Effetti nei confronti dei terzi Clausole campione

Effetti nei confronti dei terzi. La precisazione delle conseguenze che il contratto può produrre nei confronti dei terzi è uno dei problemi più delicati della dinamica giuridica. L’art. 1372 al 2° comma dispone che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge e tale affermazione non vuol esprimere la sua inidoneità a produrre effetti per i terzi ma solo una scelta di politica legislativa che è diversa nella storia delle codificazioni e nei vari ordinamenti. Il principio di relatività del contratto espresso dall’art. 1372 sta solo a significare che la regola che ha forza di legge vale solo fra le parti dell’accordo sicché è impossibile per il negozio influire, se non nei casi previsti dalla legge, nella sfera giuridica di un soggetto che ad esso sia rimasto estraneo. In determinati casi quindi il contratto può produrre effetti diretti nella sfera dei terzi. L’art. 1411 c.c. prevede la stipulazione a favore di un terzo, il quale acquista il diritto contro lo stipulante anche senza un’espressa accettazione. Questa avrà, casomai, l’effetto di impedire la revoca o la modifica della stipulazione.
Effetti nei confronti dei terzi. 5.1. Per tutti gli effetti dell' art. 1264 del Codice Civile e di ogni altra disposizione inerente, questa cessione sarà notificata alla società "Lonzi Metalli S.r.l.", perchè abbia a prenderne nota per l'esecuzione dei pagamenti conseguenti al credito ceduto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).