IL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE Clausole campione

IL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE. La normativa che istituisce il SIAN - da ultimo integrata con il D.lgs. n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni - è incentrata sulla realizzazione di un sistema omogeneo e coerente di raccolta di tutte le informazioni concernenti il comparto agricolo e rurale, sistema che configura un potente strumento di conoscenza delle realtà del settore a supporto delle scelte di politica agricola. Il SIAN, pertanto, è stato impostato come: - un sistema composto e partecipato da tutte le Amministrazioni centrali e dagli Enti locali che operano nel comparto agricolo e rurale; - un sistema preordinato a condividere servizi ed informazioni in modo paritetico tra le amministrazioni che lo compongono; - un sistema che opera sulla base di regole derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo un modello organizzativo che individua ruoli, competenze e responsabilità rispetto ai singoli procedimenti amministrativi gestiti. I principi su cui si basa il SIAN, sono: - assicurare servizi per la condivisione tra tutte le amministrazioni centrali e locali delle informazioni strutturali e territoriali delle aziende agricole italiane, con modalità dettate dalla titolarità dei singoli procedimenti amministrativi e senza limitazioni di carattere territoriale; - garantire l’accesso e la fruibilità da parte di tutti i soggetti dell’area connessa al controllo ed al pagamento degli aiuti comunitari di competenza dell’Organismo di coordinamento e degli Organismi pagatori nell’ambito di un “Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)”, nella conformazione strutturale e funzionale imposta a tutti gli Stati membri dalla Commissione europea per accertare la regolarità e la correttezza del pagamento degli aiuti comunitari.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).