Indennità di bilinguismo Clausole campione

Indennità di bilinguismo. 8. In materia di bilinguismo restano confermate, ove esistenti, le normative concordate per l’ambito territoriale della provincia di Bolzano.
Indennità di bilinguismo. Si conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicati nella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano in possesso dell’attestato comprovante la conoscenza della seconda lingua rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di servizio operano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, di una indennità mensile nelle misure di seguito indicate:
Indennità di bilinguismo. Al personale delle aziende situate in Regioni o Province a statuto speciale viene riconosciuta un indennità di bilinguismo da determinare con le stesse modalità, fasce di appartenenza, misure e decorrenze previste dai rispettivi enti locali territoriali per il proprio personale, da determinare mediante la contrattazione a livello aziendale/territoriale.
Indennità di bilinguismo. 1. E’ confermata l’indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all’art. 52 del D.P.R. 270/1987.
Indennità di bilinguismo. 1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.
Indennità di bilinguismo. Al personale delle Aziende Farmaceutiche Speciali situate in regioni o province a statuto speciale viene riconosciuta un indennità di bilinguismo da determinare con le stesse modalità, fasce di appartenenza, misure e decorrenze previste dai rispettivi enti locali territoriali per il proprio personale, da determinare mediante la contrattazione di secondo livello.
Indennità di bilinguismo. 1. Le misure dell'indennità di bilinguismo, spettante ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sono confermate nei seguenti importi mensili lordi: Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche A e A1: euro 174,11 Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B e B1: euro 145,10 Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B2 e C: euro 116,08 Dipendenti appartenenti alla posizione economica organizzativa C1: euro 104,47
Indennità di bilinguismo. 1. Le misure dell'indennità di bilinguismo, spettante ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sono confermate nei seguenti importi mensili lordi: dipendenti inquadrati nel 7° livello e superiori L. 337.130 dipendenti inquadrati nel 5° e 6° livello L. 280.942 dipendenti inquadrati nel 3° e 4° livello L. 224.753 dipendenti inquadrati nel 1° e 2° livello L.202.277 (Norma finale) Per quanto non espressamente previsto nel presente C.C.N.L., le parti concordano di fare riferimento alle procedure previste dal precedente art.3.
Indennità di bilinguismo. 1. Ai dirigenti della Presidenza eventualmente tuttora operativi presso gli uffici situati nella provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici situati della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.
Indennità di bilinguismo. L’articolo originario è stato cosi sostituito dall’art. 4 del CCP per il biennio economico 2005-2006. La corresponsione dell’indennità di bilinguismo è fondata sull’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454. Gli importi attuali sono stati così sostituiti dal Contratto Collettivo Provinciale per l’anno 2009 – Parte economica. − indennità di bilinguismo A 2.821,14 euro − indennità di bilinguismo B 2.354,86 euro − indennità di bilinguismo C 1.880,76 euro