARTICOLO 2
Pag. 18/235
progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi necessari a dare attuazione alle prescrizioni di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 20/12/2022 (Allegato 42). Tali interventi non sono inclusi nel progetto definitivo a base di gara.
La loro progettazione esecutiva è compresa e compensata nella voce a corpo 2 di cui all’articolo 7.1.
Il corrispettivo per la loro realizzazione non è invece compreso nella voce a corpo n. 1 e nella voce a corpo n. 3 di cui all’art. 7.1 il cui valore è stato determinato sulla base delle prestazioni previste in progetto definitivo. Il compenso per la realizzazione di dette attività sarà determinato con le modalità previste ai commi 3 e 10 dell’art. 27.
2.ter RFI si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore, agli stessi patti e condizioni dell’appalto, la progettazione e la realizzazione della nuova fermata a servizio dell’area ASI di Salerno, ubicata tra il km 2+750 e il km 2+900 della nuova tratta, così come meglio dettagliato all’art.24 comma 2 della presente Convenzione. RFI si riserva, altresì, la facoltà di procedere o meno all’affidamento delle predette prestazioni senza che l’Appaltatore possa al riguardo vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI medesima.
3. Rientrano comunque nell’oggetto del Contratto di appalto l’esecuzione di tutte le prestazioni e i lavori, pur non espressamente indicati nel Progetto Definitivo, nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l’oggetto del Contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi,
ARTICOLO 2
Pag. 19/235
nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul Progetto Esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto Definitivo.
4. Non rientrano nel Contratto di appalto le seguenti prestazioni:
a) impianti ACC-M e SCMT;
b) impianti IS/TLC e impianti connessi all’ACC-M;
c) interventi di sistemazione finale dei materiali da scavo nei siti di destinazione finale individuati.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
2. Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 43 si intendono le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito xxx.xxx.xx. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.
ARTICOLO 3
Pag. 20/235
Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili al presente Contratto.
La disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni” prevista dall’art. 30 delle “CGC” nonché qualunque altra manleva prevista nelle stesse “CGC”, nella presente Convenzione e/o nei relativi allegati è da intendersi estesa, anche laddove non espressamente indicato, oltre a RFI, anche ad Italferr S.p.A.
3. Le tariffe di RFI, indicate nell’art. 43 della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle Condizioni Generali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.
5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.
ARTICOLO 3 bis
GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO
Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI S.p.A. si avvarrà di Italferr S.p.A., che svolgerà anche, direttamente ed in proprio, le funzioni di Direzione Lavori (di seguito anche abbreviato “DL”).
ARTICOLO 3 bis
Pag. 21/235
ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.
1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati.
2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere
ARTICOLO 4
Pag. 22/235
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.
5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna:
a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Xxxxxxxx e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di RFI e Xxxxxxxx. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.
b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della
ARTICOLO 4
Pag. 23/235
vertenza – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI/Xxxxxxxx, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI/Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.
7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
In nessun caso RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
ARTICOLO 4
Pag. 24/235
8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni
– sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di RFI/Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI/Xxxxxxxx medesime da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a RFI/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da RFI/Italferr per la propria difesa tecnica.
10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne RFI e Xxxxxxxx nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a
ARTICOLO 4
Pag. 25/235
rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.
4.2. CONTESTAZIONI.
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, RFI/Italferr provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da RFI/Italferr, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr, comporterà
ARTICOLO 4
Pag. 26/235
l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
ARTICOLO 5
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. Il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL), ai sensi dell’art. 14 delle CGC, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
2. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 15.1 delle citate Condizioni Generali.
3. L’Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore Tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall’art. 15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
3. bis L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione
ARTICOLO 5
Pag. 27/235
all’esercizio ferroviario, così come indicato nel documento “Abilitazione del personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE” (Allegato n. 39).
Italferr ha il compito di accertare per i soli lavori di armamento il possesso dell’abilitazione “ARMDITTE” da parte del Direttore di Cantiere, di verificarne la validità con le modalità indicate nel documento “Abilitazione del personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE” (Allegato n. 39) e certificare, all’ultimazione dei lavori, lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Cantiere, aggiornando il suo tesserino personale.
4. Xxxxxxxx può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per conto dell’Appaltatore medesimo i rapporti relativi al Contratto d’appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5 bis
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL’OFFERTA TECNICA DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.
ARTICOLO 5 ter
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SOGGETTI PROFESSIONALI RICHIESTI DALLA SPECIFICA INFORMATIVA BIM
1. L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa per la gestione informativa richiesta nella Specifica Informativa
ARTICOLO 5 bis
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL’OFFERTA
Pag. 28/235
BIM (Allegato n.48) ed esplicitata nell’Offerta di Gestione Informativa e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutti i soggetti professionali che sono elencati nell’Offerta di Gestione Informativa.
