Esiti istruttori Clausole campione

Esiti istruttori. L’attività istruttoria, comprensiva della valutazione del progetto, si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fatto salvo l’eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al paragrafo 5.3, con la comunicazione della concessione o di non ammissibilità al soggetto richiedente dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, con invio di comunicazione via PEC all’indirizzo indicato nel modulo di domanda. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.3 ed il termine di sospensione previsto in caso di richiesta di dettagli da parte della commissione di valutazione, di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire l’elenco delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di sopravvenute risorse disponibili il soggetto gestore si riserva di mantenere la validità di detti elenchi e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate. La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.
Esiti istruttori. Completato l’iter di selezione relativo alla singola proposta progettuale, si procederà con atto dirigenziale ad approvarne gli esiti rappresentando, ove ricorrente la non ammissibilità/non finanziabilità, le relative motivazioni; il suddetto atto dirigenziale, in caso di ammissibilità e finanziabilità della proposta progettuale, conterrà altresì l’impegno di spesa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).