DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO Clausole campione

DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:
DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO. Fanno parte integrante del presente Accordo quadro, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Offerta a prezzi unitari e, per quanto non in contrasto con esso, i seguenti documenti: - il vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al DM 145/2000; - Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici; - Decreto Legislativo n. 207 del 5 ottobre 2010, Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016; - Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; - le norme UNI, ANDIS, AWWA e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per patto non saranno allegati i predetti documenti di cui le parti dichiarano di esserne edotti. Saranno invece allegati, oltre al Capitolato Speciale d'Appalto e all’Offerta economica prodotta in sede di gara, i seguenti elaborati:
DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO. 3.1. L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e ri- sultanti dal presente atto, allegati compresi.

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  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 23 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. All’IVASS All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 23, 20159, Milano, Italia.

  • DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati Xxxxx “Schema di Contratto”.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Obbligazioni generali del Fornitore Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a:

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

  • Documenti contrattuali 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).