Durata e modificabilità dell’Accordo Clausole campione

Durata e modificabilità dell’Accordo. Il presente Accordo di norma ha validità quinquennale, si pone in coeren- za con le scadenze dei Piani di Zona, pertanto nella fase di prima applica- zione ha validità fino a settembre 2015. Potrà essere prorogato, integrato e modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o a procedure organizzative dei diversi Enti erogatori dei servizi, con accordo di tutti i firmatari.
Durata e modificabilità dell’Accordo. Il presente Accordo è sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno o più contraenti, da comunicare in forma scritta a tutti i sottoscrittori almeno 6 mesi prima della scadenza. A seguito di nuove disposizioni legislative, o di variazioni delle procedure organizzative dei vari Enti erogatori di servizi e con l’accordo di tutti i soggetti firmatari, il presente Accordo può essere modificato durante il periodo di validità. PROVINCIA XXXXXX XXXXXXXX (Presidente) AZIENDA ULSS 9 XXXXXXX XXXXXXXXX (Direttore Generale) AZIENDE ULSS 7, 8 XXXXXXX XXXXXXXXX (Commissario) CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 7 XXXXXX XXXXXXXX (Presidente) CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 8 XXXXXX XXXXXXXX (Presidente) CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 9 XXXXXXXXX XXXXX (Presidente) IC Altivole Xxxxxx Xxxxxx (R) IC Asolo Xxxxx Xxxxx IC Breda di Piave Xxxxx Xxxxxxxxx IC Caerano San Marco Xxxxxxxx Xxxxxxxx IC Cappella Maggiore Xxxxxx Xxxxx IC Carbonera Xxxxxxx Xxxxxxx (R) IC Casale sul Sile Xxxxxxxx Xxxxxxxx IC Casier Costa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx IC Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 0° Xxxxxx Xxxxxxx IC Castelfranco Veneto 2° Xxxxxx Xxxxxx IC Codognè Xxxxx Xxxxx (R) IC Xxxxxxxxxx 0° Xx Xx Xxxxxxx IC Xxxxxxxxxx 0° Xxxxxxx Xxxxxxx IC Xxxxxxxxxx 0° Xxxxxxxx Xxxxxxx IC Cordignano Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx IC Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (R) IC Crespano del Grappa Xxxxx Xxxxxx (R) IC Farra di Soligo Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (R) IC Follina e Tarzo Xxxxxx Xxxxxxxxxxx IC Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (R) IC Giavera del Montello e Nervesa Da Dalt Giancarla IC Gorgo al Monticano Xxxxxxxxxx Xxxxx IC Istrana Xxxxx Xxxxxxxxxxx IC Loria e Castello di Godego Xxxxx Xxxxxx IC Maserada sul Piave Xxxxxxxxxx Xxxxx (R) IC Xxxxxxxx Xxxxxx 0° Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx IC Xxxxxxxx Xxxxxx 0° Xxxxxx Xxxxxxxx (R) IC Montebelluna 1° Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx IC Xxxxxxxxxxxx 0° Xx Xxxxxxx Xxxxx IC Motta di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx (R) IC Oderzo Xxxxx Xxxxx IC Paese Xxxxx Xxxxx IC Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx IC Pieve di Soligo Xxxxxx Xxxxxxxxx (R) IC Ponte di Piave Xxxxx Xxxxx (R) IC Ponzano Veneto Xxxxxxx Xxxxxx IC Preganziol Xxxxxx Xxxxxxxxx IC Quinto Ancora Patrizia IC Resana Xxxxxxxxx Xxxxxxx IC Riese Pio X Xxxxx Xxxxx (R) IC Roncade Xxxxxxx Xxxxxx IC Salgareda Culatti Xxxxx Xxxxxxxxxx IC San Xxxxxx di Callalta Costa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (R) IC San Fior Da Re Emanuela IC Santa Lucia di Piave Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx IC San Polo di Piave Xxxxxxxx Xxxxx IC San Vendemiano Xxxxxxxx Xxxxxx IC Xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x X...
Durata e modificabilità dell’Accordo. Art. 15 Norma finale
Durata e modificabilità dell’Accordo. Il presente Accordo ha una durata quinquennale: dicembre 2014 – dicembre 2019; può essere prorogato e può essere modificato, a seguito di nuove disposizioni normative o delle procedure organizzative dei diversi Enti erogatori dei servizi, con l’accordo di tutti i firmatari. PROTOCOLLO D’INTESA PROVINCIALE PER L’UNIFICAZIONE DEI CRITERI AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP − che l’Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno si avvale di criteri di equità nella distribuzione delle risorse destinate dall’U.S.R. all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; − che l’art. 4.2 comma e dell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità prevede da parte dell’ULSS 1 e dell’ULSS 2 una condivisione di criteri comuni per l’individuazione dello studente in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23/02/2006; − che risponde a criteri di opportunità e uguaglianza l’uniformare a livello provinciale i criteri per l’individuazione dello studente in situazione di handicap; l’ UO di NPI di Belluno l’ UO di NPI del Cadore l’ UO di NPI di Agordo e il Servizio Territoriale per l’Età Evolutiva di Feltre, nelle persone dei reciproci responsabili, coordinati dall’U.S.P., si promuove il presente protocollo d’intesa, disciplinato come segue:
Durata e modificabilità dell’Accordo 

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.