Documentazione sanitaria. II medico deve, ▇▇▇▇’interesse escIusivo deIIa persona assistita, mettere Ia documentazione cIinica in suo possesso a disposizione deIIa stessa o deI suo rappresentante IegaIe o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. II medico, nei casi di arruoIamento in protocoIIi di ricerca, registra i modi e i tempi deII’informazione e deI consenso informato anche reIativamente aI trattamento dei dati sensibiIi.
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Sources: Codice Di Deontologia Medica
Documentazione sanitaria. II Il medico deve, ▇▇▇▇’interesse escIusivo deIIa nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere Ia la documentazione cIinica clinica in suo possesso a disposizione deIIa della stessa o deI del suo rappresentante IegaIe legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. II Il medico, nei casi di arruoIamento arruolamento in protocoIIi protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi deII’informazione dell’informazione e deI del consenso informato anche reIativamente aI relativamente al trattamento dei dati sensibiIisensibili.
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Sources: Codice Di Deontologia Medica