Common use of Insegnamento complementare Clause in Contracts

Insegnamento complementare. Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (Parte prima - Comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive. Fermo restando quanto previsto dalla legge 4 luglio 1997, n. 196, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative le parti si incontreranno entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per attuare quanto ivi previsto ed armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale. In tale occasione le parti verificheranno i percorsi formativi relativi ai lavoratori in possesso di diploma di laurea.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Insegnamento complementare. Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, DPR 30.12.56 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (Parte prima - Comuneparte I comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive. Fermo restando quanto previsto dalla legge 4 luglio 1997, 4.7.97 n. 196, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative le parti si incontreranno entro due 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per attuare quanto ivi previsto ed e armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale. In tale occasione le parti verificheranno i percorsi formativi relativi ai lavoratori in possesso di diploma di laurea.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Insegnamento complementare. Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 dell'art.17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 1668/1956 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 all'art.16 (Parte prima Prima - Comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive. Fermo restando quanto previsto dalla legge 4 luglio 1997, n. 196196/1997, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative le parti Parti si incontreranno entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per attuare quanto ivi previsto ed armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale. In tale occasione le parti Parti verificheranno i percorsi formativi relativi ai lavoratori in possesso di diploma di laurea.

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Sources: CCNL