ARTICOLO 6 IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del …% (…per cento)
praticato nell’offerta, è di Euro ………………. (euro ), di cui:
a) Euro 7.236.044,86 € (euro settemilioniduecentotrentaseimilaquaranta- quattro\86) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore (Voce a Corpo n. 1);
b) Euro ………………………(euro ) per le prestazioni
di Progettazione Esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito anche “PSC”) e Progettazione di Dettaglio (Voce a Corpo n. 2);
c) Euro …………. (euro ) per lavorazioni compensate a
corpo come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (Voce a Corpo n. 3);
d) Euro € ……….. (euro……………..) per lavorazioni compensate a misura come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza.
2. L’importo dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) e dell’importo relativo al recepimento delle prescrizioni della Conferenza
ARTICOLO 6
Pag. 29/235
di Servizi.
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i prezzi indicati al successivo paragrafo 7.1 del presente articolo per i lavori e prestazioni da contabilizzare a corpo, e con i prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari (Allegato n. 6) per i lavori e prestazioni da contabilizzare a misura indicati al successivo paragrafo 7.2.
2. I prezzi stessi sono stati offerti dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. Al riguardo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto Definitivo, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.
4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del Progetto Esecutivo da redigere sulla base del Progetto Definitivo, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
7.1. LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A CORPO.
Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di quanto indicato nel successivo paragrafo 7.2., sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.
ARTICOLO 7
Pag. 30/235
VOCE A CORPO n. 1 - SICUREZZA.
Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 16).
Euro 7.236.044,86 €. (Euro settemilioniduecentotrentaseimilaquarantaquattro\86). AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1
Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.
VOCE A CORPO n. 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)
Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto previsto nelle PPP (Allegato n. 7.2).
Euro ………………….. (euro ).
AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2:
Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva.
È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM della Progettazione Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate
ARTICOLO 7
Pag. 31/235
dagli Enti nell’ambito degli iter autorizzativi che il Committente dovesse ancora perfezionare prima dell’avvio dei lavori in ossequio alle disposizioni vigenti.
VOCE A CORPO n.3
Esecuzione degli interventi sottoelencati individuati e descritti negli elaborati di Progetto Definitivo (Allegato 14) e nei modelli informativi BIM (Allegato 48) SEDE E OPERE CIVILI:
Realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa D’Amalfi”, comprese le opere d’arte lungo linea e comprensiva di
armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell’intervento e degli impianti di fermata e stazione:
o Rilevati
o Viadotti, strutture scatolari.
o Ripristino degli accessi interferiti dai lavori di realizzazione della linea ferroviaria;
o Barriere antirumore e relativa fondazione.
o Realizzazione dei Fabbricati Tecnologici comprensivi di tutte le opere civili e degli impianti.
o Opere a verde e di mitigazione Ambientale.
o Demolizione di fabbricati interferenti.
o Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi
B) IMPIANTI TECNOLOGICI:
o Armamento ferroviario.
o Trazione Elettrica.
ARTICOLO 7
Pag. 32/235
o Impianti di Segnalamento.
o Impianti di Telecomunicazione.
o Impianti di Xxxx e Forza Motrice
o Impianti meccanici
Euro ………….(Euro ).
AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO n. 3:
L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (Allegato n. 14) e saranno descritti in dettaglio negli elaborati di “Progetto Esecutivo” elaborato dall'Appaltatore e approvato da “Ferrovie”.
Sono compresi e compensati nella voce a corpo 3 anche se non specificatamente indicati:
• tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle opere ad eccezione di
quelli previsti all’art.32 bis della presente Convenzione a carico di “RFI”;
• tutti gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;
• tutti gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l’impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari;
• le prove, verifiche e messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
• l’assistenza tecnica durante l’effettuazione delle prove sugli impianti oggetto del contratto, eseguiti dalla Direzione Lavori e da RFI S.p.A.,
nella fase di attivazione, per i collaudi e fornitura per il tempo necessario
ARTICOLO 7
Pag. 33/235
per le prove e verifiche propedeutiche e finali per le attivazioni degli impianti, compresa la messa a disposizione degli strumenti e apparecchiature necessari;
• la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva
di specifiche tecniche;
• la fornitura su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” allegato n. 11 - sezione III parti B, C, D, E, F e la fornitura, su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere civili come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. Annesso 2 (allegato n. 11);
• l’esecuzione dell’addestramento all’uso e manutenzione degli impianti tecnologici ed armamento per il personale di “Ferrovie” come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” allegato n 11 – sezione B parte G;
• l’utilizzo del sistema Project Document Management (PDM) ai fini della gestione informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 26;
• Tutti gli oneri per eventuali lavorazioni notturne, per la presenza dell’esercizio ferroviario, negli intervalli diurni, notturni e festivi, per la contemporanea esecuzione dei lavori con altre Imprese e quelli per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del Contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.
Sono esclusi dalle voci a corpo soltanto gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo punto 7.2. Costituiscono inoltre parte
ARTICOLO 7
Pag. 34/235
integrante della voce suddetta, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente contratto, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.
Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.
7.2. LAVORI E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A MISURA.
1. I lavori e le prestazioni di seguito specificati, verranno compensati a misura.
a) Bonifica Ordigni Esplosivi, per l’eventuale parte di aree che non sia già stata bonificata nell’ambito di altro appalto affidato da Ferrovie.
b) Trasporto e conferimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate.
c) Trasporto e conferimento di rifiuti soprassuolo presso impianti di smaltimento.
d) Risoluzione di interferenze di cunicoli e cavi, rimozione di segnali e garitte, impianti di cavi principali in rame e fibra ottica.
e) Assistenza archeologica agli scavi ove strettamente connessi con l’attività eseguita su impianti o ove strettamente connesse all’attività di avvicinamento e scoprimento di ordigni esplosivi o masse ferrose eventualmente rilevate (resta pertanto da computarsi a corpo l’assistenza archeologica connessa ad ogni altra attività di scavo prevista).
2. I lavori di cui al presente paragrafo saranno compensati con i prezzi unitari
ARTICOLO 7
Pag. 35/235
offerti dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato n. 6.
3. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sono compensati dal prezzo della Voce a Corpo n. 1 per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione (paragrafi 7.1 e 7.2).
(In caso di migliorie sulle voci a misura, riportare indicazione come da
dichiarazione offerta economica. La medesima deve essere riportata anche
nell’allegato 1 clausole vessatorie).
7.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ARTICOLO 8 REVISIONE PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in deroga all’art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3.
2. Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022.
Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all’art. 29, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.
Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29.
ARTICOLO 8
Pag. 36/235
RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all’Appaltatore.
3. I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell’offerta e il momento di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT “FOI”) sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.
In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all’80% di detta eccedenza.
Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un andamento lineare dell’esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e, pertanto, ai fini dell’individuazione degli importi su cui applicare l’indice ISTAT “FOI” mensile si procederà alla divisione dell’importo contrattuale della “Voce a corpo n. 2 (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)” di cui all’art. 7.1. del Contratto per i numeri di mesi previsti per il completamento della prestazione di progettazione esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo di giorni superiore a quindici).
ARTICOLO 8
Pag. 37/235
La revisione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate.
A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro
6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di revisione.
RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori, entro 6 mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all’Appaltatore.
Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27 rispetto all’importo presunto di cui al precedente articolo 6.
ARTICOLO 9 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. L’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, riceverà un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di cui all’art. 6 comma 1.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato
ARTICOLO 9
Pag. 38/235
degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 49). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l’Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell’anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. Qualora la Relazione di Sistema di cui al successivo art. 27 o il Progetto Esecutivo redatti dall’Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione, fermo quanto previsto nel citato art. 27, l’Appaltatore beneficiario decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. RFI, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, recede dal Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis e l’Appaltatore è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.
Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui all’art 20.4 delle CGC senza che RFI abbia disposto la consegna dei lavori, l’Appaltatore è obbligato alla restituzione
ARTICOLO 9
Pag. 39/235
dell’anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali. Nell’ipotesi in cui il Contratto conservi la sua efficacia e RFI proceda successivamente alla consegna dei lavori, l’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, riceverà una nuova anticipazione pari al 20 % dell’importo contrattuale quale risulterà al momento dell’approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore. Anche a tale nuova anticipazione si applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo con esclusione di quelle riferite alla progettazione esecutiva.
L’Appaltatore beneficiario decade inoltre dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Fermo quanto sopra l’Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.
4. Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull’ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale). Nell’ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 14:
a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;
b) l’importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull’ammontare complessivo del (SAL);
ARTICOLO 9
Pag. 40/235
c) qualora l’importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all’importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.
