Collisione Clausole campione

Collisione. Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina. Eventi Sociopolitici L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente e del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
Collisione. L’assicurazione non è valida in caso di: • circolazione al di fuori dei tracciati stradali • circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione • dolo del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela) • atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata • eventi naturali e atti vandalici definiti all’articolo 10.4 • danni alle ruote e ai pneumatici, se non sono presenti altri danni all’auto • danni all’auto causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico • sinistro se l’auto è guidata da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada • sinistro se l’auto è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando l’auto è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell’auto indicata in polizza.
Collisione. F.7.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato) La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
Collisione. Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.
Collisione. L'Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati. La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell’Art. 27 Esclusioni. Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, l’Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e non dovuto.
Collisione. (per i Camper e i Caravan)
Collisione. (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI Art. 11.5
Collisione. (per i Camper e i Caravan) - ESCLU- SIONI L’assicurazione non opera nei seguenti casi: