GARANZIA KASKO Clausole campione

GARANZIA KASKO. Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
GARANZIA KASKO. (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Top)
GARANZIA KASKO. Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Collisione Light)
GARANZIA KASKO. (opzionale) Garanzie di base UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili o animali, uscita di strada, ribaltamento, trasporto del veicolo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l’esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro), alla guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti solo per il primo sinistro occorso nell’anno e con l’applicazione di una riduzione sull’indennizzo riconosciuto.
GARANZIA KASKO. (abbinabile ai PROGRAMMI BASE o COMPLETO, in alternativa alla GARANZIA COLLISIONE)
GARANZIA KASKO. Assimoco indennizza, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, compresi i suoi pezzi di ricambio in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.
GARANZIA KASKO. La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza degli importi assicurati per ogni singolo automezzo, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati di cui all’allegato n. 1, anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo stesso, in conseguenza di:
GARANZIA KASKO. L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio‐fono‐visivi (come disciplinato dall’art. 3.1), ovvero a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate. Restano esclusi i cassoni scarrabili. L'assicurazione non comprende i danni:
GARANZIA KASKO. La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
GARANZIA KASKO. Formula “KASKO COMPLETA” Formula “MINI KASKO”