Diritto di recesso in caso di sinistro Clausole campione

Diritto di recesso in caso di sinistro. Avvertenza: La Società rinuncia ad esercitare il Diritto di Recesso in caso di sinistro. Le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. Tuttavia, a richiesta dell’Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura. Si rinvia all’art. 5 e 6 delle Condizioni Generali di Polizza per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
Diritto di recesso in caso di sinistro se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’assicuratore può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Diritto di recesso in caso di sinistro dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Assicurato o l’Impresa possono recedere dalla copertura. Detto recesso può avvenire mediante inoltro di una comunicazione a mezzo raccomandata AR o p.e.c. dalla parte recedente all’altra, con preavviso di 30 giorni. In tutti i casi, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso a seguito di sinistro.
Diritto di recesso in caso di sinistro se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma. Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Diritto di recesso in caso di sinistro. L’impresa assicuratrice può recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60°giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo con un preavviso di 30 giorni. Inoltre se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, hai la facoltà di recedere dopo ogni sinistro regolarmente denunciato entro i medesimi termini previsti per l’impresa. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.  reclami : vanno fornite leAinfsossuicppulermaenztaiori onltree acqouenlletprroopoistde naelnlonscihema??  V Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni alidazione dell’impostazione per limiti indennizzo, scoperti, franchigie Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.208 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.102 milioni di euro. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi: - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.852 milioni di euro; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.283 milioni di euro; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.207 milioni di euro; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.207 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 183%.
Diritto di recesso in caso di sinistro se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni. Impresa Allianz S.p.A. Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio – Animali domestici” 25/09/2021 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa. Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le parti possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R. In caso di recesso della Compagnia quest’ultima rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.