Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato ▇.▇▇▇ 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
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Oggetto del servizio Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito ai sensi dell’art.54 (comma 4, lett. a), del D. Lgs 50/2016 (d’ora innanzi ▇▇▇▇▇▇), per l’affidamento del progetto di “ACCOGLIENZA IN FAVORE DI ADULTI SINGOLI E FAMIGLIE TITOLARI DI ACCOGLIENZA SAI- Sistema di Accoglienza Integrata (ex SIPROIMI) IN CENTRI RESIDENZIALI E ACCOGLIENZA DIFFUSA” - ANNUALITÀ’ 2021/2022, per 1.527 posti per la categoria “Ordinari” e 6 posti per la categoria “Disagio Mentale”, per il periodo 1/07/2021 – 31/12/2022 (n. 18 mesi). In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire a un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi. Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo n. 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’affidamento del progetto consistente nelle seguenti prestazioni: - Accoglienza Integrata mediante progetti individuali, su richiesta della Stazione Appaltante, di Adulti in Centri residenziali ed in accoglienza diffusa, ubicati sul territorio di Roma Città Metropolitana. L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale. Con il presente accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora a eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il “Progetto di Accoglienza per di adulti, singoli e famiglie titolari di accoglienza SAI-Sistema di Accoglienza Integrata (ex Siproimi) in Centri residenziali ed in accoglienza diffusa”, l’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. Ogni esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e ogni esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - Il DMI del 10/08/2016 e tutta la vigente normativa in materia di SPRAR; - il D. Lgs. n.50/2016 (di seguito ▇▇▇▇▇▇) e s.m.i; - l’avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016; - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’▇.▇.▇▇. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016; - il D. Lgs. n.81/2008 e e ▇▇.▇▇. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D. Lgs. n.159/2011 e ▇▇.▇▇. e ii. “Codice delle leggi antimafia”; - il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e ▇▇.▇▇. e ii.“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra ▇.▇.▇▇. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ▇.▇.▇▇. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’▇.▇.▇▇. in data 29 luglio 2015; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. - L. 8 novembre 2000 n.328 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286, “TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.; - D.P.R. 31 agosto 1999 n.394, “regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”; - D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”; - Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”; - L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali; - DGR Lazio n. 1304 del 2004 - Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni; - DGR Lazio n. 1305 del 2004 - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi; - DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011."; - Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale” convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90);. - Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (e suoi aggiornamenti); - Manuale Unico di Rendicontazione; - Progetti presentati da Roma Capitale al Ministero dell'Interno; - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. Piano Nazionale d’Integrazione per i Titolari di protezione Internazionale (ottobre 2017). - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato; - gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro. - Decreto-legge n. 76/2020 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’ convertito in legge n.120/2020; - Decreto-Legge n. 130/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”
Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.