5. RFI ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, avrà facoltà di incrementare la misura percentuale dell’anticipazione fino ad un massimo del 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate a disposizione del Committente. L’incremento sarà riconosciuto e recuperato in relazione all’ammontare delle prestazioni che risultino ancora da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui al precedente comma 4, gli importi delle trattenute previste nel medesimo comma 4 saranno proporzionalmente incrementati.
Per quanto possa occorrere, le Parti si danno atto che il riconoscimento di detta facoltà non determina nell’Appaltatore alcun legittimo affidamento in ordine al suo esercizio, che rimane del tutto eventuale e discrezionale. Detta facoltà potrà essere esercitata solo previo proporzionale incremento della garanzia di cui sopra.
ARTICOLO 10
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRACCIABILITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI
1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC.
ARTICOLO 10
Pag. 41/235
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto. L’importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall’Appaltatore con i criteri di seguito indicati.
3. Il termine di cui all’art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.
4. Il prezzo a corpo della Voce 1 di cui al precedente art. 7.1, riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato, fino al raggiungimento dell’importo stesso, incrementando l’importo di ogni stato avanzamento lavori di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce 1 per l’importo dell’appalto di cui all’art. 6, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.
5. Qualora, per effetto di eventuali modifiche al Contratto, si renda necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l’importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore per oneri di sicurezza.
6. Il prezzo della Voce a Corpo 2 (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l’Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate
a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante SAL da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell’approvazione degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo dell’Appaltatore e degli elaborati e dei corrispettivi modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle opere indicate all’articolo 27 comma 8 lettera b);
b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d’importo
ARTICOLO 10
Pag. 42/235
commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione degli elaborati e dei corrispettivi modelli informativi BIM del “Progetto di Dettaglio” delle restanti opere. Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50.000,00
Il prezzo della Voce a corpo 3 (lavori) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, con le Schede di salizzazione, che l’Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri convenzionali individuati sulla base della “Lista delle Opere e Tabelle millesimali” (Allegato n. 20) e secondo i criteri convenzionali individuati nell’elaborato “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5).
Le schede di salizzazione sono predisposte dall’Appaltatore ed approvate unitamente al “Progetto Esecutivo”, in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del “Manuale di Progettazione” (MDP) (Allegato n. 7.1) e delle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5).
I lavori a misura di cui al precedente art. 7.2 saranno contabilizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione degli stessi.
7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, RFI, anche tramite Italferr, potrà riconoscere, a richiesta
ARTICOLO 10
Pag. 43/235
dell’Appaltatore, il pagamento dell’opera o della parte di opera interessata sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
8. La richiesta dell’Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che l’Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di cui al successivo art. 30 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all’art. 30 medesimo.
9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori è disciplinato dall’art. 45 delle Condizioni Generali.
10. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di “Entrata Merci” di cui all’art. 44 delle CGC.
Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.
Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i suddetti termini saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.
Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.
11. L’Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al
ARTICOLO 10
Pag. 44/235
momento della formulazione della propria offerta.
12. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143, in materia di “Durc di Congruità”.
L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche la ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore il suo Codice fiscale
ARTICOLO 10
Pag. 45/235
o partita IVA, il numero e la data dell’“Entrata Merci”, l’eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l’indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.
Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.
14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progetto
(CUP), sono i seguenti: CUP J44G19000010001; CIG: …………………...
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all’art. 37, in cui l’Appaltatore è incorso.
16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di Congruità e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.
17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.
ARTICOLO 10
Pag. 46/235
18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.
ARTICOLO 11 CESSIONE DEI CREDITI
1. I crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario, ai fini dell’opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la
garanzia a mezzo di n.
……………..….. emessa il…………………………………….……
rilasciata da ………………………….……… in data , fino
alla concorrenza di €…………/.. (euro…………..), ed acquisita agli atti di RFI.
ARTICOLO 11
Pag. 47/235
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei documenti di “entrata merci” di cui all’art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, sempre che all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.
L’Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia ottenuto dall’istituto garante, completo dell’indicazione dell’importo residuo.
Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 13 POLIZZE ASSICURATIVE
ARTICOLO 12
Pag. 48/235
13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.
L’Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnie di assicurazione (“Compagnie”) classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della emissione della garanzia1.
13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).
La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
La polizza, che considererà “Assicurato” il Committente e l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all’art.
11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori all’importo “IMPORTO
APPALTO AL LORDO ONERI SICUREZZA E AL NETTO ONERI
PROGETTAZIONE”
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.
