ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Regolamento unico per l’affidamento dei servizi
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
I Comuni di Bitonto e Palo del Colle, costituenti l’ambito territoriale, nell’esercizio delle proprie funzioni provvedono alla gestione dei servizi sociali di ambito aventi per oggetto attività rivolte a:
- garantire ai cittadini residenti nei comuni dell’ambito in situazione di particolare fragilità fisica, sociale e psicologica, la possibilità di permanere nel proprio domicilio di residenza;
- prevenire e rimuovere le cause che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle strutture, ai servizi e alle prestazioni sociali;
- favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili,
degli emarginati o a rischio di emarginazione.
Fatta salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un’Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono: motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate); motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi); motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).
Nella definizione delle modalità di affidamento l’Ufficio di Piano:
- Favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- Individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- Favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- Definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.
Nella gestione dei servizi sociali devono essere assicurate l’informazione, la partecipazione e la tutela dei cittadini utenti.
ART. 2 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI SOTTO SOGLIA
Il ricorso all’acquisizione diretta dei beni e servizi sotto soglia è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
Per l’esecuzione dei lavori e dei servizi e per le forniture in economia si fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina stabilita D. Lgs. n. 50/2016 ed alle eventuali e successive modificazioni ed integrazioni.
In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'ente e da queste effettuabili, l’acquisizione di beni e servizi in economia, prevista nel presente Regolamento, è consentita per gli importi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.
ART.3 MODALITÀ’ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Le acquisizioni sotto soglia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), nell’invito dovrà essere rispettato il principio dell’alternanza, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti.
La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
A. l’oggetto della prestazione;
B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
D. le modalità ed i tempi di pagamento;
E. le eventuali garanzie richieste;
F. le eventuali penalità;
G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
H. il prezzo a base d’asta;
I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.
X. Xxxxxx ritenuto opportuno dal Responsabile del Procedimento sulla scorta di linee guida ANAC e principi consolidati della giurisprudenza amministrativa;
I punti B, C, D, E, F, G, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.
Nella determinazione dell’importo a base d’asta il RUP, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
ART. 4 CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
L’ affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l’espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Per l’affidamento di servizi, di pubbliche forniture di beni e lavori di installazione delle forniture, si osserveranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 SOGGETTI DELL’AFFIDAMENTO
Partecipano alla gestione dei servizi sociali i soggetti pubblici e i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale di attuazione n. 4/2007 e ai sensi del D.Lgs. 117 del 03/07/2017, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali, ovvero al
registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 4, comma 1, X.Xxx. 117/17) per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Nelle more della piena attuazione del D.Lgs. 117 del 03/07/2017, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni, gli enti di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento, in ragione dell’appartenenza territoriale, per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo lo svolgimento di attività che presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, o comunque, contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi, fatta eccezione per azioni sperimentali ed innovative, per la cui realizzazione, a seguito di procedura di istruttoria pubblica, come disciplinata dal successivo art. 12, sia stata condivisa l’opportunità di un coinvolgimento diretto dei soggetti di cui al precedente comma 2, non organizzati con modalità di impresa. A tal fine l’Ambito Territoriale, per il tramite dell’Ufficio di Piano, potrà sottoscrivere apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e l’art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2007, ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall’art. 56 della L.R. 19/06. Per le organizzazioni di volontariato le Convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 11/1994.
ART. 6 PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
I Comuni di Bitonto e Palo del Colle, costituenti l’Ambito territoriale sociale, nell’esercizio delle proprie funzioni, per il tramite dell’Ufficio di Piano, procede all’ affidamento dei servizi sociali ricorrendo alle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Nella procedura ristretta, l’Ambito, per il tramite dell’Ufficio di Piano, applica il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
Nelle procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, si individuano clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del C.C.N.L. di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l’applicazione dell’art. 5 della L. 381/1991.
Per le procedure di affidamento della gestione dei servizi da aggiudicarsi con procedura aperta l’Ufficio di Piano prevede la nomina di apposita commissione, nel rispetto del Regolamento del Comune di Bitonto approvato con , presieduta da un Responsabile di Servizio del Comune di Bitonto, differente dal Responsabile dell’Xxxxxxx xx Xxxxx, x xx x. 0 (xxx) Istruttori Direttivi / Assistenti Sociali, preferibilmente includendo personale di entrambi i Comuni dell’Ambito, sorteggiati dalle stesse ditte concorrenti ovvero da un testimone esterno all’ufficio su una rosa di nomi pari almeno al doppio. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile del
Procedimento ovvero dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o altro soggetto indicato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Per ogni singolo intervento da realizzarsi in relazione al Piano Sociale di Zona, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, nomina un responsabile del procedimento, unico per le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione ovvero per la sola esecuzione.
ART. 7 RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE
Nel rapporto tra i Comuni di Bitonto e Palo del Colle, costituenti l’ambito territoriale e i soggetti del Terzo Settore, che presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché l’Ufficio di Piano, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.
ART. 8 RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE
Nel rapporto tra i Comuni di Bitonto e Palo del Colle, costituenti l’ambito territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentino organizzazione di impresa, di cui all’art. 5
comma 2 del presente regolamento, in coerenza con quanto espresso dallo stesso art. 5, comma 4°, del presente regolamento e dalla L. 266/1991, si configura un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. All’Ufficio di Piano, pertanto, è preclusa, in tal caso, ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, come disciplinata dal successivo art. 13, in particolare quando si tratti di realizzare azioni innovative e sperimentali, a seguito di istruttoria pubblica, come previsto al richiamato art. 5, comma 4, del presente regolamento.
I Comuni di Bitonto e Palo del Colle, costituenti l’ambito territoriale previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell’individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:
a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
b) dell’attività svolta sul territorio di riferimento;
c) dell’esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di
rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.
ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all’art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:
a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b) Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’ affidamento;
c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione nel rispetto dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016;
d) Esperienza documentata da comprovare ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016
1. per i servizi complessi quali l’assistenza domiciliare, scolastica, educativa;
e) Presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, in conformità con la normativa regionale vigente;
f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori;
g) Regolarità del DURC;
h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
ART. 10 CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONTE
Al fine della aggiudicazione delle gare è fatto divieto di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando applicabile come metodo di riferimento il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo.
Nella procedura di valutazione delle proposte al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un valore numerico non inferiore a 15 punti.
Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, la stazione appaltante assegna n.15 punti all’offerta economica più conveniente, per le restanti adotta la seguente formula di calcolo: Valore dell’offerta minima presentata x 15 / Valore dell’offerta considerata;
ART.11 DETERMINAZIONE DELLA BASE D’ASTA
Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d’asta, il Responsabile del Procedimento deve tener conto principalmente dell’incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo finale stimato del servizio. Il Responsabile del Procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà orientativamente riferirsi alle tabelle ministeriali e verificare nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto il rispetto delle norme di previdenza e assistenza nonché delle disposizioni sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto.
ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione dei servizi distribuendo, in modo il più possibile omogeneo, massimo n.85 punti e utilizzando nello specifico i seguenti macro criteri di valutazione:
a) QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA; b) QUALITÀ’ DEL SERVIZIO; c)
QUALITA’ ECONOMICA;
Tali macro-criteri potranno essere articolati, a titolo esemplificativo, tenendo presente i seguenti punti: presenza di sedi operative nell’ambito territoriale di svolgimento del servizio; dotazione strumentale; capacità di contenimento del turn over degli operatori; strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; numero di amministrazioni assistite; formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali; capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali; adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti possesso della carta dei servizi; capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio; innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta, alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, ai servizi complementari; modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza (precisazione degli strumenti); certificazione di qualità e tutela etica dei lavoratori.
Sulla scorta di quanto stabilito in premessa e al predetto art. 10 Il totale dei punti disponibili per la valutazione dell’offerte tecnica è di 85 punti e quello dell’offerta economica è di 15 punti per un totale di 100 punti.
ART. 13 ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE
L’Ufficio di Piano, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, può, ai sensi dell’art. D.Lgs. 117/2017, indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità.
Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l’impostazione tecnico- organizzativa e le esigenze finanziarie.
Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19, comma 3, della legge regionale e art. 4, comma 1, X.X.xx. 117/2017che siano in possesso dei requisiti già definiti all’art.9.
Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dagli specifici avvisi pubblici. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative. L’Ufficio di Piano, valutata l’opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all’iniziativa.
Nell’esperimento dell’istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi: presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell’iniziativa; definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento.
L’istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l’Ufficio di Piano definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.
ART. 14 CONVENZIONI PER IL CONCORSO ALLA ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
L’Ufficio di Piano, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definisce i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne dà informazione a mezzo di pubblico avviso con l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali.
I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente si configurano come attività che non presentano elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, ovvero attività di tipo innovativo e sperimentale, per le quali si è resa necessaria una istruttoria pubblica per la coprogettazione. Si esclude pertanto la
convenzione quale forma contrattuale da instaurarsi tra Comune e soggetto privato a seguito di gara d’appalto.
L’Ambito, per il tramite dell’Ufficio di Piano, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti: iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso; esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.
Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.
ART. 15 CONCESSIONE DI SERVIZIO
Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’Ambito può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alle gestione del servizio.
La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all’Ufficio di Piano, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell’Ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente e all’art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017..
Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all’art. 19, comma 3, della legge regionale 19/06 e s.m.i., ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d’impresa, come indicati all’art. 5 comma 2, del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto
della concessione;
solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione; esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione; presenza delle figure professionali, operative all’interno dell’impresa, previste per l’espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento; applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
ART. 16 ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’Ambito Territoriale può acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal regolamento regionale.
Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale. In particolare possono essere accreditati: strutture e servizi pubblici; enti e organismi a carattere non lucrativo; strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.
Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 17 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel regolamento regionale.
L’accreditamento è condizione essenziale, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano: erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico; partecipare all’istruttoria pubblica; entrare nell’elenco di Ambito territoriale dei soggetti per i quali l’Ambito possa erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l’acquisto.
L’accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetti terzi, come previsto dall’art. 29 del Regolamento Regionale n.4/2007.
ART. 17 ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO
In un quadro complessivo di tutela dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nella carta dei servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di Ambito territoriale.
Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette ai controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.
I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.
ART. 18 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l’Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per 1’ esatto adempimento.
E’ causa di risoluzione dell’appalto, oltre al non rispetto della qualità di erogazione dei servizi esternalizzati anche il non rispetto dei contratti collettivi di lavoro dei lavoratori impegnati nei servizi appaltati.
ART. 19 PRINCIPIO DI OMOGENEITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi viene applicato per gli interventi e i servizi sociali esternalizzati dall’Ufficio di Piano programmati nel Piano Sociale di Zona.
I Servizi Sociali dei Comuni di Bitonto e Palo del Colle hanno facoltà di applicare il presente Regolamento anche sulle procedure di esternalizzazione degli interventi e dei servizi sociali di competenza di ciascun singolo Comune.
ART.20 TUTELA RETRIBUTIVA DEI LAVORATORI
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il Responsabile del Procedimento avvierà l’iter di rivalsa ex art. 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
ART.21 TUTELA DELLA PRIVACY
Ogni trattamento dei dati personali e gestione dell’appalto dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679.
ART.22 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente e in particolare al D.Lgs. 50/2016 e alle specifiche linee guida ANAC.
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, così come deliberato dal Coordinamento Istituzionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell’art. di cui all’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, deliberazione di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.