Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio Clausole campione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente/Assicurato per iscritto nel Modulo di Proposta formano la base della presente Polizza e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso alla Società e si applicano le disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei Danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti o di inesatte dichiarazioni, che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze sottaciute siano venute a conoscenza della Società). Il Contraente/Assicurato, ai sensi articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti ovvero fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di Xxxxx in dipendenza dell'attività esercitata dall’Assicurato stesso, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto della Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nel Modulo di Proposta. Le eventuali Richieste di Risarcimento derivanti da tali Fatti Noti, anche se dichiarati nel Modulo di Proposta, in qualsiasi caso, rimangono esclusi da questa assicurazione.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all’indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione o appendice della presente POLIZZA.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. 2. Altri contratti con altri assicuratori
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. L’omessa dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di qualsiasi aggravamento del Rischio, non pregiudica il diritto all’Indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l’obbligo del Contraente di corrispondere alla Società il maggior Premio in misura proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento si è verificato
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, come indicato sulla scheda di xxxxxxx. Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l’attenzione del Contraente sull’Art. 1.4 “Aggravamento del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Indennizzo nonché la cessazione del Contratto Assicurativo.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. AVVERTENZA Si richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. – nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti un aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.