1 Alla data di invio della lettera d’invito a presentare offerta e fino al il rating richiesto è
il seguente:
a) Baa3, quanto all’Agenzia MOODY’s;
b) BBB, quanto all’Agenzia Standard & Poor’s;
c) BBB, quanto all’Agenzia FITCH; ARTICOLO 12
Pag. 49/235
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto;
b) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per
60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
c) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
d) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
e) L’obbligo per la compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
f) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del
ARTICOLO 12
Pag. 50/235
premio in base alle correnti condizioni di mercato;
g) L’obbligo della Compagnia in polizza una garanzia di manutenzione di 24 mesi;
h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.
In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (già in possesso della compagnia);
b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.
13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.
La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui all’art.
11.10 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte
ARTICOLO 12
Pag. 51/235
della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
A parziale modifica di quanto previsto all’art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale, che considererà “Assicurato” il Committente, dovrà prevedere massimali non inferiori a:
a) Euro ………… IMPORTO APPALTO AL NETTO ONERI
SICUREZZA E AL NETTO ONERI PROGETTAZIONE per rischi
di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
b) Euro 50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.
Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche
ARTICOLO 12
Pag. 52/235
tra esse) ai fini della polizza stessa;
b) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
c) dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato i danni;
e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione;
g) obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia.
13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA.
La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i
ARTICOLO 12
Pag. 53/235
maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve prevedere massimali pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00).
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento del Committente.
Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell’approvazione del Progetto Esecutivo.
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore.
13.5. ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico dell’Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla “Garanzia Appalti” di cui alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni SpA Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile
ARTICOLO 12
Pag. 54/235
dell’Appaltatore per l’intero periodo di durata dei lavori.
Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.
Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.
Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni SpA per tali garanzie, l’Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell’importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.
Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all’Appaltatore.
La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa all’affidamento dell’appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell’estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.
L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombetegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.
Gli obblighi incombenti sull’Appaltatore sono riportati nell’Allegato “Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti”.
Agli effetti di cui a tale polizza l’Appaltatore è obbligato a denunciare alla Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell’ambito dei lavori oggetto
ARTICOLO 12
Pag. 55/235
di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx indicando data, luogo e cause (anche se presunte) dell’evento.
Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio - Assicurazioni presso Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 - Xxxx, nonché al Direttore dei Lavori.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.
Resta inteso che l’Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli obblighi sopra descritti
13.6. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.
La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.
ARTICOLO 12
Pag. 56/235
ARTICOLO 13 BIS
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI
1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE
n. 833/2014 e s.m.i., concernente “misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.
L’Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:
a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022:
i. in ordine all’acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;
ii. in ordine, tra l’altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con “soggetti russi” ai sensi dell’art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10
% del valore del contratto.
b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da
ARTICOLO 12
Pag. 57/235
ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all’acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.
2. L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di “misure restrittive”, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.
3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l’espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia (ivi compreso l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 39 delle CGC, nonché da quanto previsto negli atti di gara).
ARTICOLO 14
Pag. 58/235
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
1bis. L’Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista, anche ai fini di tali attività.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista
2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto
dell’offerta:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.
ARTICOLO 14
Pag. 59/235
Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.
4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 105
secondo cui le
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara,
prestazioni relative alla categoria OG03 non potranno superare il limite del
49,99% dell’importo della stessa categoria.
5. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione a Italferr;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di
ARTICOLO 14
Pag. 60/235
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 448/2001.
d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Italferr copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o da copia della bozza di contratto) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni
ARTICOLO 14
Pag. 61/235
dell’Appaltatore.
a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
e) Nominativo dell’impresa subcontraente;
f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
g) Termini previsti per l’inizio ed il completamento delle prestazioni;
h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
j) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia,
La richiesta per l’autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:
1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. Dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
ARTICOLO 14
Pag. 62/235
4. Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale;
8. Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati nel bando, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., dal Committente. Nei casi in cui il subcontraente è un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti
ARTICOLO 14
Pag. 63/235
precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a Italferr, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, Italferr acquisirà d’ufficio il DURC relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori, fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di Congruità”.
Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell’Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per
ARTICOLO 14
Pag. 64/235
i necessari accertamenti.
8 bis. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell’art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Ai sensi dell’art. 39.5 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall’inadempimento dell’Appaltatore.
Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell’ “Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto” pubblicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è condizione essenziale per l’esecuzione della presente Convenzione e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni: CCNL Edile e Metalmeccanico.
Italferr verificherà, in corso di esecuzione dell’appalto, l’applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia di “Durc di congruità”, di cui al comma 16 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).
8. ter L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella presente Convenzione.
ARTICOLO 14
Pag. 65/235
L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; Italferr, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato l’ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del subaffidatario e dovrà essere allegato l’elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare l’importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di seguito riportate:
a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti con quelle riportate nel Computo Xxxxxxx estimativo degli oneri della sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell’opera;
b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico Estimativo di PSC.
