Common use of Indicatori Clause in Contracts

Indicatori. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obietti- vi della contrattazione territoriale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’ero- gazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede territoriale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicu- rando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche. Per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le Parti operano prioritariamente con riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le Parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette infor- mazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali. Le Parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro: STRUTTURA ALBERGHIERA – capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo); – presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo); – dipendenti (INPS, ISTAT); – giornate lavorate (INPS).

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Indicatori. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obietti- vi obiettivi della contrattazione territoriale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendadell'azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’ero- gazione dell'erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede territoriale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicu- rando assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche. Per l’acquisizione l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le Parti parti operano prioritariamente con riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le Parti parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti Enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette infor- mazioniinformazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali. Le Parti parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro: STRUTTURA ALBERGHIERA – Struttura alberghiera: - capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo); - presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo); - dipendenti (INPS, ISTAT); - giornate lavorate (INPS).

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indicatori. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obietti- vi della contrattazione territoriale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’ero- gazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede territoriale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicu- rando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche1. Per l’acquisizione l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le Parti operano parti opereranno prioritariamente con riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le Parti parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti Enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette infor- mazioniinformazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali. 2. Le Parti parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro: STRUTTURA ALBERGHIERA – capacità ricettiva - pubblici esercizi e stabilimenti balneari; - produttività nazionale P.E. (ISTAT, ) o territoriale; - prodotto interno lordo provinciale pro-capite (UNIONCAMERE); - consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori); - flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismoterritoriali); – presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo); – - dipendenti (INPS, ISTAT); – giornate - ristorazione collettiva; - produttività, da intendersi come pasti prodotti/distribuiti per ogni ora di lavoro retribuita; - tasso di presenza, da intendersi come numero di ore lavorate (INPS)rispetto alle ore retribuite; - qualità del servizio. 3. Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro