Common use of Fascicolo Sanitario Elettronico Clause in Contracts

Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino xxxx che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ATS Data: 13/09/2018 13:00:44, RCC/2018/0000164 n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile XXXXX XXXXX Firmato digitalmente da XXXXX XXXXX Data: 2018.07.26 11:48:42 +02'00' al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile Data: 2018.07.26 10:46:39 +02'00' al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino Data: 2018.08.07 XXXXX XXXXX 09:12:11 +02'00' xxxx che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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Fascicolo Sanitario Elettronico. La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che co- stituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private. Come meglio specificato dal DPCM 29 settembre 2015, n. 178, contenente il Regola- mento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, i “referti” rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche che private ricadono tra i documenti sanitari digitali obbligatori che devono essere raccolti nel FSE del cittadino. A tal fine la Regione mette a disposizione delle Strutture sanitarie private le specifiche tecniche e il supporto informatico per i test per la realizzazione dell’interoperabilità con il proprio sistema informatico per l’invio dei referti al FSE del cittadino. Tutti i referti delle Strutture sanitarie private devono essere trasmessi al FSE del citta- dino che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui l’omessa trasmissione del referto sia imputabile XXXXX XXXXXXX Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX Data: 2018.07.27 10:28:03 +02'00' al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale.

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