L’Appaltatore, all’interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l’eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.
9. Italferr provvederà al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende
ARTICOLO 14
Pag. 66/235
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
10. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso la DL.
11. Resta inteso che RFI e Italferr, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo, rimangono del tutto estranee ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
12. L’Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli
ARTICOLO 14
Pag. 67/235
automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire a Xxxxxxxx la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l’altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 dell’art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e normativo nonché all’applicazione dei medesimi XXXX.
00. XXX corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 10 della presente Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno
ARTICOLO 14
Pag. 68/235
indicate da RFI, tramite la DL con apposito OdS.
Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall’Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L’Appaltatore ha l’obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
15. p.m.
ARTICOLO 14
Pag. 69/235
16. Fermo restando l’obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al citato art. 4, il regime dell’informazione antimafia non trova applicazione nell’ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della L. 190/2012 s.m.i. (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l’avvenuta stipula del contratto.
Ad integrazione di quanto sopra previsto e fatta salva l’applicazione di regimi più rigorosi eventualmente previsti da specifiche norme di legge, il regime dell’informazione prefettizia di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., trova applicazione altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
b) servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla disciplina vigente.
Il Committente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula o all’autorizzazione dei Subcontratti. Nella ricorrenza di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende all’Appaltatore e a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.
Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati, l’eventuale inosservanza e causa di risoluzione del contratto.
17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.
ARTICOLO 14
Pag. 70/235
18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 dell’11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.
19. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all’intervenuto cambiamento di sede dell’impresa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011. 20. In tema di tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, vale quanto previsto dall’articolo 10 della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore trasmetterà a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico
ARTICOLO 14
Pag. 71/235
bancario/postale, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.
ARTICOLO 14 bis PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
P.m.
ARTICOLO 14 ter
PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO
P.m.
ARTICOLO 14 quater AVVALIMENTO
1. 1. Italferr eseguirà in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL) accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’art 52 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 14 bis
Pag. 72/235
2. L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall’Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
ARTICOLO 15 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 15
Pag. 73/235
ARTICOLO 16 CODICE ETICO MODELLI 231
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
1. L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. xxx.xxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
Tra l’altro l’Appaltatore prende esplicitamente atto che,
a) ai sensi del citato Codice Etico, “omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l’integrità, l’indipendenza, la reputazione e l’imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti”;
b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.
2. L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o
ARTICOLO 15
Pag. 74/235
collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:
a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.
b) dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e Italferr e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management
ARTICOLO 15
Pag. 75/235
system di cui alla norma UNI ISO 37001.
ARTICOLO 17 CLAUSOLA SOCIALE
Poiché in virtù dell’oggetto del Contratto non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori “uscenti”, e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all’impresa subentrante, l’obbligo di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione al presente Contratto.
ARTICOLO 17 BIS
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
17bis.1. RELAZIONE DI GENERE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCLUSIONE LAVORATIVA
1. [Da adattare di volta in volta in base a quanto viene dichiarato in gara dall’OE
nella parte del DGUE relativa all’art. 47 commi 3 e 3 bis, L. 108/2021]
L’Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è
tenuto a consegnare a RFI la documentazione di cui all’art. 47, commi 3 e 3bis,
D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.17bis.2. ASSUNZIONI
GIOVANILI/FEMMINILE
1. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L.
108/2021, l’Appaltatore…………….[da completare in relazione a
quanto previsto nel bando di gara, negli avvisi e negli inviti. In ogni caso,
clausola da verificare alla luce delle clausole standard definite con le
“Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali,
nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” di cui al DPCM
– Dipartimento per le Pari Opportunità del 7.12.2021, anche rispetto ad
ARTICOLO 15
Pag. 76/235
ulteriori requisiti/misure premiali].
2. Ai sensi dell’articolo sopra citato, l’Appaltatore si impegna ad assicurare una
quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali assunzioni necessarie per
l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o
strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
0.Xx particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
3.È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
4.L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati
del sito istituzionale xxx.xxx.xx e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli
interessati].
del sito istituzionale xxx.xxx.xx e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
Pag. 77/235
5.Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
ARTICOLO 19 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, modelli informativi BIM nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati e modelli informativi BIM provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.
2. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all’esecuzione del presente Contratto. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e
l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini
5.Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla
Pag. 78/235
istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 della presente Convenzione, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Xxxxxxxxx. L’Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 20
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN
ARTICOLO 20
Pag. 79/235
MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
20.1. PIANI DI SICUREZZA
1. È a carico dell’Appaltatore l’onere di individuare, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Responsabile dei Lavori (di seguito RDL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CPP), previsti dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell’opera relativo al Progetto Esecutivo.
Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente Contratto. La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall’Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.
Resta a carico dell’Appaltatore l’onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FA), e per l’adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.
Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 23.
Il PSC/FA del “Progetto Esecutivo”, sarà redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del Progetto Definitivo e in conformità alle specifiche tecniche di
ARTICOLO 20
Pag. 80/235
progettazione di cui al “Manuale di Progettazione”.
Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell’esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell’Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI. Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni).
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale
ARTICOLO 20
Pag. 81/235
dei cantieri oggetto dell’Appalto.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre all’ applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
20.2. ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella disponibilità giuridica di RFI, per qualunque motivo inerente ad attività di supporto alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui (direttamente o tramite i soggetti dallo stesso incaricati) è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla attività da svolgere, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI.
In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella disponibilità giuridica di RFI dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.
1 bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore affidi le attività di supporto alla progettazione a un altro soggetto, lo stesso Appaltatore dovrà allegare il DUVRI, ricognitivo dei
ARTICOLO 20
Pag. 82/235
rischi standard relativi alla tipologia di prestazione da eseguire che potrebbero potenzialmente derivare dalla stessa, al contratto con il quale affida dette prestazioni.
1 ter. Il soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l’attività integra il DUVRI di cui al precedente comma con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi stessi. Il DUVRI, così come integrato dal soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l’attività, dovrà essere sottoscritto per accettazione dal soggetto che esegue la prestazione e firmato sia dall’Appaltatore sia dallo stesso soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi.
1 quater. In relazione all’ipotesi descritta ai precedenti commi 1 bis e 1 ter, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Tecnico, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui il soggetto al quale sono state affidate le attività di supporto alla progettazione prevede di dover accedere alle aree/impianti di RFI:
(i) le informazioni relative alla tipologia di attività e alle modalità di esecuzione delle stesse, corredate delle informazioni relative ai rischi specifici delle attività stesse;
(ii) la ragione sociale e i dati del soggetto incaricato dello svolgimento delle attività;
(iii) il relativo contratto sottoscritto recante l’esplicita indicazione dell’oggetto delle attività da svolgere nelle aree RFI e delle relative modalità esecutive con i relativi allegati tra cui il DUVRI ricognitivo;
(iv) la conferma dell’avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica di idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato dello
ARTICOLO 20
Pag. 83/235
svolgimento delle attività.
Le informazioni di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) dovranno poi essere tempestivamente trasmesse dal Soggetto Tecnico al soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l’attività ai fini della predisposizione dei documenti di cooperazione e coordinamento delle attività da eseguire nelle aree interessate.
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni.
Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”.
2. L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia
ARTICOLO 20
Pag. 84/235
di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.
4. Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:
a) verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste;
b) dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
c) presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
d) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
e) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
ARTICOLO 20
Pag. 85/235
f) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
g) predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
h) trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
i) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 7, e curarne il costante aggiornamento;
j) trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
k) trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
l) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
i. Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere;
ARTICOLO 20
Pag. 86/235
ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
iii. PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore;
iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
v. POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);
vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
viii. Piano di Emergenza;
ix. Copia aggiornata del “Libro Unico”;
x. Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
xi. Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);
xii. Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del
ARTICOLO 20
Pag. 87/235
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
m) elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo comma 9;
n) verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
o) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;
p) partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
q) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo comma 5.
5. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
6. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
ARTICOLO 20
Pag. 88/235
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
f) copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.
L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni.
7. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
ARTICOLO 20
Pag. 89/235
8. L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.
9. L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all’appalto in oggetto.
Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (Appaltatore, subappaltatori, ecc.).
La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista
ARTICOLO 20
Pag. 90/235
nell’art. 37 della presente Convenzione.
10. L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento.
11. L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza RFI, su segnalazione del CEL al RDL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
13. L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato
ARTICOLO 20
Pag. 91/235
mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7.1 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.
15. L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.
16. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva ivi compresa l’applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e
ARTICOLO 20
Pag. 92/235
delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di “Durc di Congruità”. In nessun caso il RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
17. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.
ARTICOLO 20 bis
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO
1.L’Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all’articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l’Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. La documentazione comprovante l’attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell’avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.
L’Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.
2.L’Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le
ARTICOLO 20 bis
Pag. 93/235
attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.
