Common use of Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Clause in Contracts

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente La documentazione che l’Assicurato o il/i Beneficiario/i suoi aventi causa sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione Liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’artSocietà è riportata nell’art. 16 7 e nell’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La SocietàSocietà provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue secondo i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratoritempi e le modalità ivi stabiliti. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivonoricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondafonda (cfr. Gli importi dovuti legge n. 221 del 17 dicembre 2012). Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge del Contraente sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 Dicembre dicembre 2005 e successive modifiche modificazioni ed integrazioniintegrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Collettiva che non siano reclamati entro il termine di Prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente L’Aderente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 12 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, per quanto attiene alle prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa in caso di Decesso, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda per quanto attiene le prestazioni derivanti dalle altre coperture previste dal presente contratto. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine i suddetti termini vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Vita E Danni

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente La documentazione che l’Assicurato o il/i Beneficiario/i suoi aventi causa sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione Liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’artSocietà è riportata nell’art. 16 7 e nell’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società che potrebbe anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La Società, una volta ricevuta Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi documentazione richiesta nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratoriregolano le singole coperture assicurative. Si precisa, inoltre, ricorda che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondafonda (cf. Gli importi dovuti legge n. 221 del 17 dicembre 2012). Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge del Contraente sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 Dicembre dicembre 2005 e successive modifiche modificazioni ed integrazioniintegrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Collettiva che non siano reclamati entro il termine di Prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente La documentazione che l’Assicurato o il/i Beneficiario/i suoi aventi causa sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione Liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’artSocietà è riportata nell’art. 16 7 e nell’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società, una volta ricevuta che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la succitata documentazionedocumentazione prevista dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue secondo i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratoritempi e le modalità ivi stabiliti. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivonoricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondafonda (cfr. Gli importi dovuti legge n. 221 del 17 dicembre 2012). Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge del Contraente sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 Dicembre dicembre 2005 e successive modifiche modificazioni ed integrazioniintegrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Collettiva che non siano reclamati entro il termine di Prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 18 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente L’Assicurato o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 13 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, per quanto attiene alle prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa in caso di Decesso, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda per quanto attiene le prestazioni derivanti dalle altre coperture previste dal presente contratto. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine i suddetti termini vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Vita E Danni

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 19 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare Per la liquidazione di ogni importo dovrà essere preventivamente consegnata alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, Società la documentazione di cui all’artindicata all’Art. 16 delle Condizioni di Assicurazioneassicurazione. La SocietàSocietà si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, una volta ricevuta la succitata documentazioneamministrativo, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine entro 30 giorni dalla data di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione ricevimento della documentazionedocumentazione completa, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Xxx X. Xxxxxxx 00 Ai sensi dell’artdell’Art. 2952 del codCodice Civile e successive modifiche, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. civ., Gli altri diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro il suddetto termine i termini di prescrizione, le prestazioni assicurative vengono comunicati devolute al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, fondo istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioniil Ministero dell’Economia secondo le disposizioni vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Caso Di Morte a Vita Intera a Premio Unico, Con Possibilità Di Versamenti Aggiuntivi, E a Prestazioni Rivalutabili Tariffa 2382

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 12 delle Condizioni di AssicurazioneAssicurazione . La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, decorrenti dall’accertamento di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazionetutti i presupposti di esigibilità. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata per ogni ipotesi di la liquidazione della prestazione da parte della stessaCompagnia Assicuratrice. Verificata la sussistenza del diritto all’indennizzo, la Compagnia Assicuratrice mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazionecompleta. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, tale termine e a partire dallo stessodal medesimo, i sono dovuti gli interessi moratoridi mora a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivonoprecisa che, ai sensi dell’art. 2952 del codCod. civCiv., in i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti e non reclamati alla Società dovuti, entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di prescrizio- ne, questi ultimi sono devoluti al Fondo di Solidarietà fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Decrescente (Tariffa 059) E Coperture Dei Rami Danni in Abbinamento a Finanziamenti Erogati Da Permicro s.p.A.

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’artSi rinvia all'art. 16 10 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta Assicurazione dove viene indicata la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, documentazione che consentono deve essere presentata per la liquidazione della prestazioneprestazione da parte di Credemvita. Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, tale termine e a partire dallo stessodal medesimo, i sono dovuti gli interessi moratoridi mora a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario. Si precisa, inoltre, precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., prescrivono in dieci due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non reclamati alla Società entro oltre il suddetto termine vengono comunicati di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'Economia dell’economia e delle Finanze e devoluti al Fondo finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni266. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Mutuo

Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente La documentazione che l’Assicurato o il/i Beneficiario/i suoi aventi causa sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione Liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’artSocietà è riportata nell’art. 16 7 e nell’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La SocietàSocietà provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratorinei tempi e con le modalità ivi stabiliti. Si precisa, inoltre, ricorda che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci due anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge del Contraente sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 Dicembre dicembre 2005 e successive modifiche modificazioni ed integrazioniintegrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Collettiva che non siano reclamati entro il termine di Prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione