Common use of Dimissioni Clause in Contracts

Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 77, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. 1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 7768, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. 2. È E’ in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. 3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. 4. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 7768, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7768, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: - con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio servizio. 4 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità mensilità 5. Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7768, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 77, le Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dal lavoratore/lavoratrice al Concessionario con il preavviso di un mese, mese salvo diverso termine concordato e fermo checoncordato. In difetto, comunque, il Concessionario tratterrà dalle competenze spettanti al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del lavoratore/lavoratrice la corrispondente indennità di mancato preavviso. È in facoltà dell’impresa del Concessionario di far cessare il servizio nel il giorno della presentazione delle dimissioni, dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico una somma pari all'intera retribuzione fino alla scadenzascadenza stessa. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte per giusta causa ad iniziativa del lavoratore, spetta al lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni oltre al trattamento di fine rapporto, di cui alla lettall’art. b) dell’art. 7773, la stessa indennità l’indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lettnella misura stabilita nell’all. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di etàn. 6.

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Sources: Associazione Nazionale

Dimissioni. 1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 77, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. 2. È E’ in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. 3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. 4. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità mensilità; − con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità mensilità. 5. Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Dimissioni. 1) In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art), art. 7771, le dimissioni debbono devono essere presentate per iscritto con il preavviso di un 1 mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È . 2) E' in facoltà dell’impresa della impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero l'intero trattamento economico fino alla scadenza. . 3) In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgsD.lgs. 26 marzo 2001, 26.3.01 n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. . 4) In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art), art. 7771, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art), art. 7771, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa dell'impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio servizio: 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio servizio: 6 mensilità mensilità 5) Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art), art. 7771, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett1. e) dell’art. 77, Il dirigente che rassegna le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un meseè tenuto, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunquenei confronti della azienda, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino rispetto del periodo di preavviso pari alla scadenza metà di quello previsto dall’art. 39. 2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del preavvisomese successivo alla data del ricevimento della comunicazione delle dimissioni. 3. È Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto dell’azienda di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato. 4. E’ in facoltà dell’impresa della parte che riceve la disdetta di far cessare troncare il servizio nel giorno delle dimissionirapporto, sia all’inizio sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall’art. 20 o in qualsiasi giorno entro la scadenza alla conclusione dell’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 16 le spetterà, oltre al TFR, l’indennità sostitutiva del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenzaprevista dall’art. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età39.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. 1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 7768, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. 2. È E’ in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. 3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. 4. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 7768, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7768, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: - con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità mensilità 5. Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7768, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 77, le Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dal lavoratore/lavoratrice al Concessionario con il preavviso di un mese, mese salvo diverso termine concordato e fermo checoncordato. In difetto, comunque, il Concessionario tratterrà dalle competenze spettanti al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del lavoratore/lavoratrice la corrispondente indennità di mancato preavviso. È in facoltà dell’impresa del Concessionario di far cessare il servizio nel il giorno della presentazione delle dimissioni, dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico una somma pari all’intera retribuzione fino alla scadenzascadenza stessa. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte per giusta causa ad iniziativa del lavoratore, spetta al lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni oltre al trattamento di fine rapporto, di cui alla lettall’art. b) dell’art. 7773, la stessa indennità l’indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lettnella misura stabilita nell’all. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di etàn. 6.

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Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 7768, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 7768, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7768, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7768, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. 1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 7761, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. 2. È E’ in facoltà dell’impresa dell’azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. 3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001della legge 30 dicembre 1971, n. 1511204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. 4. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 7761, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7761, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa dell’azienda per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: - con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità mensilità 5. Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7761, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’artdell art. 7761, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero l intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È E in facoltà dell’impresa dell azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero l intero trattamento economico fino alla scadenza. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001della legge 30 dicembre 1971, n. 1511204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’artdell art. 7761, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’artdell art. 7761, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa dell azienda per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: - con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’artdell art. 7761, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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Dimissioni. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 7771, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 7771, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7771, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 7771, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

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