Common use of Incompatibilità Clause in Contracts

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Locale Per L’erogazione, Accordo Locale Per L’erogazione, Accordo Locale Per L’erogazione

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità stabilito dall’artrispetto alla Legge n.412/1991 e smi art. 4, comma 4 co. 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’arte Legge n.662/1996 e smi art. 1, commi 1 co. 5 e 6, co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione scritta all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilitàpresente convenzione. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura L’Istituto si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di 15 giorni dalla data quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.vo n.165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di risoluzione svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del contrattorapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità stabilito dall’artrispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4, comma 4 co. 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’arte Legge 662/1996 e smi art. 1, commi 1 co. 5 e 6, co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno. L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilitàpresente convenzione. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura L’Istituto si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di 15 giorni dalla data quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di risoluzione svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del contrattorapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Istituto Di Medicina Dello Sport Di Firenze SRL Per Il Rilascio Di Certificati Medico Sportivi Per L’idoneita’ Agonistica Alla Pratica Dello Sport, Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Lifebrain Toscana SRL a Socio Unico Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche E Diagnostico Strumentali. Indice, Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Cooperativa Sociale Libera Societa’ Cooperativa Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche E Diagnostico Strumentali

Incompatibilità. La strutturaStruttura prende atto che, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’artai sensi dell’art. 4, comma co. 7 della L. 30.12.91 30.12.1991, n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare 412 e dall’art. 1, commi 1 co. 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personaleconsulenti, personale medico e non, non in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di 15 giorni apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla data quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l’indicazione di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione ogni struttura del contrattoS.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Istituto Ragionieri SRL Per L’esecuzione Di Prelievi Ematici Ed Il, Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E La “Croce Rossa Italiana Presidio Anna Torrigiani” Per L’esecuzione Di Prelievi Ematici Ed Il Ritiro Di Campioni Biologici Periodo Dal 02/11/2020 Al 01/11/2021, Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E L’associazione Prato Sud Croce d'Oro Prato Per L’esecuzione Di Prelievi Ematici Ed Il Ritiro Di Campioni Biologici Periodo Dal 01/06/2019 Al 31/12/2021

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità stabilito dall’artrispetto alla Legge 412/1991 e smi. 4, comma art. 4 co. 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’arte Legge 662/1996 e smi art. 1, commi 1 co. 5 e 6, co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del DPR. 445/2000 e smi. a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno. L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilitàpresente convenzione. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura L’Istituto si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di 15 giorni dalla data quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di risoluzione svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del contrattorapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Futura Diagnostica Medica p.m.a. SRL Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche Per Procreazione Medicalmente Assistita (Pma). Anni 2022 2023 2024, Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Il Centro Procreazione Assistita Demetra s.rl. Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche Per Procreazione Medicalmente Assistita (Pma). Anni 2022 2023 2024

Incompatibilità. La strutturastruttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 31.12.1991 n. 412, nonché dalla la successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’artl’art. 1, commi 5 e 6, 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personaleconsulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. Il Presidio La struttura si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del quale quale, a qualsiasi titolo titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, contratto di fornitura e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo segnalazione alla Regione al fine di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contrattovalutare una eventuale revoca dell’accreditamento.

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Samples: Accordo Di Fornitura Per Assistenza Odontoiatrica Da Parte Centro Privato Accreditato Centro Medico Specialistico Bolognese Presso Le Sedi Di Castel San Pietro Terme E Medicina. – Anni 2018 E 2019, Accordo Di Fornitura Per Assistenza Odontoiatrica Da Parte Centro Privato Accreditato Centro Medico Specialistico Bolognese Presso Le Sedi Di Castel San Pietro Terme E Medicina. – Anni 2011 – 2013

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata Struttura termale si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione situazione di incompatibilità. Il Presidio In tema di incompatibilità vigono le disposizioni a carattere generale di cui alla L. 412/1991 e smi. art. 4 co. 7 e alla L.662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Per quanto concerne la presente convenzione, si impegna pertanto a fornire all’Aziendarimanda all’art. 8 della L. 323/2000 per i medici che operano presso le strutture termali . Della verifica sopraindicata viene data comunicazione scritta all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. E’ fatto altresì divieto, a richiestanel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione ai dipendenti dell’Azienda che dovesse intervenire. Anche ai fini negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accettaaccordo, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contrattopubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Ihc Italian Hospitality Collection s.p.a. Per L’erogazione Di Prestazioni Termali

