Diaria da gessatura Clausole campione

Diaria da gessatura. Se in conseguenza dell’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata “gessatura” la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato la diaria da gessatura stabilita in polizza dal giorno dell’applicazione della stessa fino alla sua rimozione, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni per evento e 100 giorni per periodo di assicurazione.
Diaria da gessatura. La Compagnia rimborsa il 100% della diaria assicurata per ogni giorno di gessatura reso necessario da infortunio per un periodo massimo di 50 giorni per evento, con o senza ricovero in Istituto di cura. Per Gessatura si intende l’apparecchiatura per l’immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimovibile unicamente da personale medico o paramedico. Si considera equiparata a gessatura l’immobilizzazione totale conseguente a frattura radiologicamente accertata del bacino, del femore, dell’anca, delle costole, della colonna vertebrale, frattura cranica, che si considera necessaria per inapplicabilità della gessatura.
Diaria da gessatura. La Compagnia verserà all’Assicurato un’indennità forfettaria pari a € 300 all’Assicurato nel caso subisca l’immobilizzazione con gessatura a seguito di un evento coperto. La correlazione tra l’evento e la gessatura dovrà essere provata da certificato di pronto soccorso indicante le lesioni subite e dalla prescrizione del medico.
Diaria da gessatura. Se in conseguenza dell’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata “gessatura” la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato la diaria da gessatura stabilita in polizza dal giorno dell’applicazione della stessa fino alla sua rimozione, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni per evento e 100 giorni per periodo di assicurazione. Se l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un’inabilità temporanea, la Società, sempreché siano trascorsi almeno i giorni indicati in polizza quale franchigia per la prestazione Diaria senza ricovero da quello di avvenimento dell’infortunio, riconosce, la diaria stabilita in polizza per la prestazione Diaria senza ricovero fino ad un massimo di 365 giorni nella misura:
Diaria da gessatura. Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria assicurata sino alla rimozione delle gessature (vedasi definizione) nel limite massimo di 30 giorni per evento e massimo n.60 giorni per anno assicurativo.
Diaria da gessatura. Se l'infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Cattolica corrisponde all'Assicurato un'indennità pari a quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 40 giorni. polizza n. 00076331000001 Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 20 giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a 40 giorni. Sono equiparati al gesso i seguenti apparecchi immobilizzanti: Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico Bendaggi amidati Docce/valve gessate Bendaggio Desault Minerve (anche in cuoio) Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo) Trazione/immobilizzazione dita (tipo Xxxxxx) Non sono equiparati al gesso i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato: Xxxxxxxx, apparecchi, busti, corsetti c.d. “semirigidi”
Diaria da gessatura. Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria prevista nella scheda di polizza sino alla rimozione delle gessature (vedasi definizione) nel limite massimo di 60 giorni per evento.
Diaria da gessatura. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza comporta gessatura, resa necessaria da fratture oste- oarticolari o da lesioni capsulo-legamentose strumentalmente accertate e diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico, la Società corrisponde l’indennità giornaliera da gessatura indicata sulla scheda di polizza per ciascun giorno di applicazione della gessatura, escluso il giorno della sua rimozione, per un periodo massimo di 50 giorni per sinistro e per annualità assicurativa. È equiparata a gessatura anche l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o la frattura composta di almeno due archi costali: in questi casi la Società corrisponde l’indennità per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro e per annualità assicurativa.
Diaria da gessatura. Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza all’Assicurato viene applicato un apparecchio gessato o un presidio immobilizzante equivalente la Società corrisponderà l’indennità giornaliera pattuita per ogni giorno di gessatura, per il periodo massimo indicato nella categoria assicurata. La giornata di applicazione della gessatura / presidio immobilizzante equivalente e quella di rimozione sono conteggiate unico giorno. La diaria viene liquidata dopo la rimozione della gessatura e dietro presentazione di copia della documentazione medica completa di indicazione della durata effettiva della gessatura. L’indennizzo per diaria da gesso è cumulabile con quelli dovuti per morte e invalidità permanente ma non con quello relativo alle diarie da ricovero e inabilità temporanea. La garanzia si intende prestata, per ogni Assicurato, fino a concorrenza della somma indicata nella categoria assicurata.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.