Common use of Effetti Clause in Contracts

Effetti. 30.7.2.2.1. Nel caso in cui si verifichi una circostanza nuova di cui all’articolo 30.7.2.1.1, qualsiasi Parte che ne prenda conoscenza la no- tificherà tempestivamente all’altra Parte, indicando altresì le transa- zioni interessate da tale circostanza nuova. Il cliente e la Banca sospen- deranno quindi l’esecuzione dei loro obblighi di pagamento e di consegna per le sole transazioni interessate e cercheranno in buona fede, per un periodo di trenta (30) giorni, una soluzione reciproca- mente soddisfacente volta a rendere lecite tali transazioni o a evitare la detrazione o trattenuta. Qualora al termine di tale periodo non possa essere trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente, ciascuna delle Parti (in caso di illegalità) o la Parte ricevente un importo inferiore a quello previsto (in caso di detrazione o trattenuta su un im- porto versato dall’altra) potrà notificare all’altra la risoluzione delle sole transazioni interessate dalla circoscrizione nuova. Tale notifica preciserà la data di risoluzione considerata. 30.7.2.2.2. Nel caso in cui si verifichi una circostanza nuova di cui all’articolo 30.7.2.1.2, tutte le transazioni saranno considerate come interessate dalla medesima. L’altra Parte (la «Parte non interessata») avrà quindi il diritto, su semplice notifica indirizzata alla Parte interes- sata, di sospendere l’adempimento dei suoi obblighi di pagamento e di consegna e di risolvere tutte le transazioni in corso, indipendente- mente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica pre- ciserà la data di risoluzione scelta. 30.7.2.2.3. Al verificarsi di una circostanza nuova di cui all’articolo 30.7.2.1.3, (i) se tale circostanza nuova risulta da un inadempimento da parte di una delle Parti di uno dei suoi obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 30.6.2, tale Parte sarà l’unica Parte interessata; e (ii) se tale circostanza nuova si verifica per qualsiasi altro motivo, entrambe le Parti saranno Parti interessate; l’altra Parte (la «Parte non interes- sata»), o una delle Parti, se vi sono due Parti interessate, rispettiva- mente, avrà il diritto, a seguito di semplice notifica indirizzata alla Parte Interessata o, se del caso, all’altra Parte, di sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi di pagamento e di consegna e di rescin- dere le sole transazioni interessate, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà la data di risolu- zione scelta. 30.7.2.2.4. Se una circostanza nuova comporta direttamente il verifi- carsi di un caso di inadempimento, quest’ultimo si considererà non avvenuto e si applicheranno solo le disposizioni dell’articolo 30.7.2. 30.7.2.2.5. A partire dalla data di risoluzione, il cliente e la Banca non saranno più tenuti ad alcun pagamento o ad alcuna consegna per le transazioni revocate. Il recesso dà tuttavia diritto, per le medesime transazioni, al paga- mento del saldo di recesso.

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Sources: Banking Relationship Agreement, Banking Relationship Agreement