Common use of IL DIRETTORE GENERALE Clause in Contracts

IL DIRETTORE GENERALE. Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo: Vista la Direttiva Aziendale in materia di “Contratti di Lavoro Autonomo”, approvata con delibera n. 102 del 30.03.2010; Tenuto presente che tale direttiva è finalizzata a regolamentare le modalità di conferimento, a soggetti interni all’Azienda, di incarichi di lavoro autonomo rientranti nelle seguenti tipologie: - contratti di prestazione d’opera intellettuale; - collaborazioni coordinate e continuative; - contratti di prestazione d’opera intellettuale meramente occasionali; Considerato che tale regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nonché dei presupposti generali di legittimità dettati principalmente dall’art. 7 del Dlgs n 165/01 e s.m.i. nonché dalle varie circolari in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedeva, in sintesi, la pubblicazione del fabbisogno e l’espletamento di procedure comparative preliminariamente al conferimento dei contratti di prestazione d’opera intellettuale e le collaborazioni coordinate continuative, con l’esclusione delle prestazioni d’opera meramente occasionali; Sottolineato che tale fattispecie limitata peraltro a contratti caratterizzati da episodicità e modicità della spesa, si collocava all’interno di un quadro normativo regolamentare che consentiva di soprassedere a tale procedura ; si fa specifico riferimento a: - circolare Ministero Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 e relativo allegato schema di regolamento; - delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 556 del 21.04.2008 “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Xxxxxx-Romagna”;

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IL DIRETTORE GENERALE. Vista Il Direttore generale è nominato, per la proposta durata di adozione dell’atto deliberativo presentata cinque anni, con le stesse procedure del Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Come emerge già dal dato normativo, il Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo: Vista la Direttiva Aziendale in materia di “Contratti di Lavoro Autonomo”, approvata con delibera n. 102 del 30.03.2010; Tenuto presente che tale direttiva generale è finalizzata l’organo a regolamentare le modalità di conferimentocapo dell’intera struttura organizzativa dell’Ente, a soggetti interni all’Aziendacui sono affidati i compiti di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione (alle cui riunioni partecipa con voto consultivo e al quale propone, come relatore, l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari), di incarichi sovrintendere all'attività di lavoro autonomo rientranti nelle seguenti tipologie: - contratti tutti gli uffici, di prestazione d’opera intellettuale; - collaborazioni coordinate assicurare il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e continuative; - contratti l'unità di prestazione d’opera intellettuale meramente occasionali; Considerato che tale regolamentoindirizzo tecnico- amministrativo, nel rispetto dei principi nonché di trasparenza e parità di trattamento nonché dei presupposti generali di legittimità dettati principalmente dall’art. 7 del Dlgs n 165/01 e s.m.i. nonché dalle varie circolari in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedevaadottare, in sintesicaso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la pubblicazione continuità e la sicurezza dell'esercizio, poi da sottoporre alla ratifica del fabbisogno Consiglio stesso (art. 4, comma 5, della legge istitutiva). Le molteplici competenze specifiche del Direttore generale sono regolate dallo statuto (art. 7), che ne evidenzia il ruolo di responsabile della gestione complessiva dell’Ente, sulla base degli obiettivi conferiti dal Ministro e l’espletamento dal Consiglio di procedure comparative preliminariamente amministrazione, nonché da varie disposizioni regolamentari ed organizzative4. Dopo che l’articolo 2, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 188 ha riformulato il menzionato art. 4 del d.lgs. n. 250 del 1997, eliminando il limite di un solo rinnovo dell’incarico di Direttore generale, in base al conferimento dei contratti dato testuale vigente di prestazione d’opera intellettuale e le collaborazioni coordinate continuativetale disposizione il titolare dell’organo in questione può essere confermato nella carica, con l’esclusione delle prestazioni d’opera meramente occasionali; Sottolineato le medesime procedure previste per la nomina, per un numero indefinito di mandati. E così, in effetti si registra che tale fattispecie limitata peraltro a contratti caratterizzati da episodicità e modicità della spesal’attuale Direttore generale ricopre l’incarico ininterrottamente dal 30 aprile 2009, si collocava all’interno essendo stato inizialmente nominato con d.p.c.m. di un quadro normativo regolamentare che consentiva di soprassedere a tale procedura ; si fa specifico riferimento a: - circolare Ministero Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 e relativo allegato schema di regolamento; - delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 556 pari data, successivamente rinnovato con d.p.c.m. del 21.04.2008 “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Xxxxxx-Romagna”;1° luglio 2014, infine ulteriormente confermato con d.p.c.m. del 26 giugno 2019.

