Common use of Documenti di identificazione Clause in Contracts

Documenti di identificazione. Ai sensi del dell’articolo 36 bis, comma 3, della legge 248/2006 (conversione in legge del D.L. 223/06), dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dell’art. 5 della Legge 136/2010 i datori di lavoro di tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimento. Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore, e della data di assunzione. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo.

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Samples: www.comune.sedegliano.ud.it, www.comune.sedegliano.ud.it

Documenti di identificazione. Ai sensi del dell’articolo 36 bisL’Operatore economico assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, comma 3di apposito cartellino di identificazione, della legge 248/2006 munito di fotografia (conversione in legge del D.L. 223/06direttamente stampata sopra), dell’articolo 26indicazione dei dati personali dell’operatore, comma 8la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati: L’Operatore economico, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del D.Lgsrispetto della normativa in materia di privacy. 81/08 e s.m.i., e dell’art. 5 della Legge 136/2010 i datori L’Operatore economico si assume l’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Trapani, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro misure relative alla sicurezza e la data di assunzione. Tale obbligo grava anche in capo ai alla salute dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimentoalla formazione degli operai e dei preposti. Qualora l’Appaltatore l’Operatore economico subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedentegli obblighi descritti ai commi precedenti. Anche questo L’apposito documento di identificazione dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che lo stesso il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore, e della data di assunzione. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante dell’Amministrazione (Direttore dei lavori Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedentiprecedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti verrà notificata, verranno prese le generalità degli stessi a cura del Direttore dei Lavori e verranno notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore)Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Operatore economico il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione E Interventi Puntuali Ed Urgenti Nelle Scuole Pubbliche Cittadine E Nella Disponibilità Del Comune

Documenti di identificazione. Ai sensi del dell’articolo 36 bisL’appaltatore assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, comma 3di apposito cartellino di identificazione, della legge 248/2006 munito di fotografia (conversione in legge del D.L. 223/06direttamente stampata sopra), dell’articolo 26indicazione dei dati personali dell’operatore, comma 8la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati: L’appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del D.Lgsrispetto della normativa in materia di privacy. 81/08 e s.m.i., e dell’art. 5 della Legge 136/2010 i datori L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Prato, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro misure relative alla sicurezza e la data di assunzione. Tale obbligo grava anche in capo ai alla salute dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimentoalla formazione degli operai e dei preposti. Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedentegli obblighi descritti ai commi precedenti. Anche questo L’apposito documento di identificazione dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che lo stesso il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore, e della data di assunzione. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante dell’Amministrazione (Direttore dei lavori Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedentiprecedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti, verranno prese le generalità degli stessi verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e verranno notificate del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.

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Samples: www.comune.prato.it