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità stabilito dall’artrispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4, comma 4 co. 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’arte Legge 662/1996 e smi art. 1, commi 1 co. 5 e 6, co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione scritta all’Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno. L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilitàpresente convenzione. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura L’Istituto si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di 15 giorni dalla data quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di risoluzione svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del contrattorapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Fondazione F. Turati Per L’erogazione Di Prestazioni Riabilitative Ex

Incompatibilità. La strutturaL’Istituto, richiamato il regime delle di incompatibilità stabilito dall’art. 4dalla legge 31.12.1991, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, 412 nonché dalla la successiva normativa emanata in materia ed ed, in particolare dall’artparticolare, l’art. 1, commi 5 e 6, 1 della L. legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o XXXX XXXXX Firmato il 05/03/2022 19:05 Seriale Certificato: 170014554955854145481026434450200973927 Valido dal 08/07/2020 al 08/07/2023 aveArreubnaePl EpCroSp.rpio.A.oNrgGanCicAo 3o a livello di consulenti personaleconsulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. Il Presidio L’Istituto si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale quale, a qualsiasi titolo titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltàaccordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, famiglia al fine di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contrattovalutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.

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Samples: asugi.sanita.fvg.it

Incompatibilità. La strutturaIl Prestatore del servizio dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l’espletamento dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Resta ferma l’applicazione delle norme deontologiche in capo al Prestatore del servizio. Si precisa che la presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, richiamato per il regime medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. Sono esclusi dalla gara tutti gli operatori economici che si trovino nelle situazioni di incompatibilità e di divieto di partecipazione previste al punto n. VII delle incompatibilità stabilito dall’artLinee Guida ANAC n. 1. 4Allo stesso modo, a valle dell’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 59, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 bis (c.d. appalto integrato) del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidatario della presente procedura dovrà certificare il permanere dell’assenza di cause incompatibilità e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contrattoconflitto anche con gli aggiudicatari dell’appalto integrato.

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Samples: Disciplinare D’incarico

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata Struttura termale si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione situazione di incompatibilità. Il Presidio In tema di incompatibilità vigono le disposizioni a carattere generale di cui alla L. 412/1991 e smi. art. 4 co. 7 e alla L.662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Per quanto concerne la presente convenzione, si impegna pertanto rimanda all’art. 8 della L. 323/2000 per i medici che operano presso le strutture termali. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno. L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenireha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura L’Istituto si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di 15 giorni dalla data quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di risoluzione svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del contrattorapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Terme Di Montecatini Per L’erogazione Di Prestazioni Termali

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato elenco del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Locale Per L’erogazione

Incompatibilità. La strutturaStruttura prende atto che, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’artai sensi dell’art. 4, comma co. 7 della L. 30.12.91 30.12.1991, n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare 412 e dall’art. 1, commi 1 co. 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personaleconsulenti, personale medico e non, non in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di 15 giorni apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura , dalla data quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l’indicazione di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione ogni Struttura del contrattoS.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E La Iama SRL Per Il Punto Prelievo Decentrato Di Carmignano Loc. Comeana Per L’esecuzione Di Prelievi Ematici Ed Il Ritiro Di Campioni Biologici Periodo Dal 01/11/2021 Al 31/12/2021

Incompatibilità. La strutturaL’Istituto prende atto che, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’artai sensi dell’art. 4, comma co. 7 della L. 30.12.91 30.12.1991, n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare 412 e dall’art. 1, commi 1 co. 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personaleconsulenti, personale medico e non, non in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto L’Istituto ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenireservizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si Si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di 15 giorni apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla data quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l’indicazione di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione ogni struttura del contrattoS.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E L’istituto Sanavir

Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, personale medico e nondi assistenza, in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale medico e di assistenza del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Locale Per L’erogazione