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IL DIRETTORE GENERALE. Su proposta della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna, la quale esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento; Vista la proposta legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; Dato atto che la normativa sopra richiamata si muove nella direzione di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo: Vista la Direttiva Aziendale in materia di “Contratti di Lavoro Autonomo”, approvata con delibera n. 102 del 30.03.2010; Tenuto presente che tale direttiva è finalizzata a regolamentare le modalità di conferimento, a soggetti interni all’Azienda, di incarichi di lavoro autonomo rientranti nelle seguenti tipologie: - contratti di prestazione d’opera intellettuale; - collaborazioni coordinate e continuative; - contratti di prestazione d’opera intellettuale meramente occasionalicontrasto al fenomeno corruttivo; Considerato che tale regolamentol’art. 1, nel comma 44, della Legge n. 190/2012 ha integralmente riscritto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, impegnando altresì il Governo a definire un “Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei principi doveri costituzionali di trasparenza diligenza, lealtà, imparzialità e parità servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico; Ritenuto di trattamento nonché dei presupposti generali di legittimità dettati principalmente dall’art. 7 del Dlgs n 165/01 e s.m.i. nonché dalle varie circolari in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedevaspecificare che il Governo, in sintesiattuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/12, la pubblicazione ha emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” applicabile in ogni Amministrazione che, ai sensi del fabbisogno riformulato art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, deve definire un proprio Codice che integri e l’espletamento specifichi quello approvato con DPR 62/13 previa procedura aperta alla partecipazione e parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di procedure comparative preliminariamente al conferimento dei contratti di prestazione d’opera intellettuale e le collaborazioni coordinate continuative, con l’esclusione delle prestazioni d’opera meramente occasionali; Sottolineato che tale fattispecie limitata peraltro a contratti caratterizzati da episodicità e modicità della spesa, si collocava all’interno di un quadro normativo regolamentare che consentiva di soprassedere a tale procedura ; si fa specifico riferimento a: - circolare Ministero Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 e relativo allegato schema di regolamento; - delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 556 del 21.04.2008 “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Xxxxxx-Romagna”Valutazione;

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IL DIRETTORE GENERALE. Vista (dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx) di risoluzioni dei rapporti di lavoro per perdita di appalto di servizi (seguite o meno da riassunzioni da parte dell’impresa subentrante). Al riguardo lo scrivente ritiene utile, richiamare la proposta posizione già espressa con la propria circolare n. 155/91 del 29.11.1991 (contenente direttive agli uffici periferici sull’applicazione della legge n. 223/1991, con la quale è stato chiarito (pag. 7) che … "anche nei casi in cui ricorrono i requisiti numerici propri del licenziamento collettivo, ove la circostanza giustificativa del licenziamento non sia la riduzione o trasformazione di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale attività o di lavoro, ma quella di cui all’art. 3, seconda parte della legge, 604/66, non si avrà licenziamento collettivo bensì licenziamento individuale plurimo per giustificato motivooggettivo". In relazione alle problematiche connesse alla tutela contrattuale dei lavoratori tossicodipendenti, l'Ausitra si impegna a raccomandare alle proprie associate di valutare di volta in volta se - a seguito di richiesta degli interessati - esistano condizioni di particolari difficoltà finanziarie e/o familiari che possano giustificare, a giudizio insindacabile delle imprese, l'erogazione di seguito trascritto integralmente una somma a carattere di liberalità, nel periodo di aspettativa non retribuita accordato, ai sensi del comma 1 dello specifico articolo del c.c.n.l., al lavoratore tossicodipendente. Lettera da Ausitra a OO.SS.LL stipulanti 2 febbraio 1996 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il testo: Vista la Direttiva Aziendale costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia di “Contratti di Lavoro Autonomo”previdenziale ed assistenziale, approvata con delibera n. 102 del 30.03.2010; Tenuto presente che tale direttiva è finalizzata a regolamentare le modalità di conferimento, a soggetti interni all’Azienda, di incarichi di lavoro autonomo rientranti nelle seguenti tipologie: - contratti di prestazione d’opera intellettuale; - collaborazioni coordinate dei diversi fattori merceologici e continuative; - contratti di prestazione d’opera intellettuale meramente occasionali; Considerato che tale regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nonché dei presupposti generali di legittimità dettati principalmente dall’art. 7 del Dlgs n 165/01 e s.m.i. nonché dalle varie circolari in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedeva, in sintesi, la pubblicazione del fabbisogno e l’espletamento di procedure comparative preliminariamente al conferimento dei contratti di prestazione d’opera intellettuale e le collaborazioni coordinate continuative, con l’esclusione delle prestazioni d’opera meramente occasionali; Sottolineato che tale fattispecie limitata peraltro a contratti caratterizzati da episodicità e modicità della spesa, si collocava all’interno di un quadro normativo regolamentare che consentiva di soprassedere a tale procedura ; si fa specifico riferimento a: - circolare Ministero Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 e relativo allegato schema di regolamento; - delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 556 del 21.04.2008 “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Xxxxxx-Romagna”differenti aree territoriali;

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