Exercise Risk Clausole campione

Exercise Risk. Exercise of the Warrants is subject to all applicable laws, regulations and practices in force on the relevant Exercise Date and none of the Issuer, the Guarantor, if any, the Registrar or the Warrant Agents shall incur any liability whatsoever if it is unable to effect the transactions contemplated, after using all reasonable efforts, as a result of any such laws, regulations or practices. None of the Issuer, the Guarantor, if any, or the Agents shall under any circumstances be liable for any acts or defaults of the relevant Clearing System or, as the case may be, the relevant Account Holder in relation to the performance of its duties in relation to the Warrants.
Exercise Risk. Exercise of the Warrants is subject to all applicable laws, regulations and practices in force on the relevant Exercise Date and none of the Issuer and the Principal Agent shall incur any liability whatsoever if it is unable to effect the transactions contemplated, after using all reasonable efforts, as a result of any such laws, regulations or practices. None of the Issuer and the Principal Agent shall under any circumstances be liable for any acts or defaults of Clearstream, Luxembourg or Euroclear in relation to the performance of its duties in relation to the Warrants.
Exercise Risk. Exercise of the Certificates is subject to all applicable laws, regulations and practices in force on the Exercise Date and none of the Issuer, any of its Affiliates, the Security Agents and the Calculation Agent shall incur any liability whatsoever if it is unable to effect the transactions contemplated, after using all reasonable efforts, as a result of any such laws, regulations or practices. None of the Issuer, any of its Affiliates, the Security Agents and the Calculation Agent shall under any circumstances be liable for any acts or defaults of Euroclear or Clearstream, Luxembourg in relation to the performance of their duties in relation to the Certificates.
Exercise Risk. Exercise of the Warrants is subject to all applicable laws, regulations and practices in force on the relevant Exercise Date and none of the Issuer and the Principal Agent shall incur any liability whatsoever if it is unable to effect the transactions contemplated, after using all reasonable efforts, as a result of any such laws, regulations or practices. None of the Issuer and the Principal Agent shall under any circumstances be liable for any acts or defaults of Clearstream, Luxembourg or Euroclear in relation to the performance of its duties in relation to the Warrants. The Issuer will be discharged by payment or delivery to, or to the order of, the Common Depositary or Clearstream, Luxembourg or Euroclear, as the case may be, in respect of the amount so paid or delivered. Each of the persons shown in the records of Clearstream, Luxembourg or Euroclear, as the case may be, as the Holder of a particular number of Warrants must look solely to Clearstream, Luxembourg or Euroclear, as the case may be, for his share of each such payment or delivery so made to, or to the order of, Clearstream, Luxembourg or Euroclear, as the case may be.

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  • Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.

  • Criterio generale Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi. A tal fine è pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal dipendente alle commesse esterne (di vendita), anche le ore impegnate nelle commesse interne (ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette. Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della differenza negativa accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e. l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della struttura addetta al Controllo dei Programmi. È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione di cui sopra dovuta a cause oggettive (variazioni sul sistema informativo di rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili), siano giustificate da altra documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma. Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano informazioni e documenti che prefigurano una realtà in contrasto con quanto riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori approfondimenti dei controlli su altra documentazione con la disponibilità piena del Contraente. Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra. Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del paragr. 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato.

  • Collisione Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di ▇▇▇▇▇ e rapina. Eventi Sociopolitici L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente e del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.

  • In generale Il datore di lavoro può chiamare i collaboratori / le collaboratrici a prestare lavoro notturno e domenicale soltanto con il loro consenso.