Effetti. Il verificarsi di un caso di inadempimento dà il diritto alla Parte non inadempiente, previa semplice notifica indirizzata alla Parte inadem- piente, di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi e di risolvere l’insieme delle transazioni in corso, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà il caso di ina- dempimento invocato nonché la data di risoluzione stabilita. A partire dalla data di risoluzione, il cliente e la Banca non saranno più tenuti ad alcun pagamento o ad alcuna consegna per le transazioni revocate. Il recesso dà tuttavia diritto, per le medesime transazioni, al paga- mento del saldo di recesso e, qualora esso risulti dal verificarsi di un caso di inadempimento, al rimborso delle spese e dei costi previsti all’articolo 30.11.5.
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Sources: Banking Relationship Agreement, Banking Relationship Agreement