0.Xx caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
ART. 20 ter SOSTENIBILITÀ 20 ter 1. GENERALITÀ
1. L’Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell’opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.
In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l’adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell’opera, garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l’utilità e il valore nel tempo dell’infrastruttura progettata in un’ottica di resilienza, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.
2. In particolare, l’Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto, dovrà:
▪ valorizzare elementi di circular economy, operando secondo una scala di
priorità che privilegi:
• minore utilizzo delle risorse;
• utilizzo circolare delle risorse;
ART. 20 ter SOSTENIBILITÀ
Pag. 94/235
• prevenzione della produzione di rifiuti
▪ prevedere iniziative volte a ridurre la Carbon Footprint della fase di realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);
▪ garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio; prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17 bis della presente Convenzione
20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore è tenuto a misurare e rendicontare le emissioni di CO2 correlate alla fase di costruzione sulla base di quanto definito nell’allegato “Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori” (Allegato n. 22).
A tal fine l’Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di approvvigionamento al cantiere.
2. Inoltre, l’Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la riduzione dell’impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed obiettivi di riferimento nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
ART. 20 ter SOSTENIBILITÀ
Pag. 95/235
implementato in conformità all’art. 21 della presente Convenzione. 20 ter. 3. DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH)
1. Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello sviluppo del Progetto Esecutivo ed in fase realizzativa l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2020/852 (di seguito: Regolamento Tassonomia).
2. A tal riguardo l’Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH condotte in fase di sviluppo del progetto posto a base di gara e resta a carico dell’Appaltatore il rispetto di tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione DNSH (Allegato n. 38quater). Italferr effettuerà attività di sorveglianza in corso d’opera, al fine di valutare l’operato dell’Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione DNSH e dei sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia.
3. Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Appaltatore stesso, entro 15 giorni dalla ricezione dell’apposito Rapporto stilato da Italferr all’esito dell’attività di sorveglianza, invierà a Italferr stessa un “Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità”, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse. A tale “Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità” RFI potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 15 giorni dall’Appaltatore.
Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei termini indicati al presente
ART. 20 ter SOSTENIBILITÀ
Pag. 96/235
comma per l’invio del “Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità” e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione della penale prevista dall’art. 37.
Per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle azioni correttive pianificate nel “Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità”, per come eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista al medesimo articolo 37.
4. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al progetto posto a base di gara, a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio DNSH in conformità ai Regolamenti/Disposizioni/Comunicazioni di riferimento vigenti alla data di stipula della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo Circolare n.32 MEF del 30/12/21 Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 4/06/21, Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054, Regolamento UE 241/21 e Regolamento Tassonomia) ovvero emesse successivamente.
A fronte dell’inadempimento, da parte dell’Appaltatore, all’obbligo di cui sopra, RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine all’attività di sorveglianza e ai conseguenti obblighi in capo all’Appaltatore, al precedente comma 2.
5. In fase di realizzazione, l’Appaltatore è tenuto a fornire a RFI le informazioni e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla valutazione DNSH nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
QUALORA IN FASE DI GARA NELL’OFFERTA TECNICA VENGA
PREVISTA LA FIGURA PROFESSIONALE
ART. 20 ter SOSTENIBILITÀ
Pag. 97/235
20 ter. 4. PROTOCOLLO ENVISION (SOLO PER GLI APPALTI CORRELATI A PROGETTI CERTIFICATI ENVISION)
Con riferimento alla specifica valutazione di sostenibilità del Progetto, effettuata attraverso l’applicazione del Protocollo Envision, l’Appaltatore è tenuto a fornire a RFI i dati e le evidenze (template, calcoli, schede tecniche e certificazioni, elaborati grafici, relazioni descrittive etc) previsti dal Protocollo per la fase di cantiere (con particolare riferimento ai crediti “pending”) al fine di attestare l’effettivo livello di sostenibilità del progetto sulla base delle scelte operate in
cantiere dallo stesso.
20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato entro 30 giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno comunicate dalla DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all’art. 37.
ARTICOLO 21
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE
21.1. GENERALITÀ.
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle
ARTICOLO 21
Pag. 98/235
prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera.
21.2. GESTIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, nell’ambito di un Sistema di Gestione Integrato una gestione ambientale delle attività di cantiere estesa a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” (PPA 0001942). Allegato n. 25 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto magnetico (CD-ROM/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
21.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
La documentazione ambientale del SGI sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dal contratto ovvero dalla DL.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione ambientale del Sistema di Gestione Integrato di cui al paragrafo 2 sarà applicata la penale di cui
ARTICOLO 21
Pag. 99/235