IL PROCEDIMENTO. 1. L’arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito pos- sibile, tenendo presente la sua natura semplificata. 2. L’arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l’arbitro può limitare la lunghezza e l’oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti. 3. Salva diversa determinazione dell’arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato. 4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell’arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale. 5. L’arbitro, su richiesta di una parte o d’ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un’unica udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L’udienza può svolgersi me- diante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei. 6. I termini fissati dall’arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
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Sources: Arbitration Agreement, Arbitration Agreement
IL PROCEDIMENTO. 1. L’arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito pos- sibilepossibile, tenendo presente la sua natura semplificata.
2. L’arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l’arbitro può limitare la lunghezza e l’oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.
3. Salva diversa determinazione dell’arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.
4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell’arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale.
5. L’arbitro, su richiesta di una parte o d’ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un’unica udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L’udienza può svolgersi me- diante mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.
6. I termini fissati dall’arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
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