Esumazioni ordinarie Clausole campione

Esumazioni ordinarie. (su richiesta dei familiari) Per esumazioni ordinarie si intendono quelle eseguite dopo 10 anni di inumazione. Nel presente appalto si prendono in considerazione le operazioni di esumazione richieste dai familiari o disposte dall’Autorità giudiziaria rimanendo escluse le bonifiche di interi o parte di campi in occasione di esumazioni ordinarie disposte dal Sindaco. Comprendono: - rimozione della lapide o coperture marmoree del sepolcro, qualora non vi avessero provveduto i familiari; - scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee a raggiungere la cassa; - diligente raccolta dei resti mortali mineralizzati in apposite cassette da collocare nelle sepolture indicate dai familiari; - in caso di non completa mineralizzazione del cadavere, salva diversa disposizione dei familiari autorizzata dall’Ufficio di Polizia Mortuaria (es. avviamento alla cremazione), si procede al rinterro della cassa, previo trattamento con prodotti a norma di legge che accelerino il processo di mineralizzazione e rimozione dell’eventuale telo in nylon, riposizionamento della lapide o parte di essa o il collocamento di una eventuale croce in legno con targa riportante il nominativo; - raccolta di lapidi e monumentini (previo recupero o rimozione delle fotografie e scritte applicate), di croci, profili, ecc., asportati in seguito alle esumazioni, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente in materia; - conservazione, per un periodo non inferiore ad un anno, delle fotografie rimosse dalle sepolture; - rimozione e smaltimento dei residui di feretri, degli avanzi degli indumenti e di tutto il materiale rinvenuto durante le operazioni di esumazione, nel rispetto della normativa vigente in materia; - chiusura della fossa e pulizia della zona circostante; - qualsiasi onere e materiale necessario a dare l’opera completa alla regola d’arte;
Esumazioni ordinarie. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell’art.82 del D.P.R. 285/90. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell’anno. E’ compito della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l’indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’Albo Cimiteriale, con congruo anticipo. Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL. I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.
Esumazioni ordinarie. 1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali, riducibile a 2 anni in caso di somministrazione di agenti che accelerino la decomposizione).
Esumazioni ordinarie. Art. 35 – Esumazioni straordinarie
Esumazioni ordinarie. 1. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/90 e dalla Circ. Min. San. N. 10/98 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare preventivamente i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvengono. Copia delle succitate ordinanze è trasmessa alla locale Azienda U.S.L., che può formulare indicazioni e prescrizioni di carattere igienico – sanitario. Le operazioni di esumazione ordinaria non necessitano di autorizzazione dirigenziale. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni.
Esumazioni ordinarie. E’ compito del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l’ indicazione delle salme per le quali è attivabile l’ esumazione ordinaria. L’ inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di Servizio da affiggere all’ Albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare in copia, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.
Esumazioni ordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi giardino e comuni. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e depositate nell’ ossario comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Sindaco di raccoglierle in cellette o colombari posti nel cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’ art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990. I resti ossei possono essere inseriti in cassettine nei colombari con un massimo di due oltre il feretro, previo il pagamento della tariffa vigente all’ atto della tumulazione dei resti medesimi, ferma restando la scadenza della concessione riferita al colombaro. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Per agevolare la mineralizzazione delle salme indecomposte e’ possibile utilizzare apposite sostanze biodegradanti ed abbreviare il periodo di reinumazione da 5 a 3 anni . Utilizzando tale procedimento e’ possibile inumare le salme indecomposte nei medesimi siti precedentemente assegnati. E’ possibile inoltre cremare i resti provenienti dalle esumazioni , salve le norme previste dal D.P.R 285/90. Le dimensioni degli ossari entro cui vanno deposte le cassette di contenimento dei resti, non devono essere inferiori a: • larghezza cm. 30; • lunghezza (o profondità) cm. 80; • altezza cm. 30.
Esumazioni ordinarie. 1. Per esumazione ordinaria si intende l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione.
Esumazioni ordinarie. 1) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, decorso il decennio di inumazione, dalla ditta appaltatrice su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali, a seconda del fabbisogno, affinché sia possibile effettuare il turno di rotazione nei campi.
Esumazioni ordinarie. 1. Il turno di rotazione ordinario dei campi di inumazione (campi comuni, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci).