Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di SAL - trasmessi dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, alla Banca autorizzata e alla Banca finanziatrice - e sulla base delle verifiche effettuate dalla Banca autorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di filiera o di distretto. A tal fine, il Soggetto beneficiario si impegna a produrre e consegnare alla Banca autorizzata, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione di spesa di cui all’articolo 17 del Decreto, necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. Le erogazioni del Finanziamento sono condizionate alla ricezione, da parte della Banca finanziatrice, della comunicazione del Ministero di cui all’articolo 14, comma 5, del Decreto.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L'erogazione L’erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto beneficiarioBeneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, alla Banca autorizzata al Ministero e alla Banca finanziatrice Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dalla Banca autorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni di competenzadal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile e dal Contratto Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di filiera o di distrettouna quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tal tale fine, il Soggetto beneficiario Beneficiario si impegna a produrre e consegnare alla Banca autorizzata, per il tramite del Soggetto proponenteal Ministero, la documentazione di spesa di cui all’articolo 17 del Decreto, necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzatirealizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Le erogazioni Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento sono condizionate alla ricezionepuò prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, da parte della sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, della comunicazione del Ministero di cui all’articolo 14, comma 5, del DecretoFinanziatrice.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene (fermo restando quanto diversamente previsto nella Normativa di Riferimento) a fronte di SAL - trasmessi dal Soggetto beneficiarioBeneficiario, anche per il tramite del Soggetto proponenteCapofila, alla Banca autorizzata al Soggetto Gestore e alla Banca finanziatrice Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dalla Banca autorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni di competenzadal Soggetto Gestore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile di Riferimento, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 10% del Finanziamento e dal Contratto di filiera o di distrettodell’eventuale anticipazione. A tal tale fine, il Soggetto beneficiario Beneficiario si impegna a produrre e consegnare alla Banca autorizzataal Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto proponenteCapofila, la documentazione di spesa di cui all’articolo 17 del Decreto, necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. Le erogazioni del Finanziamento sono condizionate alla ricezione, da parte nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Banca finanziatrice, della comunicazione del Ministero Normativa di cui all’articolo 14, comma 5, del DecretoRiferimento.
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Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di SAL - trasmessi dal Soggetto beneficiarioBeneficiario, per il tramite del Soggetto proponenteProponente, alla Banca autorizzata Autorizzata e alla Banca finanziatrice Finanziatrice - e sulla base delle verifiche effettuate dalla Banca autorizzataAutorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di filiera Filiera o di distrettoDistretto. A tal fine, il Soggetto beneficiario Beneficiario si impegna a produrre e consegnare alla Banca autorizzataAutorizzata, per il tramite del Soggetto proponenteProponente, la documentazione di spesa di cui all’articolo 17 16 del Decreto, necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. Le erogazioni del Finanziamento sono condizionate alla ricezione, da parte della Banca finanziatriceFinanziatrice, della comunicazione del Ministero di cui all’articolo 1413, comma 5, del Decreto.
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